Sì al giudizio di cassazione se la prova non ammessa ha comportato vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia

La mancata ammissione di prove può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, se la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9985 depositata il 23 aprile 2018. Il fatto. La Corte di Appello territorialmente competente rigettava l’appello proposto dal convenuto nel giudizio di primo grado avverso la sentenza con la quale il giudice di prime cure aveva concesso la tutela possessoria invocata dagli attori con ricorso, confermando nel merito l’interdetto possessorio con condanna del convenuto al ripristino dello stato dei luoghi. Oggetto dell’azione era il possesso della strada privata di accesso alle abitazioni degli attori, il cui passaggio era stato reso difficoltoso dalla realizzazione, da parte del convenuto, di uno scivolo di accesso al garage. I Giudici di Appello confermavano la decisione resa in primo grado sul rilievo dell’infondatezza dell’eccezione di decadenza dell’azione possessoria proposta dal convenuto, e nel merito ritenendo raggiunta la prova della turbativa. Il convenuto proponeva ricorso per la Cassazione. Gli Ermellini hanno ritenuto inammissibili ed infondati tutti i motivi di ricorso per violazione di norme di diritto proposti dal convenuto, ed in particolare, quelli aventi ad oggetto la denunzia di vizio di motivazione derivante dall’accertamento della turbativa che – a dire del convenuto – era avvenuto in difetto della verifica dello stato dei luoghi, laddove, un’indagine accurata avrebbe dimostrato l’esistenza della turbativa antecedentemente ai lavori, circostanza questa per la quale sarebbe intervenuta la decadenza dell’azione possessoria. In particolare, il ricorrente, lamenta nel giudizio di legittimità, tra le altre cose anche la mancata ammissione delle prove orali, nonché la valutazione del materiale probatorio. I Giudici – contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente – hanno ritenuto non scrutinabili le questioni veicolate dalla denuncia del vizio di motivazione, strutturata al di fuori del paradigma configurato dall’art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo vigente ed applicabile ratione temporis , al ricorso in questione. Secondo il diritto vigente, infatti, il richiamato art. 360, n. 5 ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal Giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, essendo esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza” della motivazione. Concludendo. I Giudici, pertanto, rigettano il ricorso e concludono affermando che risulta inammissibile anche la questione della mancata ammissione delle prove per testi, che il ricorrente ha prospettato sotto plurimi profili insufficienza” di motivazione, violazione di legge, nullità della sentenza nessuno dei quali è idoneo a veicolare lo scrutinio richiesto.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 31 gennaio – 23 aprile 2018, n. 9985 Presidente Lombardo – Relatore Picaroni Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata in data 25 settembre 2013, ha rigettato l’appello proposto da P.G. avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 2788 del 2009, e nei confronti di D.D. , D.G. , D.S. , M.F. , M.G. , Ma.Ma. e C.P. ved. Ma 1.1. Il Tribunale aveva concesso la tutela possessoria invocata dai sigg. D. - M. - Ma. con ricorso in data 7 dicembre 2004, ed aveva confermato nel merito l’interdetto possessorio, con condanna del sig. P. al ripristino dello stato dei luoghi. Oggetto dell’azione era il possesso della strada privata di accesso alle abitazioni dei ricorrenti-attori, il cui passaggio era stato reso difficoltoso dalla realizzazione, da parte del resistente-convenuto P. , di uno scivolo di accesso al garage. 2. La Corte d’appello ha confermato la decisione sul rilievo che era infondata l’eccezione di decadenza dell’azione possessoria, riproposta dal P. e, nel merito, ritenendo raggiunta la prova della turbativa. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.G. , sulla base di sei motivi, ai quali resistono con controricorso D.D. , Giampaolo D. , D.S. e M.F. , quest’ultimo anche in qualità di erede di M.G Sono rimasti intimati gli eredi di M.G. , ai quali il ricorso è stato notificato collettivamente ed impersonalmente presso il domicilio eletto nei precedenti gradi di giudizio. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ Ragioni della decisione 1. Il ricorso è infondato. 1.2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1168, 1170, 2697, 2729 cod. civ., 112, 115, 116, 669-bis, 703 cod. proc. civ. e contesta il mancato rilievo della decadenza dall’azione possessoria. Trattandosi di azione di manutenzione del possesso, il termine di proposizione dell’azione decorreva dalla turbativa, che non era stata clandestina, e non dal momento dell’avvenuta conoscenza, non potendosi fare applicazione della disciplina dello spoglio prevista dall’art. 1168 cod. civ Il ricorrente lamenta, altresì, la contraddittorietà della motivazione poiché la Corte d’appello prima aveva affermato che la lesione del possesso si era realizzata solo in esito ad una serie di atti preparatori e strumentali , così riconoscendo implicitamente che l’asfaltatura dello scivolo costituiva atto collegato e connesso ai precedenti, e poi aveva ritenuto che l’atto determinante per la comprensione della portata dell’iniziativa intrapresa dal P. era costituito dall’asfaltatura dello scivolo. In realtà, l’asfaltatura non poteva di per sé arrecare molestia, consistendo nella copertura della strada con un manto di minimo spessore, come tale inidoneo a mutare lo stato dei luoghi, mentre era provato che la realizzazione della rampa di accesso al garage si era conclusa entro il mese di ottobre 2003. Ulteriormente, il ricorrente contesta l’erronea applicazione della regola di riparto dell’onere probatorio, lamentando che la Corte d’appello non aveva spiegato le ragioni per cui doveva escludersi anche la sola potenzialità della conoscenza della turbativa, avuto riguardo sia alla apposizione del cartello di inizio lavori a partire dal mese di luglio 2003, sia allo stato dei luoghi l’altezza del muro di cantiere, e ampiezza delle maglie della rete di recinzione, che consentivano di guardare e comprendere la consistenza dei lavori , sia alle qualifiche professionali degli appellati, odierni resistenti. Infine, il ricorrente si duole della valutazione del materiale probatorio, che la Corte di merito aveva condotto privilegiando alcune fonti di prova a discapito di altre, e senza effettuare una valutazione complessiva. 2. Con il secondo motivo è denunciata nullità della sentenza per vizio di motivazione diverso dall’omesso esame di fatti decisivi. Il ricorrente lamenta carenza assoluta di motivazione art. 132 cod. proc. civ. con riferimento alle questioni già censurate sotto il profilo della violazione di legge. 2.1. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per la connessione dei temi prospettati, sono infondate. 2.2. Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la Corte d’appello non ha applicato in via analogica i principi propri dell’azione di spoglio, come disciplinata dall’art. 1168, terzo comma, cod. civ. per l’ipotesi di spoglio clandestino e conseguente decorrenza del dies a quo della tutela dal giorno della scoperta. La Corte d’appello, dopo aver qualificato correttamente l’azione proposta come manutenzione del possesso, ha ravvisato nelle operazioni di asfaltatura della rampa di accesso al garage l’attività che evidenziava il carattere non provvisorio del mutamento dei luoghi, e al tempo stesso rendeva percepibile la turbativa del possesso, che consisteva nel restringimento definitivo della sede stradale. Il rilievo, che poggia su apprezzamenti in fatto adeguatamente argomentati, risulta conforme ai principi enucleati da questa Corte sul tema del dies a quo dell’azione di manutenzione nei diversi possibili casi in cui la turbativa sia l’esito di più atti. 2.3. Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, nel caso in cui ciascuno degli atti risulti autonomamente lesivo, il termine decorre da ciascuno e per ciascuno degli atti lesivi nel caso in cui gli atti, pure autonomamente lesivi, risultino connessi in modo da costituire una progressione seriale, il termine decorre dal primo di essi nel caso, infine, in cui la lesione derivi da un solo atto che sia stato preceduto da altri atti di carattere strumentale, il termine decorre da quell’unico atto lesivo, che è anche l’ultimo, salvo che gli atti strumentali siano comunque tali da rendere evidente la loro funzionalità alla realizzazione della lesione. In questa ipotesi, il termine decorre dal primo degli atti strumentali percepibile come potenzialmente lesivo ex plurimis, Cass. 04/08/1990, n. 7865 Cass. 29/10/2003, n. 16232 10/03/2008, n. 6305, secondo cui la realizzazione di una scala di accesso ad un lastrico solare era atto indicativo della volontà di trasformare il lastrico in terrazza da ultimo, Cass. 17/08/2017, n. 20134 . In applicazione di tali principi, al giudice di merito è demandato il compito di accertare se l’attività anteriore rendeva già percepibile la lesione del possesso e doveva, perciò, considerarsi oggettivamente molesta Cass. 26/05/1994, n. 5162 . Nel caso di specie, come già detto, la Corte distrettuale ha ritenuto che prima dell’asfaltatura dello scivolo la lesione non era percepibile e il ricorrente assume, al contrario, che la lesione fosse percepibile sulla base del prevedibile sviluppo dei lavori. In disparte la non sindacabilità dell’apprezzamento in fatto, l’assunto del ricorrente è basato su una erronea ricognizione della fattispecie astratta poiché, per un verso, l’alterazione dei luoghi di carattere provvisorio non integra un serio e concreto pericolo di turbativa, e, per altro verso, la percepibilità della lesione, sia pure attraverso il prevedibile sviluppo dell’attività ex adverso intrapresa, postula un’evidenza oggettiva come nell’esempio richiamato, la scala di accesso al lastrico incompatibile con verifiche e indagini a carico del soggetto passivo. 2.4. Non sussiste la carenza motivazione denunciabile ex art. 132 cod. proc. civ., enucleata dal diritto vivente a partire da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053 in termini di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie. 3. Con il terzo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1168-1170 cod. civ., 112, 115, 116, 669-bis e 703 cod. proc. civ., e si contesta che l’accertamento della turbativa era avvenuto senza la verifica dello stato dei luoghi e dell’impatto dei lavori realizzati sulla viabilità della strada di accesso alle abitazioni dei ricorrenti in possessoria, là dove un’indagine accurata avrebbe dimostrato che prima dei lavori la strada presentava una pendenza che non consentiva il passaggio contemporaneo di due auto, e che in esito ai lavori lo spazio stradale era rimasto il medesimo. Il ricorrente lamenta, in proposito, anche la mancata ammissione delle prove orali, e la valutazione del materiale probatorio tra cui la missiva del 9 maggio 2005 . 4. Con il quarto motivo è denunciata nullità della sentenza, insufficienza/inidoneità della motivazione riguardo al mancato approfondimento dello stato dei luoghi e alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali, nonché violazione degli artt. 1168, 1170 cod. civ., 112, 115, 116, 132, 184, 669-bis, 703 cod. proc. civ. 5. Con il quinto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1168, 1170 cod. civ., 112, 115, 116, 132, 183, 184, 244, 245 cod. proc. civ., e si contesta la mancata ammissione della prova per testi riportati nella nota 12 ricorso . Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, i fatti dedotti nel capitolato erano rilevanti e la prova ammissibile. 6. Con il sesto motivo è denunciata nullità della sentenza per vizio diverso dall’omesso esame di fatto decisivo e si contesta, anche in riferimento agli artt. 1168, 1170 cod. civ., 112, 115, 116, 132, 183, 184, 244, 245 cod. proc. civ., la mancata ammissione della prova testimoniale. 6.1. Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente per la comunanza dei temi trattati, sono in parte inammissibili e in parte infondate. 6.2. Risultano non scrutinabili le questioni veicolate dalla denuncia del vizio di motivazione, strutturata al di fuori del paradigma configurato dall’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nel testo vigente, applicabile ratione temporis al presente ricorso. Secondo il diritto vivente già richiamato, l’art. 360, n. 5 citato ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, essendo esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. 6.3. Del pari inammissibile è la denuncia di omessa pronuncia art. 112 cod. proc. civ. , neppure illustrata dal ricorrente. 6.4. Sono prive di fondamento le doglianze di violazione di legge. La Corte d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha ritenuto che il restringimento della sede stradale, attuato con l’asfaltatura, e che aveva reso più difficoltoso e pericoloso il transito delle auto, era stato comprovato dalle dichiarazioni degli informatori, valutate unitamente al contenuto della missiva del 9 maggio 2005 e delle fotografie prodotte. Trattandosi di giudizio possessorio, correttamente la Corte distrettuale ha ritenuto che la decisione poteva basarsi sugli elementi raccolti nella fase di cognizione sommaria ex plurimis, Cass. 20/01/2009, n. 1386, anche richiamata in sentenza . 6.5. Risulta inammissibile anche la questione della mancata ammissione delle prove per testi, che il ricorrente ha prospettato sotto plurimi profili insufficienza di motivazione, violazione di legge, nullità della sentenza nessuno dei quali è idoneo a veicolare lo scrutinio richiesto. La mancata ammissione di prove può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, se la prova non ammessa sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento ex plurimis e da ultimo Cass. 07/03/2017, n. 5654 . 7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.