Avviso di ricevimento e validità della notifica dell’atto di citazione in appello

Nullità o inesistenza della notifica? I chiarimenti della Suprema Corte sulla validità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado. Nella specie la notifica a mezzo posta veniva dichiarata inesistente a causa della mancata produzione dell’avviso di ricevimento, tuttavia il destinatario dell’atto introduttivo si costituiva in giudizio.

Sul tema la Cassazione con ordinanza n. 9987/18, depositata il 23 aprile. Il caso. Il Tribunale di Isernia condannava un sindaco al pagamento, in favore del geometra creditore, di una somma di denaro a titolo di compenso professionale per la redazione di un progetto preliminare di riqualificazione urbana di un’area comunale. La decisione di prime cure veniva appellata dal sindaco e la Corte d’Appello dichiarava inammissibile il gravame rilevando che l’atto introduttivo del giudizio veniva notificato alla controparte a mezzo posta, ma l’appellante non aveva prodotto l’avviso di ricevimento. Inoltre, secondo il Giudice di merito, non poteva rilevare il fatto che la costituzione in giudizio era intervenuta quando ormai era scaduto il termine per impugnare, trattandosi di circostanza produttiva di effetto sanante unicamente ex nunc . Contro quest’ultima pronuncia l’appellante ha proposto ricorso per cassazione. Notifica nulla o insistente. Con la prima doglianza il ricorrente denuncia violazione dell’art. 149 c.p.c. in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell’appello, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerate la fase del giudizio riguardante la sospensione dell’efficacia della sentenza di prime cure, dalla quale emergerebbe che l’atto introduttivo era stato tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo posta. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. La Corte ha ricordato che la notifica è inesistente in caso di totale mancanza materiale dell’atto e nella sole ipotesi in cui venga posta in essere un attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità del modello legale nella categoria della nullità Cass. SS.UU. n. 14916/16 . Detti elementi essenziali sono l’attività di trasmissione del soggetto qualificato in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato la fase di consegnata consistente nel raggiungimento dell’esito positivo della notificazione come previsto dall’ordinamento. Restano esclusi tutti gli altri casi in cui l’atto venga restituito al mittente trattandosi di notificazione tentata ma non compiuta . Validità della notifica e piano probatorio. Nella fattispecie in esame, rilevano i Giudici di legittimità, la Corte territoriale aveva accertato che l’appellante aveva notificato l’atto a mezzo posta senza produrre l’avviso di accertamento e che l’appellato, tuttavia, si era costituito in giudizio. Da quanto rilevato emerge che risultano sussistenti entrambi gli elementi costitutivi della notificazione la trasmissione da parte dell’agente postale dell’atto e la consegna al destinatario, provata dalla sua costituzione in giudizio . Conseguentemente la Cassazione ha osservato che esclusa l’inesistenza della notifica, la verifica della difformità dell’atto rispetto al modello legale, che contempla il deposito in giudizio dell’avviso di ricevimento, viene a riverberare esclusivamente sul piano probatorio . Per questo motivo la Corte per risolvere la controversia si è attenuta al consolidato principio secondo il quale l’omessa produzione dell’avviso non incide sulla validità della notifica e, quindi, non ammette il meccanismo di rinnovazione, ma allo stesso modo non impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta. In conclusione la Cassazione ha accolto il motivo di ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 8 febbraio – 23 aprile 2018, n. 9987 Presidente Matera – Relatore Dongiacomo Fatti di causa Il tribunale di Isernia ha condannato M.A.N. , sindaco del Comune di omissis , al pagamento in favore del geometra R.A. dell’importo di Euro 13.915,38 a titolo di compenso per un incarico professionale consistito nella redazione di un progetto preliminare di riqualificazione urbana di un’area comunale, il cui espletamento era stato consentito pur in assenza di un formale contratto di affidamento dell’incarico così da generare la responsabilità del singolo funzionario ai sensi dell’art. 191, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La sentenza è stata appellata dal M. ed il R. si è costituito chiedendone la conferma. La Corte d’Appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile il gravame, rilevando che l’atto introduttivo era stato notificato al R. a mezzo posta ma l’appellante non aveva prodotto l’avviso di ricevimento, il che comportava l’inesistenza della notificazione né poteva rilevare, a tal fine, il fatto dell’avvenuta costituzione in giudizio dell’appellato-intervenuta quando era ormai scaduto il termine per impugnare trattandosi di circostanza produttiva di effetto sanante unicamente ex nunc. M.A.N. , con ricorso notificato il 6/11/2014, ha chiesto la cassazione della sentenza per due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 149 c.p.c., in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell’appello assume, al riguardo, che la corte molisana avrebbe omesso di considerare, ai fini della tempestività della notifica, la fase del giudizio riguardante la sospensione dell’efficacia della sentenza di prime cure, ove emergerebbe che l’atto introduttivo era stata tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo posta sostiene che, in ogni caso, l’avviso di ricevimento era stato prodotto e l’appellato si era costituito tempestivamente. 2.Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al mancato rilievo del proprio difetto di legittimazione, assumendo che il R. avrebbe dovuto dirigere le proprie pretese nei confronti del Comune di omissis . 3.Il primo motivo è fondato. La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce, in effetti, con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo Cass. n. 13639 del 2010 Cass. n. 16574 del 2014 . Le Sezioni Unite, tuttavia, sia pur in sede di valutazione della notifica del ricorso per cassazione, hanno ritenuto, con sentenza n. 14916/2016, che la notifica è giuridicamente inesistente, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. E tali elementi consistono a nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato b nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege , eseguita restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Nel caso di specie, la corte d’appello ha accertato, per un verso, che M.A.N. ha notificato l’atto di appello tramite il servizio postale, senza, tuttavia, produrre in giudizio l’avviso di accertamento, e, per altro verso, che l’appellato R.A. si è costituito in giudizio riportandosi alle difese svolte in prime cure. Risultano, quindi, sussistenti entrambi gli elementi costitutivi della notificazione, vale a dire la trasmissione dell’atto da parte di un soggetto qualificato, vale a dire l’agente del servizio postale, e la sua consegna al destinatario, non potendosi, in effetti, altrimenti spiegare, in difetto di eccezioni da parte dell’appellato circa la avvenuta conoscenza aliunde dell’atto d’appello, la costituzione in giudizio di quest’ultimo. Ne consegue che, esclusa l’inesistenza della notifica, la verifica della difformità dell’atto rispetto al modello legale, che contempla il deposito in giudizio dell’avviso di ricevimento Cass. n. 4891 del 2015 , viene a riverberare esclusivamente sul piano probatorio come è dato desumere anche dalla disposizione dell’art. 4, comma 3, della l. n. 890 del 1982, secondo cui l’avviso di ricevimento è prova della notificazione in quanto concerne la dimostrazione di un fatto, e cioè se il procedimento notificatorio abbia, o meno, realizzato lo scopo dallo stesso perseguito, che è quello di portare a conoscenza del destinatario l’atto notificato la mancata produzione dell’avviso non spiega, dunque, alcun effetto preclusivo in ordine alla ammissibilità dell’atto d’appello nel caso in cui la parte, cui l’atto era diretto, si sia ritualmente costituita in giudizio, e ciò non perché viene in questione l’effetto sanante di un vizio di validità od irregolarità della notifica art. 156, comma 3, c.p.c. , ma perché la costituzione in giudizio del destinatario della notifica, risolvendosi nella dimostrazione dello stesso fatto oggetto di prova, viene ad assolvere il notificante dal relativo onere probatorio, rendendo superfluo il deposito dell’avviso di ricevimento. Deve, pertanto, essere condiviso il principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 16354 del 2007, secondo cui l’omessa produzione di tale avviso, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 cod. proc. civ. ma neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta , rimanendo in conseguenza confinata la sanzione della inammissibilità dell’atto di appello per mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento alla sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, atteso che solo in tal caso rimane definitivamente preclusa al giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio Cass. n. 26108/2015, in motiv. . 4. Il secondo motivo è assorbito. 5. La sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, dev’essere, pertanto cassata con rinvio alla corte d’appello di Campobasso che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte così provvede accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, anche ai fini delle spese del presente giudizio. Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 8 febbraio – 23 aprile 2018, n. 9987 Presidente Matera – Relatore Dongiacomo Fatti di causa Il tribunale di Isernia ha condannato M.A.N. , sindaco del Comune di omissis , al pagamento in favore del geometra R.A. dell’importo di Euro 13.915,38 a titolo di compenso per un incarico professionale consistito nella redazione di un progetto preliminare di riqualificazione urbana di un’area comunale, il cui espletamento era stato consentito pur in assenza di un formale contratto di affidamento dell’incarico così da generare la responsabilità del singolo funzionario ai sensi dell’art. 191, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La sentenza è stata appellata dal M. ed il R. si è costituito chiedendone la conferma. La Corte d’Appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile il gravame, rilevando che l’atto introduttivo era stato notificato al R. a mezzo posta ma l’appellante non aveva prodotto l’avviso di ricevimento, il che comportava l’inesistenza della notificazione né poteva rilevare, a tal fine, il fatto dell’avvenuta costituzione in giudizio dell’appellato-intervenuta quando era ormai scaduto il termine per impugnare trattandosi di circostanza produttiva di effetto sanante unicamente ex nunc. M.A.N. , con ricorso notificato il 6/11/2014, ha chiesto la cassazione della sentenza per due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 149 c.p.c., in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell’appello assume, al riguardo, che la corte molisana avrebbe omesso di considerare, ai fini della tempestività della notifica, la fase del giudizio riguardante la sospensione dell’efficacia della sentenza di prime cure, ove emergerebbe che l’atto introduttivo era stata tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica a mezzo posta sostiene che, in ogni caso, l’avviso di ricevimento era stato prodotto e l’appellato si era costituito tempestivamente. 2.Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al mancato rilievo del proprio difetto di legittimazione, assumendo che il R. avrebbe dovuto dirigere le proprie pretese nei confronti del Comune di omissis . 3.Il primo motivo è fondato. La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce, in effetti, con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo Cass. n. 13639 del 2010 Cass. n. 16574 del 2014 . Le Sezioni Unite, tuttavia, sia pur in sede di valutazione della notifica del ricorso per cassazione, hanno ritenuto, con sentenza n. 14916/2016, che la notifica è giuridicamente inesistente, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. E tali elementi consistono a nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato b nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege , eseguita restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Nel caso di specie, la corte d’appello ha accertato, per un verso, che M.A.N. ha notificato l’atto di appello tramite il servizio postale, senza, tuttavia, produrre in giudizio l’avviso di accertamento, e, per altro verso, che l’appellato R.A. si è costituito in giudizio riportandosi alle difese svolte in prime cure. Risultano, quindi, sussistenti entrambi gli elementi costitutivi della notificazione, vale a dire la trasmissione dell’atto da parte di un soggetto qualificato, vale a dire l’agente del servizio postale, e la sua consegna al destinatario, non potendosi, in effetti, altrimenti spiegare, in difetto di eccezioni da parte dell’appellato circa la avvenuta conoscenza aliunde dell’atto d’appello, la costituzione in giudizio di quest’ultimo. Ne consegue che, esclusa l’inesistenza della notifica, la verifica della difformità dell’atto rispetto al modello legale, che contempla il deposito in giudizio dell’avviso di ricevimento Cass. n. 4891 del 2015 , viene a riverberare esclusivamente sul piano probatorio come è dato desumere anche dalla disposizione dell’art. 4, comma 3, della l. n. 890 del 1982, secondo cui l’avviso di ricevimento è prova della notificazione in quanto concerne la dimostrazione di un fatto, e cioè se il procedimento notificatorio abbia, o meno, realizzato lo scopo dallo stesso perseguito, che è quello di portare a conoscenza del destinatario l’atto notificato la mancata produzione dell’avviso non spiega, dunque, alcun effetto preclusivo in ordine alla ammissibilità dell’atto d’appello nel caso in cui la parte, cui l’atto era diretto, si sia ritualmente costituita in giudizio, e ciò non perché viene in questione l’effetto sanante di un vizio di validità od irregolarità della notifica art. 156, comma 3, c.p.c. , ma perché la costituzione in giudizio del destinatario della notifica, risolvendosi nella dimostrazione dello stesso fatto oggetto di prova, viene ad assolvere il notificante dal relativo onere probatorio, rendendo superfluo il deposito dell’avviso di ricevimento. Deve, pertanto, essere condiviso il principio affermato da questa Corte con la sentenza n. 16354 del 2007, secondo cui l’omessa produzione di tale avviso, non incidendo sulla validità della notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 cod. proc. civ. ma neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta , rimanendo in conseguenza confinata la sanzione della inammissibilità dell’atto di appello per mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento alla sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, atteso che solo in tal caso rimane definitivamente preclusa al giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio Cass. n. 26108/2015, in motiv. . 4. Il secondo motivo è assorbito. 5. La sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, dev’essere, pertanto cassata con rinvio alla corte d’appello di Campobasso che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. la Corte così provvede accoglie il primo motivo del ricorso assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, anche ai fini delle spese del presente giudizio.