Nulla la notifica all’estero se difetta la prova oggettiva dell’impossibilità di notificare l’atto in base alle convenzioni internazionali

La notifica eseguita a società non avente sede legale in Italia ai sensi dell’art. 142, comma 1, c.p.c. è nulla ove difetti la prova oggettiva dell’impossibilità di eseguire la notificazione nei modi contemplati dalle convenzioni internazionali ovvero dal d.P.R. n. 200/1967, costituendo il procedimento notificatorio, di cui all’art. 142, uno strumento residuale.

La Prima Sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9923/18, depositata il 20 aprile, si è occupata della nullità della notificazione nell’ipotesi di atto notificato ai sensi del comma 1 dell’articolo 142 c.p.c. ed in spregio a quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. n. 200/1967. Il fatto. Una società avente sede in Guatemala impugnava un sentenza resa dal Tribunale Italiano con cui era stata condannata al pagamento di una somma di denaro in favore di una società italiana. L’appello era dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre i termini di legge. L’appellante aveva sollevato l’eccezione di nullità ed inesistenza della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado con cui sosteneva che, la notifica eseguita ai sensi dell’art. 142, comma 1, c.p.c. fosse illegittima poiché la stessa andava eseguita ai sensi di quanto disposto dalle convenzioni internazionali ovvero dal d.P.R. n. 200/1967. La Corte d’Appello rigettava l’eccezione sostanzialmente ritenendo legittima la notifica eseguita in virtù di due tentativi di notificare l’atto per via consolare, non andati a buon fine. La notificazione di cui all’art. 142, comma 1, c.p.c. utilizzabile solo come strumento residuale. La sentenza era così impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione con censura affidata a differenti motivi incentrati tutti sulla violazione delle norme in materia di notificazioni internazionali. Sostanzialmente la società affermava che il ricorso allo strumento di notificazione di cui all’art. 142, comma 1, c.p.c. fosse consentito solo ove vi fosse l’impossibilità oggettiva di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazioni, laddove, invece, nel caso di specie il tentativo di notifica per via consolare non era andato a buon fine a causa dell’erroneo indirizzo indicato alle Autorità competenti da parte del notificante. La Corte di Cassazione non condivideva l’approdo della Corte d’Appello, specificando a tal uopo che, l’impossibilità di eseguire la notificazione per il tramite del sistema consolare debba essere oggettiva e che solo nel caso in cui lo stato estero rifiuti la propria collaborazione verrebbe a configurarsi la condizione oggettiva contemplata dalla norma. Diversamente, non si verificano i presupposti per derogare alla disciplina generale delle notificazioni. Conseguentemente lo strumento di cui all’art. 142, comma 1, c.p.c. risulta essere di carattere residuale utilizzabile quindi solo ove i citati sistemi non siano effettivamente utilizzabili. Pertanto, nel caso in cui si sia contravvenuto a questa regola, la notificazione risulta essere affetta da nullità che è riscontrabile anche nel caso oggetto dell’odierno vaglio. Concludendo. Gli Ermellini cassavano il ricorso affidando alla Corte d’Appello in differente sezione il compito di verificare se in presenza del presupposto oggettivo costituito dalla nullità della citazione introduttiva del giudizio, si fosse verificato anche il requisito soggettivo dell’ignoranza, da parte della società straniera, in merito alla pendenza del processo, con onere della prova posto in capo alla medesima società. In presenza di tale ultimo requisito sarebbe stata legittima la proposizione del ricorso dopo la decorrenza del termine annuale per le impugnazioni.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 21 febbraio – 20 aprile 2018, numero 9923 Presidente Campanile – Relatore Sambito Fatti di causa Con sentenza numero 610 del 9.4.2014, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., la Corte d’Appello di Firenze ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’impugnazione proposta dalla Don Ferdinando Sociedad Anonima, con sede in Guatemala, nei confronti della S.c.r.l. Stelvia, in liquidazione coatta amministrativa, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Firenze Sez. staccata di Empoli, aveva condannato la Don Ferdinando a pagare alla Stelvia la somma di Euro 183.344,68. La Corte territoriale ha rigettato l’eccezione d’inesistenza o nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio, formulata dalla Società guatemalteca, ritenendo che il ricorso alla modalità di cui all’art. 142, co 1, c.p.c. era legittimo, in considerazione dei tentativi inutilmente esperiti dalla Stelvia di procedere alla notifica ex artt. 30 e 75 del d.P.R. numero 200 del 1967, sicché, non potendo applicarsi l’art. 327, co 2, c.p.c., l’appello della Società straniera, proposto con atto notificato a mezzo posta, spedito il 18.11.2013 e ricevuto il successivo giorno 21, era tardivo in riferimento al termine lungo, essendo la sentenza di primo grado stata depositata il 10.9.2012. La SA Don Ferdinando ha proposto ricorso, al quale resiste con controricorso la Stelvia in l.c.a. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. La ricorrente deduce cinque motivi di ricorso, che possono essere riassunti, nel modo che segue a nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 142 c.p.c. La sentenza ha ritenuto valida la notifica in base ad un’erronea esegesi dell’art. 142, co 1, c.p.c. l’impossibilità di eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali va intesa non in senso soggettivo, come sostenuto dai giudici a quibus, ma in senso oggettivo, come depone l’argomento letterale e storico e come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità Cass. SU numero 6756 del 1988 b nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 145 c.p.c La ricorrente afferma che, prima di ritenere valida la notifica, la Corte territoriale avrebbe dovuto controllare se fosse stata tentata la notifica nei confronti del suo legale rappresentante, in base alla disposizione di cui all’art. 145 co 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis c omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. La notificazione, afferma la ricorrente, era stata effettuata inutilmente per ben tre volte nello stesso indirizzo omissis . Ove il giudice d’appello avesse esaminato il fatto che tale indirizzo non era completo, per la mancata importante indicazione che indicava il numero di piano ed il numero di ufficio della torre del centro direzionale , avrebbe dovuto concludere che la notifica non era andata a buon fine non perché fosse impossibile eseguirla per via consolare, ma per negligenza del notificante, che aveva indicato l’indirizzo in maniera troppo generica d violazione e falsa applicazione degli artt. 142, 143, 145 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Poiché le notifiche non erano andate a buon fine, avrebbe dovuto valutarsi se il notificante fosse o meno a conoscenza dell’indirizzo corretto del destinatario ed avrebbe dovuto concludersi che l’indirizzo era in realtà ignoto, essendo dunque obbligatorio procedere non già ex art. 142 c.p.c., ma ai sensi dell’art. 143 o in subordine dell’art. 145 del codice di rito e violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 75 del d.P.R. numero 200 del 1967, 159 e 142 c.p.c. Poiché la seconda notifica era stata effettuata a mezzo del servizio postale, mezzo sconosciuto dal diritto guatemalteco, la notifica doveva ritenersi nulla e/o inesistente, sicché la stessa non poteva costituire la legittima premessa per la notificazione ai sensi dell’art. 142 c.p.c. 2. L’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di mandato ad litem è infondata risulta, infatti, conferita in favore dell’Avv. Prof. Giuliano Scarselli procura speciale ad impugnare la sentenza numero 610 del 2014 della Corte d’appello di Firenze da parte del legale rappresentante della S.A. Don Ferdinando, la cui firma risulta autenticata dal Notaio O.A.R.L. la cui firma è stata certificata dagli organi guatemaltechi e legalizzata dall’ambasciata d’Italia in Guatemala in data 3.11.2014. 3. Anche le eccezioni d’inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso e per mancanza di specifica indicazione degli atti su cui lo stesso si fonda vanno rigettate, in quanto il ricorso contiene, col richiamo alle censure svolte con l’atto d’appello riportate con l’espediente delle note al testo , tutti i dati esaurienti alla comprensione dei fatti, né del resto l’esatta trascrizione delle relate e delle comunicazioni dell’Ambasciata e dell’ufficio postale guatemalteco potrebbero aggiungere o togliere qualcosa rispetto alla soluzione della questione sottoposta all’esame della Corte col primo motivo, che, contrariamente a quanto affermato dalla controricorrente, attiene al profilo di diritto relativo ai presupposti per il legittimo ricorso alla notifica ex art. 142, co 1, c.p.c., e che è fondato nei sensi di seguito precisati. 4. A norma dell’ultimo comma dell’art. 142 c.p.c., le modalità notificatorie previste dal primo comma della medesima disposizione nel testo vigente a seguito del d.lgs. numero 196 del 2003, che ha soppresso l’affissione della copia dell’atto nell’albo dell’ufficio giudiziario ed ha accorpato i primi due commi si applicano solo nel caso in cui risulti impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967 numero 200 . Tale comma è stato aggiunto dall’art. 9 della L. 6 febbraio 1981, numero 42, di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale adottata a l’Aja il 15 novembre 1965, per dare attuazione alla sentenza della Corte cost. numero 10 del 1978, che, privilegiando le esigenze di conoscenza effettiva, rispetto al principio di conoscenza legale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’originario comma 3 dell’art. 143 c.p.c., nella parte in cui non prevede, per l’operatività della notifica nei confronti di destinatari non aventi residenza né dimora, né domicilio in Italia, il preventivo accertamento dell’impossibilità di eseguire la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio 1967, numero 200. 5. Nella specie, la Corte fiorentina ha ritenuto valida la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio - citazione ex art. 669 octies c.p.c. - effettuata ai sensi del primo comma dell’art. 142 c.p.c., ritenendo provata l’impossibilità di eseguirla per via consolare in relazione al mancato buon esito dei due tentativi posti in essere dall’autorità consolare nell’indirizzo, noto, indicato dalla Società Stelvia. 6. Tale conclusione è giuridicamente errata, avendo questa Corte Cass. SU 12 dicembre 1988, numero 6756 già chiarito che la prova dell’impossibilità di eseguire la consegna dell’atto all’estero, nei modi contemplati dalla convenzione internazionale, ovvero dal d.P.R. 5 gennaio 1967, numero 200, deve riguardare l’oggettiva impossibilità di eseguire la notificazione con l’attestazione negativa prevista dall’art. 6 della Convenzione dell’Aja 15 novembre 1965, ovvero a mezzo di apposita dichiarazione del Ministero degli affari esteri da cui risulti l’inesistenza di una apposita Convenzione internazionale con lo Stato in cui la notifica si sarebbe dovuto eseguire, ovvero esibendo una attestazione dell’autorità straniera che attesti il divieto di procedere alla chiesta notificazione , interpretazione che è conforme ai principi che hanno condotto il giudice delle leggi ad affermare, nella citata sentenza numero 10 del 1978, che solo quando lo Stato estero rifiuti la propria collaborazione, attiva o passiva, allo svolgimento delle attività necessarie a far pervenire l’atto al destinatario residente nel suo territorio sussiste l’effettiva impossibilità di svolgere o far svolgere una attività notificatoria in territorio estero e può consentirsi a salvaguardia dell’interesse, di preminente valore pubblico, a che l’esercizio della funzione giurisdizionale non resti paralizzato il ricorso ad una forma di notificazione, come quella prevista dalla norma denunziata, dalla quale derivi una semplice presunzione legale di conoscenza. In caso contrario non ricorre alcun apprezzabile motivo, di carattere pratico o giuridico, per derogare alla disciplina generale delle notificazioni, che è ispirata all’opposto principio per cui la notificazione non è operante fino a quando la copia dell’atto non sia pervenuta al destinatario o nella sua sfera di disponibilità . Il procedimento notificatorio di cui all’art. 142, co 1, c.p.c. costituisce, in conclusione, uno strumento residuale, operante soltanto laddove sia impossibile, nei sensi specificati, eseguire la notifica nei modi stabiliti dalle convenzioni internazionali eventualmente applicabili od in base alla disciplina del D.P.R. 5 gennaio 1967, numero 200. 8. È stato, già, condivisibilmente affermato Cass. n 17682 del 2016 e giurisprudenza ivi richiamata che quando, come nella specie, difetti la prova - di cui è onerato il notificante - dell’impossibilità di notificare in base alle convenzioni internazionali od ai sensi del D.P.R. 200 del 1967, artt. 30 e 75, la notifica eseguita nelle forme dell’art. 142 c.p.c., co 1, è nulla, ma non inesistente la circostanza che la ricorrente invochi indistintamente entrambe dette categorie non integra alcuna ragione d’inammissibilità come erroneamente dedotto dalla controricorrente in seno alla memoria . Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza numero 14916 del 2016, hanno, infatti, chiarito la categoria dell’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi, qui non ravvisabili, in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali individuati nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, e nella fase di consegna idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. 9. La sentenza va, pertanto,cassata, restando assorbito ogni altro motivo, con rinvio, affinché venga accertato, per gli effetti di cui all’art. 327, co 2 c.p.c. - che consente la proposizione dell’impugnazione anche dopo la decorrenza del termine annuale, in presenza di un presupposto oggettivo la nullità della citazione introduttivo del giudizio, della sua notificazione o degli atti di cui all’art. 292 c.p.c. e di uno soggettivo l’effettiva ignoranza della pendenza del processo - la ricorrenza della condizione soggettiva della SA Don Ferdinando rappresentata dalla mancata conoscenza del processo, a causa della nullità della notifica, e l’onere della relativa prova spetterà alla medesima Società guatemalteca Cass. numero 19574 del 2015 numero 20307 del 2012 e cfr. Cass. SU numero 14570 del 2007, che distingue al riguardo tra ipotesi di notifiche nulle o inesistenti . 10. Il giudice del rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, provvederà, anche, a statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbiti altri cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.