Irreperibilità del destinatario e validità della notifica tramite deposito presso la casa comunale

Ai fini della validità della notifica con deposito presso la casa comunale, per l’assenza del destinatario, è determinante l’indicazione del soggetto che ha concretamente ricevuto” la raccomandata informativa, risultante dall’avviso di ricevimento della stessa.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8763/18, depositata il 10 aprile. Il caso. La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di prime cure, dichiarava la nullità della notifica dell’atto di citazione in primo grado inviata ad un istituto bancario da parte di un cliente. Nel dettaglio, l’avviso di ricevimento della raccomandata recante la comunicazione del deposito del plico presso la casa comunale per assenza del destinatario risultava indirizzata ad un soggetto giuridico diverso Intesa Sanpaolo s.p.a. dalla convenuta Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a. . Il soccombente ricorre in Cassazione dolendosi per la violazione dell’art. 2700 c.c. in relazione all’art. 149 c.p.c. precisando che la notificazione non era stata eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario ma dallo stesso avvocato di parte. La questione di nullità della notifica avrebbe dunque dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto la banca avrebbe dovuto proporre querela di falso avverso gli atti dell’agente postale. Procedimento notificatorio. La Corte di Cassazione dichiara infondata la censura e sottolinea che, a prescindere dal soggetto a cui l’atto è stato indirizzato”, ai fini della validità della notifica in caso di assenza del destinatario è determinante l’indicazione del soggetto che ha concretamente ricevuto” tale comunicazione, come risultante dall’avviso di ricevimento della stessa. L’eventuale falsità di atti precedenti relativi al mero invio” è dunque irrilevante ai fini della valutazione della validità della notifica stessa ove risulti che, dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, che comunque l’atto è stato ricevuto da persona diversa dal notificando . Tornando al caso di specie, risultando evidente che l’avviso di ricevimento è stato ricevuto da Intesa Sanpaolo s.p.a., società diversa da quella a cui la notifica andava eseguita, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 18 gennaio – 10 aprile 2018, n. 8763 Presidente Giancola – Relatore De Chiara Fatto e diritto Rilevato che la Corte d’appello di Milano, accogliendo il gravame proposto da Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a., ha dichiarato la nullità della notifica dell’atto di citazione di primo grado, proposto contro l’appellante dal sig. F.A. in relazione a rapporti di finanziamento e gestione patrimoniale, ed ha rimesso le parti davanti al primo giudice dall’avviso di ricevimento della raccomandata recante la comunicazione del deposito del plico per assenza del destinatario, ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., risultava infatti che la comunicazione era stata indirizzata a Intesa Sanpaolo s.p.a., che l’aveva poi ritirata essa era, però, soggetto giuridico diverso dalla convenuta Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a., la quale perciò non aveva ricevuto rituale notifica della citazione ed era rimasta contumace il sig. F. ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo l’intimata Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a. si è difesa con controricorso il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte Considerato che va preliminarmente dato atto che la Cancelleria, avuta notizia del decesso dell’avvocato del ricorrente, ha notificato l’avviso di fissazione dell’adunanza alla parte personalmente nel suo domicilio, quale risultante dagli atti Via omissis , e che la notifica è stata ritualmente eseguita con la procedura di cui all’art. 140 cod. proc. civ., senza che però il destinatario abbia ritirato alcun plico a lui destinato con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 2700 cod. civ., in relazione all’art. 149 cod. proc. civ., e della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si precisa che in realtà la notificazione non era stata eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, bensì dallo stesso avvocato dell’attore, ai sensi della legge citata, e si reitera l’eccezione di inammissibilità della questione di nullità della notifica, sollevata dall’appellante, in quanto sarebbe stato necessario proporre querela di falso avverso gli atti dell’agente postale l’avviso di ricevimento della comunicazione del deposito presso l’ufficio postale ai sensi dell’art. 8 legge 20 novembre 1982, n. 890 , infatti, indicando Intesa Sanpaolo s.p.a. quale destinataria e consegnataria, contrastava con quanto affermato dall’agente postale nell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente il plico oggetto di notifica, secondo cui la comunicazione era stata inviata a Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a., nonché con quanto attestato da un altro pubblico ufficiale, ossia dall’avvocato notificante ai sensi della legge n. 53 del 1994, il quale aveva attestato di eseguire la notifica alla medesima società la censura è infondata quali che siano, infatti, le indicazioni relative ai soggetti cui l’atto è stato indirizzato, risultanti dagli atti dell’avvocato notificante o dell’agente postale che ha inviato la comunicazione dell’avvenuto deposito, ciò che è decisivo, ai fini della validità della notifica in caso di assenza del destinatario, come disciplinata dall’art. 8 della legge n. 890 del 1982, è l’indicazione del soggetto che poi ha effettivamente ricevuto detta comunicazione, soggetto risultante esclusivamente dall’avviso di ricevimento della comunicazione stessa conseguentemente, l’eventuale falsità di atti precedenti che attestino semplicemente l’invio di un atto del procedimento notificatorio al destinatario della notifica anche ammesso che si tratti di falsità dell’attestazione, e non di mero errore successivo nell’esecuzione della consegna da parte dell’agente postale competente , non è rilevante ai fini del giudizio di validità della notifica stessa, ove risulti, dall’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, che comunque l’atto è stato ricevuto da persona diversa dal notificando nella specie, dall’avviso di ricevimento risulta appunto che l’atto è stato ricevuto da Intesa Sanpaolo s.p.a., società diversa da quella cui la notifica andava eseguita la querela di falso dei precedenti atti del procedimento notificatorio, ipotizzata dal ricorrente, sarebbe stata, quindi, irrilevante al rigetto del ricorso segue la condanna del soccombente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.