Violazione del litisconsorzio necessario: annullamento con rinvio in camera di consiglio

La Suprema Corte riconosce la possibilità, anche in seguito alla novella sul giudizio di legittimità introdotta dalla l. n. 197/2016, di pronunciare in camera di consiglio l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato nell’ipotesi di pretermissione originaria di un litisconsorte necessario .

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8837/18, depositata il 10 aprile. Il caso. Una compagnia di assicurazioni ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, ad esito della quale la stessa veniva condannata al risarcimento dei danni patiti dal danneggiato in seguito ad un sinistro stradale, denunciando l’omessa detrazione dell’indennizzo corrisposto dall’INAIL per il sinistro . Il litisconsorzio necessario. Il Supremo Collegio, rilevando che la questione principale sia riconducibile ad un’ipotesi di compensatio lucri cum damno , sottolinea che sulla base degli atti legittimamente esaminabili da questa Corte, risulta fin dal primo grado non integro il contraddittorio, per non essere stato coinvolto il proprietario del veicolo danneggiante, nonostante egli sia litisconsorte necessario . Ebbene, la Suprema Corte evidenzia che, secondo un consolidato orientamento, qualora nei precedenti gradi di giudizio la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non sia rilevata dai giudici, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, comma 3, c.p.c. . Inoltre, i Giudici di legittimità, sottolineano che nonostante la novella del giudizio di legittimità introdotta dalla l. n. 197/2016, la procedura ex art. 375 c.p.c. è ammissibile nell’ipotesi in cui debba disporsi l’annullamento con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario, al fine di evitare che essa comporti una sentenza inutiliter data . Pertanto, la Corte, nel cassare con rinvio l’impugnata sentenza fissa il seguente principio di diritto anche dopo la novella del giudizio di legittimità introdotta dalla l. n. 197/2016, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. pure ove si imponga la necessità di annullamento con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall’art. 375 c.p.c. .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 28 settembre 2017 – 10 aprile 2018, n. 8837 Presidente Amendola – Relatore De Stefano Fatto e diritto Rilevato che la UnipolSAI Assicurazioni spa ricorre, affidandosi ad un motivo e con atto notificato il 27/02/2017, per la cassazione della sentenza n. 1368 del dì 01/08/2016 del Tribunale di Ancona, con cui, accolto l’appello di R.R. avverso il rigetto della domanda proposta per il risarcimento dei danni patiti a seguito di un sinistro stradale causato da veicolo assicurato dalla dante causa di essa odierna ricorrente Fondiaria SAI ass.ni e di proprietà di Luziotti Auto srl secondo la ricorrente, v. pag. 5 del ricorso o, stando alla gravata sentenza, di tale Ra.Ed., indicato dalla ricorrente come conducente , è stata condannata al pagamento della somma di Euro 1.023,33 ma, in motivazione, 10.023,33 , omettendosi però di detrarre dal totale l’entità dell’indennizzo corrisposto per il sinistro da parte dell’INAIL l’intimato non espleta attività difensiva in questa sede è formulata proposta di definizione - di rimessione al giudice di primo grado - in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e , dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197 considerato che il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata pur potendo ben rilevarsi che della questione centrale del ricorso, in buona sostanza riconducibile a quella dell’ammissibilità della compensatio lucri cum damno, sono state investite le sezioni unite di questa Corte Cass. ord. 22/06/2017, nn. 15534 a 15537 , sicché sarebbe opportuno ed indispensabile attenderne l’esito, si impone la preliminare considerazione della superfluità dell’esame del complesso motivo violazione ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti - omesso esame e valutazione della surrogazione dell’Inail per la somma pagata al danneggiato, ex art. 1916 c.c. ed art. 13 comma 1 D.L.vo 38/2000 ed omessa detrazione dell’importo della surroga per la stessa voce risarcitoria nel giudizio di risarcimento del danno alla persona infatti, sulla base degli atti legittimamente esaminabili da questa Corte, risulta fin dal primo grado non integro il contraddittorio, per non essere stato coinvolto il proprietario del veicolo danneggiante, nonostante egli sia litisconsorte necessario Cass. ord. 23/4/2014, n. 9112 va data continuità al principio di diritto processuale in base al quale, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, primo comma, cod. proc. civ., resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ. tra molte Cass. 26/07/2013, n. 18127 Cass. Sez. U. 16/02/2009, n. 3678 Cass. 13/04/2007, n. 8825 al riguardo, già si è statuito che la procedura camerale prevista dall’art. 375 cod. proc. civ. è ammissibile anche ove si imponga la necessità di annullamento con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario al fine di evitare che essa comporti una sentenza inutiliter data, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall’art. 375 cod. proc. civ. Cass. ord. 30/01/2012, n. 1316 e tale conclusione potendo raggiungersi anche nel vigore della novella introdotta dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197, immutati essendo rimasti i fini deflattivi di quel procedimento e non sussistendo alcuna lesione del diritto di difesa, come evidenziato nel richiamato precedente, benché relativo alla disciplina anteriore alla detta riforma pertanto, si può e si deve già in questa sede pronunciare sul ricorso, in applicazione del seguente principio di diritto anche dopo la novella del giudizio di legittimità introdotta dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, è ammissibile la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. pure ove si imponga la necessità di annullamento con rinvio al primo giudice per pretermissione originaria di un litisconsorte necessario, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., ancorché si tratti di ipotesi non prevista testualmente dall’art. 375 cod. proc. civ. la gravata sentenza - con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con un litisconsorte indefettibile - va pertanto cassata, con rinvio al giudice di primo grado, in persona di diverso giudicante, affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con il proprietario del veicolo indicato come responsabile del sinistro, illegittimamente pretermesso nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell’intero giudizio, alla stregua dell’effettiva condotta di tutte le parti per non essere stato il ricorso rigettato, non sussistono i presupposti per applicare l’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P.Q.M. Pronunciando sul ricorso, cassa la gravata sentenza e la sentenza di primo grado rinvia al giudice di pace di Ancona, in persona di diverso giudicante, cui demanda di provvedere sulle spese di lite dell’intero giudizio.