Notifica dell’atto di appello a mani o tramite consegna dall’ufficiale giudiziario? La prova è nel timbro

In tema di notificazione ai fini della tempestività dell’impugnazione il momento di perfezionamento per il notificante corrisponde alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Indispensabile per la prova di tale adempimento è il timbro apposto dall’ufficiale giudiziario sull’atto recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese .

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 8862/18, depositata il 10 aprile. La vicenda. Un dipartimento della Regione Calabria pronunciava ordinanza-ingiunzione nei confronti di un società per illeciti in materia di esercizio di concessioni demaniali marittime sanzionate dall’art. 1164 del codice della navigazione. Il Giudice di Pace adito accoglieva l’opposizione degli ingiunti ed annullava l’ordinanza. La Regione Calabria proponeva appello davanti al Tribunale, il quale dichiarava inammissibile il gravame per tardività dell’impugnazione. Contro quest’ultima decisione la Regione citata ha proposto ricorso per cassazione. La prova del timbro. Con un unico motivo la ricorrente denuncia falsa applicazione dell’art. 149, comma 3, c.p.c. Notificazione a mezzo del servizio postale . Secondo la ricorrente la notifica dell’appello si era perfezionata tempestivamente con la consegna all’ufficiale giudiziario, così come provava la copia conforme all’originale, sicché il Tribunale erroneamente ha ritenuto che la notifica fosse avvenuta tardivamente e con la consegna dell’atto a mani al destinatario. Gli Ermellini hanno ricordato che la notificazione di un atto processuale, qualunque sia la modalità di esecuzione, si perfeziona per il richiedente al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato Cass. n. 3755/18 . Ciò premesso la Corte ha sottolineato che la prova della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario può essere ricavata dal timbro apposto da quest’ultimo sull’atto, anche privo di sottoscrizione, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile . Nella fattispecie il timbro apposto dall’ufficiale giudiziario nell’atto di appello prova la notifica a mezzo di consegna allo stesso ufficiale ed, inoltre, dalla data indicata su detto timbro si desume che il termine lungo, decorrente dalla pubblicazione della sentenza di prime cure, non era anche giunto a compimento. Da ciò consegne che, nella specie, non si era determinata la decadenza dell’impugnazione. Per queste ragioni la Cassazione ha accolto il ricorso e cassa la sentenza con rinvio al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 maggio 2017 – 10 aprile 2018, n. 8862 Presidente Manna – Relatore Abete Motivi in fatto ed in diritto Il Dipartimento n. 8 della Regione Calabria il 15.3.2011 pronunciava ordinanza - ingiunzione n. 1809 nei confronti della Miramare s.r.l. e di S.P. per illeciti in materia di esercizio di concessioni demaniali marittime sanzionate dall’art. 1164 cod. nav Avverso l’ordinanza gli ingiunti proponevano opposizione al giudice di pace di Paola ne domandavano l’annullamento. La Regione Calabria non si costituiva. Con sentenza n. 1118 depositata in data 22.9.2011 il giudice di pace accoglieva l’opposizione ed annullava l’ordinanza - ingiunzione. Proponeva appello la Regione Calabria. Resistevano la Miramare s.r.l. e S.P. . Con sentenza n. 655 del 23.9.2014 il tribunale di Paola dichiarava inammissibile il gravame e condannava l’appellante a rimborsare alle controparti le spese del grado. Evidenziava il tribunale che la sentenza di primo grado era stata depositata in cancelleria in data 22.9.2011, cosicché il termine lungo , pari alla stregua della disciplina applicabile ratione temporis a sei mesi, scadeva il 22.3.2012 che nondimeno l’atto di appello era stato notificato a mani del procuratore di parte appellata solamente in data 27.03.2012, per come risulta dalla relata di notifica apposta in calce, ovverosia oltre il termine perentorio di cui all’art. 327 c.p.c. così sentenza d’appello, pag. 4 . Evidenziava ulteriormente che l’inammissibilità dell’appello ostava all’esame del merito delle addotte censure. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Regione Calabria ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese. La Miramare s.r.l. e S.P. non hanno svolto difese. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1 co., n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art. 149, 3 co., cod. proc. civ Deduce che a norma dell’art. 149, 3 co., cod. proc. civ. per il notificante la notifica dell’appello si è perfezionata con la consegna all’Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Paola avvenuta il 21 marzo 2012 così ricorso, pag. 8 che tale circostanza è comprovata dalla copia conforme all’originale all’uopo depositata che dunque l’atto di gravame è stato spedito per la notificazione tempestivamente, entro il termine semestrale, sicché ha errato il giudice a quo a reputare perfezionata la notifica con la consegna dell’atto al destinatario così ricorso, pag. 8 in data 27.03.2012. Il ricorso è fondato e va accolto. Questo Giudice del diritto spiega che, in tema di notificazioni di atti giudiziari ed alla stregua della sentenza della Corte costituzionale n. 447/2002 - che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 cod. proc. civ. e 4, 3 co., della legge 20.11.1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario - opera nell’ordinamento un principio di ordine generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione od esecuzione, la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi entro un termine prestabilito, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato cfr. Cass. 11.1.2007, n. 390 Cass. 25.2.2015, n. 3755, secondo cui, in tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell’impugnazione nella specie, ricorso per cassazione , è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell’art. 116, 1 co., n. 1, d.p.r. 15.12.1959, n. 1229, fanno fede fino a querela di falso . Nel caso di specie dal timbro apposto dall’ufficiale giudiziario sull’ultima pagina dell’atto di appello, timbro munito di sottoscrizione, recante il numero cronologico n. 1558 , la data 21.3.2012 e la specifica delle spese Euro 9,28 , si desume univocamente che l’atto di appello è stato consegnato per la notifica allo stesso ufficiale giudiziario in data 21 marzo 2012, allorché il termine semestrale dal dì 22.9.2011 di pubblicazione della sentenza di prime cure non era giunto a compimento e quindi non si era determinata decadenza dall’impugnazione. In accoglimento del ricorso la sentenza n. 655 del 23.9.2014 del tribunale di Paola va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente grado di legittimità. Il ricorso è da accogliere. Non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.p.r. cit P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza n. 655 del 23.9.2014 del tribunale di Paola rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.p.r. cit.