Divergenza tra autovelox e verbale: l’ora legale tradisce l’automobilista

Con l’addio all’ora solare è giustificata la divergenza d’orario tra lo scontrino del telelaser e il documento redatto dalla Polizia stradale. Confermata dalla Suprema Corte la sanzione irrogata al conducente per eccesso di velocità.

Disparità evidente tra l’orario indicato sul verbale della Polizia stradale e quello presente sullo scontrino dell’autovelox. Ciò nonostante, l’automobilista non può contestare la sanzione inflittagli per eccesso di velocità decisivo il fattore ‘ora legale’ Cassazione, ordinanza n. 8865/18, sez. VI Civile - 2, depositata oggi . Ora legale. Nessuna via di scampo per l’uomo alla guida della propria vettura lo inchioda il ‘telelaser’ – con tanto di scontrino – che certifica la violazione dei limiti di velocità. Consequenziale è il verbale messo nero su bianco dalla Polizia stradale. Tra i due documenti, però, emerge una differenza di orario lo scontrino riporta le 15.21, il verbale le 16.21. Quella incongruenza viene utilizzata dall’automobilista per contestare la multa subita, ma la scelta si rivela inutile. Anche in Cassazione, difatti, viene confermata la decisione pronunciata prima dal Giudice di Pace e poi dal Tribunale legittima quindi la sanzione. Decisiva la constatazione che la divergenza di orario era riconducibile al mancato adeguamento dell’orario nel passaggio dall’ora solare a quella legale , come certificato anche nel verbale della Polizia stradale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 15 febbraio – 10 aprile 2018, n. 8865 Presidente Lombardo – Relatore Correnti Fatto e diritto Mo. An. propone ricorso per cassazione contro il Prefetto di Oristano, che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Oristano n. 53/2016, che ha respinto il suo appello a sentenza del Gp di Ghilarza, a sua volta reiettiva della opposizione a verbale della polizia stradale per inosservanza dei limiti di velocità. La sentenza riferisce che la contestazione sulla divergenza tra l'ora segnata in verbale 16,21 e quella segnata sullo scontrino 15,21 dell'apparecchiatura telelaser era riconducibile al mancato adeguamento dell'orario nel passaggio dall'ora solare a quella legale. Il ricorrente denunzia violazione di norme di diritto essendo pacifico che l'asserita negata infrazione è avvenuta alle 16,21 come risulta dal verbale mentre lo scontrino indica le 15,21. Il relatore ha proposto la manifesta infondatezza dell'unico motivo, che ripropone il motivo di appello sul quale il tribunale ha dato sufficiente risposta riferendo dell'espressa menzione nel verbale della divergenza di orario, e la trattazione in camera di consiglio non partecipata. Il Collegio condivide la proposta, trattandosi della reiterazione delle tesi svolte in appello, sulle quali è stata data sufficiente risposta avendo la sentenza rilevato che l'appellante invocava a sostegno della propria tesi una pronunzia della Corte di Cassazione su un caso completamente diverso in cui la divergenza nella indicazione della data poteva far sorgere dubbi sul corretto funzionamento dell'apparecchio Cass. 9.6.2010 n. 13887 né aveva dedotto ulteriori ragioni per contestare questa spiegazione o il difettoso funzionamento dell'apparecchio rilevatore. Donde l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese. P.Q.R. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1100 di cui 200 per esborsi, dando atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex D.P.R. 115/2002.