La “bozza” della procura speciale comporta l’inammissibilità del ricorso: avvocato condannato alle spese di giudizio

In materia di disciplina delle spese processuali se l’avvocato promuove l’azione o l’impugnazione senza effettiva procura, è da considerarsi l’unico responsabile e di conseguenza è ammissibile nei suoi confronti la condanna alle spese di giudizio.

Lo ha ribadito la Suprema Corte con ordinanza n. 8570/18, depositata il 6 aprile. La vicenda. La Corte d’Appello, confermando la decisione di prime cure, rigettava la domanda di risarcimento del danneggiato in relazione alle lesioni subite in conseguenza di un sinistro stradale. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione il danneggiato. Il Supremo Collegio prima di occuparsi del merito della controversia ha dichiarato inammissibile il ricorso ritendo inesistente la procura alle liti per il ricorso davanti ai Giudici di legittimità. Infatti, nella caso di specie, rilevato che dall’intestazione del ricorso risulta che il ricorrente è difeso da un avvocato per mandato a margine dell’atto di citazione in primo grado , secondo la Suprema Corte, non poteva prendersi in considerazione il foglio separato allegato al controricorso, contente la procura speciale in una sorta di bozza, mai notificata del ricorso stesso. Insussistenza del potere rappresentativo del difensore. In particolare la Corte ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 83, comma 2,c.p.c. Procura alle liti , la procura, non essendo effettivamente inserita in nessuno degli atti processuali richiamati dalla norma, avrebbe dovuto essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, non già con firma certificata dal difensore, privo nella specie del relativo potere Cass. n. 25293/15 . Da ciò consegue che il ricorso sia inammissibile quando la procura, come nel caso di specie, è conferita a margine dell’atto di citazione in primo grado ed allo stesso modo per tutti i gradi di giudizio . Quanto precisato comporta inevitabilmente l’insussistenza del potere rappresentativo del difensore. La conseguente condanna alle spese di giudizio. Inoltre gli Ermellini hanno ricordato che in caso di insussistenza del potere rappresentativo l’unico soccombente è il difensore, il quale, essendo parte nel processo in ordine alla questione di inammissibilità, deve essere condannato alle spese di giudizio. Quanto affermato dal Supremo Collegio trova riscontro nel principio affermato dalle Sezione Unite della Cassazione con sentenza n. 10706/06 , secondo il quale in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza procura, l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio , invece, la condanna del difensore alle spese non è ammissibile in caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura è idonea ad istaurare un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo .

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 20 settembre 2017 – 6 aprile 2018, n. 8570 Presidente Dogliotti – Relatore Campanile Fatto e diritto Rilevato che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, con la quale, affermata la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla pretesa risarcitoria avanzata dal sig. F.A. in relazione alle lesioni subite in conseguenza di un investimento subito ad opera di un veicolo assicurato dalla società convenuta, era stata accolta l’eccezione di prescrizione della stessa, con rigetto della domanda per la cassazione di tale decisione il F. propone ricorso, affidato a tre motivi, cui resiste la società Tokio Marine Kiln Syndacates Limited, subentrata all’originaria convenuta, interponendo ricorso incidentale condizionato, affidato ad unica censura illustrata da memoria e resistita da controricorso. Considerato che il Collegio ha disposto, in conformità al decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata il ricorso principale è inammissibile dall’intestazione del ricorso, infatti, risulta che il ricorrente è rappresentato e difeso dall’avv. Nicolino Panedigrano, del Foro di Lamezia Terme, per mandato a margine dell’atto di citazione in primo grado né può prendersi in considerazione il foglio separato allegato al controricorso, contenente la procura per il ricorso per cassazione in una sorta di bozza, mai notificata, del ricorso stesso, in quanto, prescindendo dalle inescusabili motivazioni dedotte, deve trovare applicazione ratione temporis l’art. 83, comma 2, c.p.c., ragion per cui detta procura, non effettivamente inserita in alcuno degli atti processuali richiamati da tale norma, avrebbe dovuto essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e non già con firma certificata dal difensore, privo nella specie del relativo potere Cass., 16 dicembre 2015, n. 25293 Cass., 10 novembre 2015, n. 22877 Cass. 15 marzo 2001, n. 3757 ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, come nella specie, sia conferita a margine dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorché per tutti i gradi del giudizio. Cass., 7 gennaio 2016, n. 58 Cass., 11 settembre 2014, n. 19226 Cass., 9 marzo 2011, n. 5554 l’insussistenza del potere rappresentativo speso dal difensore, in base alla quale viene così definito questo giudizio, vede come unico soccombente lo stesso difensore - e non anche la parte da lui nominata - essendo l’atto di conferimento della c.d. rappresentanza tecnica, nella specie mancante, elemento indefettibile e indispensabile della fattispecie legale in forza della quale l’esercizio dello ius postulandi da parte del legale diviene attività del soggetto da lui assistito, nei cui confronti quella attività non spiega altrimenti, come in questo caso, effetto alcuno invero lo stesso difensore è parte nel processo in ordine alla questione d’inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale a ricorrere per cassazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte dei controricorrenti nel giudizio di legittimità in tal senso depone il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la decisione in data 10 maggio 2006, n. 10706, secondo cui in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso , l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem , non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo l’inammissibilità del ricorso principale determina l’inefficacia, ai sensi dell’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., dell’incidentale, in quanto notificato tardivamente rispetto al termine previsto dall’art. 527 cod. proc. civ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace l’incidentale e condanna il difensore del ricorrente, avv. Nicolino Panedigrano, al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.