Azione revocatoria del creditore rigettata per difetto del requisito dell’eventus damni

Nell’esperire l’azione revocatoria il creditore, che lamenti un pregiudizio alla pretesa creditoria a causa del comportamento del debitore, deve valutare la sussistenza dell’eventus damni e l’ammontare del patrimonio residuo del debitore stesso.

Sul punto la Cassazione con sentenza n. 8345/18, depositata il 4 aprile. Il caso. La Corte d’Appello di Brescia, confermando la sentenza di prime cure, rigettava la domanda ex art. 2901 c.c. Condizioni proposta da una banca creditrice nei confronti del debitore in relazione ad una donazione indiretta compiuta dal primo con il pagamento del prezzo di un immobile acquistato dal debitore . Secondo i Giudici di merito doveva essere esclusa la ricorrenza dell’ eventus damni in quanto, al momento dell’atto revocando, il patrimonio del debitore era ampiamente superiore al debito nei confronti della banca ed, inoltre, era in parte vincolato a garanzia dell’esposizione debitoria conseguente all’apertura di credito . Avverso la decisione di merito ha proposto ricorso per cassazione la banca creditrice con un unico motivo. Difetto del requisito dell’eventus damni. La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2901 c.c. sostenendo che il pregiudizio rilevante per l’azione revocatoria ordinaria non include solo il danno attuale, ma anche il danno potenziale . La Suprema Corte ha osservato che correttamente i Giudici di merito hanno identificato il momento in cui doveva apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore fosse tale da soddisfare le ragioni del creditore escludendo la sussistenza dell’ eventus damni. La Corte ha inoltre precisato come restino assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all’atto di disposizione . Per tali ragioni gli Ermellini hanno ritenuto accertato che il patrimonio residuo del debitore era ampiamente superiore rispetto al debito con la conseguenza che non appare configurabile, così come deciso dai Giudici di merito, nessun pregiudizio per il creditore tale da accogliere la domanda revocatoria. In conclusione la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 8 febbraio – 4 aprile 2018, n. 8345 Presidente Amendola – Relatore Sestini Fatto e diritto Rilevato che la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda ex art. 2901 cod. civ. proposta dalla MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. nei confronti di B.P. e del figlio A. , in relazione ad una donazione indiretta compiuta dal primo mediante il pagamento del prezzo di un immobile acquistato dal secondo la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che aveva escluso la ricorrenza dell’eventus damni in quanto, al momento in venne compiuto l’atto revocando, il residuo patrimonio di B.P. , costituito anche da un considerevole patrimonio immobiliare , era ampiamente superiore al debito dello stesso nei confronti della banca ed era per gran parte vincolato a garanzia dell’esposizione debitoria conseguente all’apertura di credito ha proposto ricorso per cassazione la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. incorporante la MPS Gestione Crediti Banca , affidandosi ad un unico motivo ha resistito B.P. con controricorso. Considerato che con l’unico motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2901 cod. civ. evidenziando che il pregiudizio rilevante ai fini dell’azione revocatoria ordinaria non include il mero danno attuale, ma anche il danno potenziale e che, con la donazione indiretta in favore del figlio, il B. aveva comunque determinato una scarto di garanzia , ossia una considerevole riduzione della differenza fra l’esposizione debitoria e le garanzie patrimoniali il motivo è infondato giacché la Corte ha correttamente verificato la sussistenza dell’eventus damni all’epoca in cui venne compiuto l’atto di disposizione dedotto in giudizio, costituente il momento in cui doveva apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore fosse tale da soddisfare le ragioni del creditore cfr. Cass. n. 23743/2011, che ha anche precisato come restino invece assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all’atto di disposizione rispetto a tale momento, la Corte ha accertato che il residuo patrimonio del B. era - come detto - ampiamente superiore al debito dello stesso nei confronti della banca , sulla base di dati che non erano stati specificamente contestati da MPS , con la conseguenza che non appariva configurabile alcun pregiudizio per il creditore, neppure in termini di maggiore difficoltà di realizzare il proprio credito a fronte di tale apprezzamento - riservato al giudice di merito e non censurato sotto il profilo dell’irriducibile anomalia motivazionale - la decisione impugnata risulta dunque conforme a diritto per avere rigettato la domanda in difetto del requisito dell’eventus damni le spese di lite seguono la soccombenza trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.