Procura rilasciata all’estero: modalità di formazione e obblighi di traduzione

Nel corso del giudizio di opposizione ad un verbale di violazione del codice stradale, il Comune contesta la validità della procura rilasciata all’estero dal cittadino tedesco opponente. I Giudici di merito non valutano l’eccezione pregiudiziale, la Cassazione fa il punto sulla validità di tale procura.

Sul tema la Cassazione con sentenza n. 8174/18, depositata il 4 aprile. La vicenda. Il Giudice di Pace di Firenze accoglieva l’opposizione di un cittadino tedesco avverso il verbale di contravvenzione al codice stradale. L’opponente lamentava l’inesistenza della notifica dell’atto amministrativo effettuata a mezzo posta e non con le modalità previste dalle convenzioni internazionali per le notifiche l’estero. Successivamente il Tribunale accoglieva l’appello del Comune e, ribaltando la decisione di prime cure, rigettava l’opposizione. Secondo il Tribunale, nel caso di specie, non doveva applicarsi la disciplina per gli atti amministrativi in generale prevista dalla Convezione di Strasburgo, ma l’art. 201 c.d.s. che consentiva la notifica a mezzo postale. Avverso la decisione di merito propone ricorso per cassazione l’opponente e resiste con ricorso incidentale il Comune. Prima di occuparsi dei motivi del ricorso principale il Supremo Collegio, per ragioni di ordine logico giuridico, si è occupato dell’unico motivo del ricorso incidentale con il quale il Comune lamenta l’inesistenza della procura speciale alle liti rilasciata in primo grado dall’opponente e la conseguente omessa pronuncia su un punto decisivo per il giudizio da parte del giudice di appello. Modalità di formazione della procura rilasciata all’estero. Rileva la Corte che ingiustamente il Tribunale non ha offerto nessuna motivazione in ordine all’eccezione pregiudiziale di inesistenza della procura alle liti eccepita dal Comune. Infatti la Cassazione ha precisato che la procura alle liti, rilasciata all’estero, utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia è disciplinata dalla legge processuale del nostro Stato, la quale prevede anche il rinvio al diritto sostanziale per la validità del mandato in relazione alla forma. Il Supremo Collegio, poi, ha ricordato che occorre che il diritto straniero conosca gli istituti italiani e gli disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell’ordinamento italiano e che consistono, quanto alla scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore . Obblighi di traduzione. Infine, evidenzia la Corte, anche se l’art. 122, comma 1, c.p.c. prescrive l’uso della lingua italiana ai soli atti endoprocessuali e non agli atti prodromici, come la procura, per quest’ultimi deve comunque essere garantita la traduzione in lingua italiana a mezzo esperto . Tanto premesso nella fattispecie la procura rilasciata all’estero doveva essere corredata non solo della traduzione, ma doveva essere allegata anche l’attività certificativa di attestazione delle conformità svolta dal notaio. Per queste ragioni non vi sono dubbi, secondo la Corte, che il mancato espletamento di tale adempimento comporta la nullità delle procura Cass. n. 11165/15 . Da ciò consegue l’accoglimento del ricorso incidentale e l’assorbimento del ricorso principale con rinvio della causa al Tribunale di Firenze che valuterà l’eccezione di esistenza della procura applicando i principi esposti dalla Suprema Corte.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 21 settembre 2017 – 4 aprile 2018, numero 8174 Presidente Manna– Relatore Falaschi Fatti di causa e ragioni della decisione Il Giudice di pace di Firenze accoglieva l’opposizione ex art. 22 L. numero 689/1981 proposta da H.A. , cittadino tedesco residente in Germania, avverso un verbale di contravvenzione al C.d.S., deducendo tra l’altro l’inesistenza della notifica del suddetto atto effettuata a mezzo posta e non con le modalità previste dalle convenzioni internazionali per le notifiche all’estero. Successivamente il Tribunale di Firenze, con la sentenza numero 3241/2015, accoglieva l’appello proposto dal Comune di Firenze, ed, in riforma dell’appellata sentenza del Giudice di Pace, rigettava l’opposizione formulata dall’appellato H. . A sostegno della decisione il Tribunale rilevava, per quanto qui di interesse, che in generale per la notifica in Germania degli atti amministrativi, qual era il verbale di contravvenzione al C.D.S. emesso dalla polizia municipale, dovesse trovare applicazione la disciplina contenuta nella Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977. Tuttavia nel caso di specie l’art. 201 del C.d.S. consentiva la notifica a mezzo del servizio postale come alternativa paritaria rispetto a quella effettuata secondo il codice di rito e che l’art. 201 C.d.S. trovava applicazione preferenziale rispetto all’art. 142 c.p.c. ratione temporis . In ogni caso quand’anche si fosse voluto affermare che la notifica a mezzo del servizio postale non poteva essere effettuata, ciò non avrebbe dato luogo ad un’ipotesi di inesistenza della notifica, ma solo a nullità della stessa, sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. avendo raggiunto il suo scopo. Inoltre il Tribunale con riguardo alla censura relativa al fatto che il verbale di contravvenzione fosse stato notificato in lingua tedesca, perfettamente comprensibile all’appellante, riteneva che si trattasse di un mero vizio formale, che non impediva al destinatario di svolgere il suo atto di opposizione, per cui non era ravvisabile alcuna nullità. Avverso la suddetta decisione H.A. propone ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi. Resiste il Comune di Firenze con apposito controricorso, contenente anche ricorso incidentale affidato ad un’unica censura. Ritenuto che il ricorso principale potesse essere rigettato, assorbito l’incidentale condizionato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, numero 5 , c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato anche memoria illustrativa. Atteso che con il primo motivo di ricorso l’H. denuncia ex art. 360 numero 3 cpc, la violazione degli artt. 10 Cost., 142 c.p.c., 201, commi 1 e 3, C.d.S., lamentando che il giudice di appello, pur individuando correttamente la disciplina applicabile per la notifica in Germania, ossia quella prevista dalla Convenzione di Strasburgo del 24.11.1977, ha poi inopinatamente ritenuto che l’art. 201 C.d.S. consentisse di effettuare, in deroga a quanto previsto dalla Convenzione citata, la notifica a mezzo posta direttamente al destinatario residente in Germania con il secondo motivo di ricorso è denunciata, ex art. 360, com. 1, numero 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156, comma 3, c.p.c. in particolare, il ricorrente lamenta l’erronea applicazione della norma citata, giacche quand’anche si fosse voluto affermare che la notifica a mezzo del servizio postale non poteva essere effettuata, il giudice del gravame ha ritenuto che il vizio non dava luogo ad un’ipotesi di inesistenza della stessa, ma solo a nullità della notifica a H. , sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c. avendo essa raggiunto il suo scopo, in palese violazione del divieto posto dall’ordinamento tedesco con il terzo mezzo, con cui è denunciata ex art. 360, numero 3 c.p.c. la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 R.D.L. numero 1796/1925, nonché dell’art. 7 della Convenzione di Strasburgo del 24/11/1977, per essere stato il verbale di contestazione notificato solo nella sua traduzione in lingua tedesca con l’unico motivo del ricorso incidentale il Comune di Firenze lamenta, ai sensi dell’art. 360 numero 3 e 5 c.p.c., l’inesistenza della procura speciale alle liti rilasciata su foglio a parte in primo grado da H.A. , deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c. e l’omessa pronuncia su un punto decisivo per il giudizio da parte del giudice di appello ragioni di ordine logico giuridico impongono di esaminare in primo luogo l’unico motivo del ricorso incidentale, essendo evidente che l’eventuale giudizio positivo circa la validità della procura alle liti sarebbe assorbente rispetto alle altre doglianze. Essa è fondata. Il Tribunale pur dando atto che il Comune di Firenze aveva eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità dell’appello per nullità/inesistenza della procura alle liti rilasciata da H. , non offre però alcuna motivazione in ordine a tale eccezione. Occorre muovere dalla considerazione che, in base al disposto della L. 31 maggio 1995, numero 218, art. 12 a tenore del quale il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana, la procura alle liti utilizzata in un giudizio celebrato nel nostro Stato, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, tuttavia, nella parte in cui consente l’utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale, sicché in tali evenienze la validità del mandato deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della lex loci. A tal fine occorre però che il diritto straniero conosca, quantomeno, i suddetti istituti e li disciplini in maniera non contrastante con le linee fondamentali che lo caratterizzano nell’ordinamento italiano e che consistono, quanto alla scrittura privata autenticata, nella dichiarazione del pubblico ufficiale che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore Cass. Sez. Unumero 13 febbraio 2008 numero 3410 Cass. 14 novembre 2008 numero 27282 . Sotto altro, concorrente profilo, va poi osservato che, benché l’art. 122 c.p.c., comma 1, prescrivendo l’uso della lingua italiana, si riferisce ai soli atti endoprocessuali e non anche agli atti prodromici al processo, come la procura, per questi ultimi vige pur sempre il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto cfr. Cass. Sez. Unumero 2 dicembre 2013 numero 26937 Cass. 29 dicembre 2011 numero 30035 Cass. 14 novembre 2008 numero 27282 . Venendo al caso di specie, la procura, rilasciata da H. , in Germania, era esente, in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ratificata dall’Italia con L. 20 dicembre 1966, numero 1253, nonché alla Convenzione bilaterale tra l’Italia e la Germania conclusa in Roma il 7 giugno 1969, sia dalla legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana, sia dalla c.d. apostille, e cioè dal rilascio, da parte dell’organo designato dallo Stato di formazione dell’atto, di un attestato idoneo a che l’atto venga riconosciuto ed accettato come autentico. Tanto non esclude, tuttavia, che andava allegata non solo la traduzione della procura speciale, ma anche quella dell’attività certificativa svolta dal notaio, e cioè l’attestazione che la firma era stata apposta in sua presenza, da persona di cui egli aveva accertato l’identità. Il mancato espletamento di tale adempimento comporta la nullità della procura v. in termini, Cass. 29 maggio 2015 numero 11165 . Il Collegio rileva, altresì, che ai sensi dell’art. 182, secondo comma, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis , successivo alle modifiche introdotte dalla legge numero 69 del 2009, trattandosi di procura rilasciata in data 21 febbraio 2011 , il giudice ogni qualvolta rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev’essere interpretato nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc , senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. Non può dubitarsi dell’applicabilità di tale principio anche al vizio inerente alla procura alle liti, come affermato di recente, sia pure con riferimento alle modifiche introdotte dalla l. numero 69 del 2009 all’art. 182 c.p.c., dalle Sezioni unite di questa Corte Cass. 22 dicembre 2011 numero 28337 . L’accoglimento del ricorso incidentale nei termini testé precisati, assorbiti i motivi del ricorso principale, comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, che applicherà il principio sopra indicato, provvedendo, altresì, il merito al regolamento delle spese processuali inerenti al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Firenze, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.