Lotto ed altri concorsi: mancata trasmissione della giocata, chi paga la vincita?

In tema di concorsi pronostici, la clausola limitativa della responsabilità dell'ente gestore e dei ricevitori autorizzati per la mancata trasmissione della matrice di giocata ai soli casi di dolo o colpa grave non altera i normali criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c., con la conseguenza che il debitore ricevitore, il quale voglia andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare che l'inadempimento o inesatto adempimento, sia dipeso da causa estranea al suo potere di controllo, ovvero che la sua attività o inattività concreti colpa lieve. Spetterà, invece, al creditore scommettitore la prova dell'inesecuzione della prestazione nonché del danno di cui chieda il risarcimento.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7786/18, depositata il 29 marzo. Il caso. La presente pronuncia interviene a seguito di giudizio di rinvio dalla Cassazione in favore di Corte d’Appello in diversa composizione. Il giudice di rinvio aveva confermato la decisione impugnata che disponeva la condanna, in favore del cliente, dell’esercente ricevitoria del lotto per non aver trasmesso la matrice della giocata poi risultata vincente. La conferma della decisione impugnata, in applicazione del principio individuato dal giudice di legittimità, si fondava sulla mancata prova della non imputabilità dell’inadempimento a carico dell’esercente. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione. L’onere della prova. I Giudici di legittimità hanno ribadito il principio a tenore del quale il cliente scommettitore è tenuto a provare l’avvenuta giocata, mentre, l’esercente che non abbia trasmesso la giocata, per andare esente da colpa, è tenuto a provare che la trasmissione non è avvenuta per circostanze estranee al suo controllo. Sul punto si segnala in tema di concorsi pronostici, la clausola limitativa della responsabilità dell'ente gestore e dei ricevitori autorizzati per la mancata trasmissione della matrice di giocata ai soli casi di dolo o colpa grave nella specie, ai sensi dell'art. 11 d.m. 29 ottobre 1957, recante il Regolamento del concorso pronostici Enalotto non altera i normali criteri di ripartizione dell'onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c., con la conseguenza che il debitore ricevitore, il quale voglia andare esente da responsabilità, ha l'onere di provare che l'inadempimento o inesatto adempimento, sia dipeso da causa estranea al suo potere di controllo, ovvero che la sua attività o inattività concreti colpa lieve. Spetterà, invece, al creditore scommettitore la prova dell'inesecuzione della prestazione nonché del danno di cui chieda il risarcimento – Cass. n. 13434/13. La responsabilità dell’esercente, nel caso di specie, è presunta, inoltre, non è stata fornita la prova di esistenza di fatti che escludano la responsabilità dell’esercente che si è limitato a contestare la mancata prova della giocata peraltro correttamente provata dall’attore. Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno confermato il percorso decisorio e motivazionale seguito dalla C.A. competente ritenendolo privo di vizi, quindi, hanno confermato la decisione impugnata.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 17 gennaio – 29 marzo 2018, n. 7786 Presidente Chiarini – Relatore Graziosi Fatto e diritto Rilevato che, con sentenza resa in data 9/5/2016, la Corte d’appello di Lecce, decidendo quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato D.M. al risarcimento dei danni subiti da Z.R.F. per avere la D., quale titolare di una ricevitoria Enalotto, omesso di trasmettere all’ente gestore del concorso, la matrice della giocata effettuata dallo Z., impedendo a quest’ultimo di partecipare validamente al gioco e di conseguire la vincita che, in considerazione degli esiti del concorso, avrebbe certamente ottenuto in caso di corretta trasmissione della matrice all’ente gestore che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, richiamati i principi di diritto stabiliti nella sentenza di cassazione emessa tra le parti Sez. 3, Sentenza n. 13434 del 29/05/2013 , ha evidenziato come la D. non avesse fornito la prova della ricon-ducibilità del relativo inadempimento a una causa alla stessa non imputabile, né dell’eventuale ascrizione di detto inadempimento a una colpa di grado lieve, suscettibile di escludere la responsabilità del ricevitore, ai sensi del Regolamento del gioco Enalotto nella specie applicabile che, avverso la sentenza del giudice del rinvio, D.M. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria che Z.R.F. resiste con controricorso che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso considerato che, con il primo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, per avere il giudice a quo omesso di pronunciarsi sui motivi dell’atto d’appello richiamati in ricorso così come riproposti nel giudizio di rinvio , con la conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 342, 345, 394 e 360 n. 4 c.p.c. che, con il secondo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 384 co. 2 c.p.c., in relazione agli artt. 112 e 394 c.p.c., 1218 e 2697 c.c. e dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., per avere il giudice del rinvio violato i principi di diritto stabiliti nella sentenza di legittimità rescindente, ignorando il diritto della D. di fornire la prova della riconducibilità del proprio inadempimento a una causa alla stessa non imputabile o a una causa non riconducibile a dolo o colpa grave, e trascurando la verifica dell’avvenuto adempimento, da parte dello Z., dell’onere di comprovare la mancata esecuzione della prestazione pretesa e il danno denunciato che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 24 Cost., in relazione agli artt. 167, 342, 345 e 394 c.p.c., nonché agli artt. 1218 e 2697 c.c. e all’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c., per avere la corte territoriale violato il proprio diritto di difesa, non tenendo conto dell’avvenuta allegazione, da parte della D., delle circostanze concernenti la puntuale adozione di tutte le cautele indispensabili ai fini della corretta custodia delle matrici Enalotto ricevute, e per aver erroneamente omesso di rilevare l’illegittimità dei provvedimenti istruttori con i quali è stata alla stessa impedito di comprovare il ricorso di dette circostanze, da ritenersi decisive al fine di attestare la riconducibilità dell’inadempimento a una causa alla stessa non imputabile o, in ogni caso, non contrassegnata da dolo o colpa grave che, con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per la violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità in sede rescindente, nonché degli artt. 1218 e 1176 c.c., nonché per omesso esame di un fatto decisivo controverso in relazione agli artt. 132, 115 e 116 c.p.c. e 360 n. 5 c.p.c. , per avere la corte territoriale sostanzialmente interpretato la responsabilità della D., nel caso di specie, secondo i più rigorosi parametri della responsabilità ex recepto, imponendo l’identificazione della precisa causa dell’inadempimento contestato, senza esaminare i fatti decisivi ai fini della pronuncia sulla qualificazione del tipo di colpa alla stessa ascrivibile, tenuto conto della limitazione della relativa responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave che tutti e quattro i motivi - congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte - sono infondati che, infatti, il giudice del rinvio, lungi dal contraddire i principi di diritto sanciti nella sentenza di legittimità emessa tra le parti Sez. 3, Sentenza n. 13434 del 29/05/2013 , ha correttamente provveduto alla verifica dell’avvenuto adempimento di tutti gli oneri di allegazione e di prova imposti a ciascuna delle parti, pervenendo a un esito decisorio del tutto coerente all’esame condotto che, in primo luogo, ferme le circostanze di fatto incontestate tra le parti quali la produzione, da parte dello Z., di una fotocopia della ricevuta di una giocata presso la ricevitoria della D. contenente la rappresentazione di un pronostico astrattamente vincente, e la mancata trasmissione, da parte della D., della matrice di detta ricevuta all’ente gestore del concorso, essendone emersa la scomparsa dai locali della ricevitoria , varrà evidenziare il corretto riscontro, da parte del giudice del rinvio, della totale irrilevanza delle contestazioni della D. concernenti il mancato assolvimento, ad opera dello Z., degli oneri concernenti la prova della mancata esecuzione della prestazione della D. e del danno denunciato dallo Z., non avendo mai dedotto, la D., di aver adeguatamente contrastato l’efficacia probatoria della fotocopia prodotta dallo Z. attraverso la rituale e tempestiva contestazione di cui all’art. 2719 c.c. , né essendo controverse le circostanze dell’inadempimento della D. consistito nella mancata trasmissione della matrice all’ente gestore del gioco e del danno quale conseguenza dello stesso consistito nel mancato conseguimento della certa vincita che sarebbe seguita ove non vi fosse stato l’inadempimento della D. che, pertanto, del tutto correttamente il giudice a quo ha ritenuto pienamente assolti, da parte del creditore scommettitore, gli oneri concernenti la prova dell’inesecuzione della prestazione, nonché del danno di cui ebbe a chiedere il risarcimento cfr. la sentenza Sez. 3, n. 13434 del 29/05/2013, Rv. 626378 - 01, emessa inter partes nel presente giudizio che, quanto alla posizione della D., varrà evidenziare come il giudice a quo ne abbia correttamente affermato la responsabilità, ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c., avendo la corte territoriale - ferma la presunzione di colpa della debitrice, derivante dall’applicazione dell’art. 1218 c.c. - del tutto omesso di fornire la prova del ricorso non già dello specifico evento costituente un’ipotesi di caso fortuito o di una causa di forza maggiore, secondo i principi di una responsabilità di tipo oggettivo, bensì di fatti tali da rendere inequivocabile l’insussistenza di alcuna rimproverabilità del comportamento della D. in relazione all’obbligo di trasmissione della matrice all’ente gestore del gioco e, ai sensi dell’art. 1177 c.c., dell’obbligo di provvedere alla relativa custodia fino alla consegna , ovvero di fatti tali da rivelare gli estremi di un comportamento della debitrice solo lievemente difforme da quello dovuto secondo diligenza c.d. colpa lieve che, pertanto, avendo il giudice a quo rilevato la mancata dimostrazione, da parte della debitrice, della riconducibilità del rilevato inadempimento a una causa alla stessa non imputabile, o comunque imputabile a colpa lieve, deve ritenersi pienamente rispettato il principio di diritto sancito inter partes da questa Corte con la sentenza n. 13434/2013, secondo cui, in tema di concorsi pronostici, la clausola limitativa della responsabilità dell’ente gestore e dei ricevitori autorizzati per la mancata trasmissione della matrice di giocata ai soli casi di dolo o colpa grave nella specie, ai sensi dell’art. 11 del d.m. 29 ottobre 1957, recante il Regolamento del concorso pronostici Enalotto non altera i normali criteri di ripartizione dell’onere della prova di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c., con la conseguenza che il debitore ricevitore, il quale voglia andare esente da responsabilità, ha l’onere di provare che l’inadempimento o inesatto adempimento, sia dipeso da causa estranea al suo potere di controllo, ovvero che la sua attività o inattività concreti colpa lieve Sez. 3, Sentenza n. 13434 del 29/05/2013, Rv. 626378 - 01 che parimenti infondate devono ritenersi le censure avanzate dalla D. con riguardo all’erroneo mancato rilievo della illegittimità dei provvedimenti istruttori con i quali è stata alla stessa impedito di comprovare il ricorso delle circostanze capitolate in sede testimoniale, dalla ricorrente giudicate decisive al fine di attestare la riconducibilità del relativo inadempimento a una causa alla stessa non imputabile o, in ogni caso, non contrassegnata da dolo o colpa grave che, al riguardo, è appena il caso di richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti rifiuto che il giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata cfr. Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995, Rv. 492429 - 01 , il ricorrente ha l’onere di dimostrare che con l’assunzione delle prove richieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove cfr. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753 - 01 che, nel caso di specie, varrà sottolineare la totale congruità logico-giuridica della valutazione - implicitamente fatta propria dal giudice a quo - della sostanziale irrilevanza delle circostanze di fatto indicate dalla D. come asseritamente decisive al fine di attestare la riconducibilità del relativo inadempimento a una causa alla stessa non imputabile o, in ogni caso, non contrassegnata da dolo o colpa grave , atteso che dette circostanze di fatto ossia, l’ininterrotta permanenza del ricevitore nell’esercizio di ricevitoria aperto l’intera giornata del 13/3/1987, e la conservazione, nell’apposito cassetto di custodia , della matrice e dello spoglio della scheda di giocata non sarebbero comunque valse a fornire un’attestazione da esigere come certa e inequivocabile, ai fini della decisività della prova dell’avvenuta adozione, da parte della stessa, di tutte le cautele funzionali a scongiurare il grave rischio dello smarrimento della documentazione delle giocate, e dunque quale conseguenza logico-critica della prova di tale presupposto della insussistenza di alcun profilo di rimproverabilità del relativo comportamento in termini di colpa grave che, al riguardo, varrà qui ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709 . che, nella specie, la corte territoriale ha espressamente evidenziato come, dall’esame delle evidenze processuali disponibili, fosse rimasta esclusa l’acquisizione di alcuna prova idonea a smentire la contraria presunzione di colpa grave incombente sulla D., o a comprovarne la mera levità del grado al fine di valorizzare le limitazioni di responsabilità di cui al richiamato Regolamento del concorso pronostici Enalotto , avendo sottolineato il difetto di concludenza e di rilevanza dell’offerta probatoria della debitrice, tenuto conto che la stessa aveva omesso di precisare, tanto le particolari modalità della custodia delle schede giocate, quanto le specifiche cautele adottate al fine di evitare lo smarrimento o sottrazione, sì da configurare l’inevitabilità della sottrazione/smarrimento di matrice e spoglio della giocata e l’impedimento o la vanificazione dell’accesso di eventuali terzi al cassetto che tali omissioni si erano dunque tradotte nel sostanziale mancato assolvimento all’onere probatorio richiesto dal giudice di legittimità in sede rescindente, tenuto conto della natura dell’attività esercitata dalla D. cfr. l’art. 1176 c.c. e del connesso, necessario obbligo di custodia art. 1177 c.c. funzionale all’adempimento della prestazione oggetto di contratto nella specie consistente nella trasmissione della scheda di gioco al gestore nel termine stabilito, anche in relazione al tempo di adempimento e all’insostituibilità della scheda per poter partecipare al concorso , alla luce dei principi stabiliti dalla stessa Corte di legittimità al fine di escludere il dolo o la colpa grave smarrimento/sottrazione per causa estranea alla sfera di controllo del ricevitore adozione delle cautele di custodia per l’adempimento degli obblighi stabiliti dal Regolamento del 1957 che si tratta di considerazioni che il giudice del rinvio ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente che, pertanto, sulla base delle considerazioni sin qui illustrate, rilevata la complessiva infondatezza dei motivi d’impugnazione proposti dalla D., dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della stesso ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.900,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13.