La notifica eseguita dal messo notificatore privo di autorizzazione è sanabile

La notificazione eseguita dal messo notificatore privo dell’autorizzazione del Presidente del Tribunale ex art. 34 l. n. 1229/1959 Ordinamento degli uffici giudiziari , così come modificato dalla l. n. 546/1962, è sanabile attraverso la costituzione in giudizio di parte o in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova dell’avvenuta consegna dell’atto.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7788/18, depositata il 29 marzo. Il caso. Il Tribunale di Crotone respingeva la domanda proposta dal danneggiato volta all’ottenimento della condanna di un Condominio al risarcimento del danno, per essere caduto dalla bicicletta a causa di una buca presente su una strada di proprietà condominiale. La Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Giudice di prime cure, condannava il Condominio al risarcimento del danno. Avverso la pronuncia della Corte distrettuale il Condominio, dichiarato contumace nel giudizio d’appello, ricorre per cassazione denunciando, tra i vari motivi di ricorso, l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo, poiché l’atto d’appello veniva notificato in luogo diverso da quello in cui il domicilio era stato eletto, la consegna avveniva a mani di un collega di studio, diverso dal difensore, e la stessa era stata compiuta dal messo notificatore e non dall’ufficiale giudiziario, senza autorizzazione del Presidente del Tribunale. Notifica compiuta dal messo privo di autorizzazione. Il Supremo Collegio, rilevando come l’atto introduttivo del giudizio fosse stato notificato presso la nuova sede dello studio del difensore, dove dalla visura presso l’albo del COA, egli risultava trasferito e che dalla relata di notifica risultasse altresì che l’agente notificatore avesse consegnato correttamente il plico a mani di un collega di studio precisando che la notificazione era avvenuta presso la nuova sede , afferma che la notifica è andata, quindi, a buon fine e deve ritenersi idonea al raggiungimento dello scopo, anche se compiuta dal messo privo di autorizzazione . Difatti, la Suprema Corte precisa che, secondo un consolidato orientamento la notificazione effettuata dal messo comunale senza l’autorizzazione ex art. 34 l. n. 1229/1959 Ordinamento degli uffici giudiziari , non è inesistente ma è affetta da nullità, con la conseguenza che è sanabile non solo a seguito della costituzione in giudizio della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova dell’avvenuta consegna dell’atto . La Corte pertanto rigetta il motivo di ricorso in commento.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 18 gennaio – 29 marzo 2018, n. 7788 Presidente Di Amato – Relatore Di Florio Fatto e diritto Ritenuto che 1. M.G. evocò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Crotone, il Condominio del omissis da ora Condominio domandando che, in qualità di custode, fosse condannato ex art. 2051 c.c al risarcimento dei danni da lei subiti a seguito della caduta dalla bicicletta avvenuta nel giugno del 1990 e causata da una buca esistente all’interno di una stradina di collegamento delle varie unità immobiliari del comprensorio. 2. Il Tribunale respinse la domanda ritenendo insussistente il nesso causale fra i danni alla persona riportati dalla parte attrice e la dinamica accertata. 3. La Corte d’Appello di Catanzaro, espletata CTU medico legale, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato la parte appellata in quella sede contumace , a corrispondere alla M. la somma di Euro 28.401,00 oltre accessori e spese. 4. Il Condominio ricorre per la cassazione della predetta pronuncia, affidandosi a tre motivi. M.G. ha resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte ex art. 380bis cpc. Il Collegio ha deciso che la motivazione sia resa in forma semplificata. Considerato che 1. Con il primo motivo, deducendo, ex art. 360 n. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139, 170, 330 cpc e dell’art. 34 L. 15 dicembre 1959, il Condominio ricorrente, dichiarato contumace nel giudizio d’appello, propone tre separate censure riguardanti la inesistenza e/o nullità della notifica dell’atto introduttivo, lamentando che a l’atto d’appello era stato notificato in luogo diverso da quello dove era stato eletto il domicilio, così come risultante nel giudizio e nella sentenza di primo grado b la consegna era avvenuta a mani di un collega di studio, persona diversa dal difensore ed c era stata compiuta dal messo notificatore e non dall’ufficiale giudiziario, senza la prevista autorizzazione del Presidente del Tribunale. Il motivo è infondato. Il messo di conciliazione ha notificato l’atto introduttivo del giudizio d’appello in data 30.9.2009 nella nuova sede dello studio del difensore della M. dove, dalla visura presso l’Albo del C.O.A. riferita all’epoca dell’adempimento in esame, egli risultava trasferito v. anche l’attestazione prodotta dalla controricorrente . Dall’esame della relata di notifica risulta, altresì, che l’agente notificatore ha consegnato correttamente il plico a mani di un collega di studio precisando che la notificazione era avvenuta presso la nuova sede trasferita in via omissis . La notifica è andata, quindi, a buon fine e deve ritenersi idonea al raggiungimento dello scopo, anche se compiuta dal messo privo di autorizzazione al riguardo questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato che la notificazione di un atto processuale effettuata dal messo comunale senza la specifica autorizzazione del presidente del tribunale prevista dall’art. 34 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, come modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546, non è inesistente ma è affetta da nullità, con la conseguenza che è sanabile non solo a seguito della costituzione in giudizio della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova dell’avvenuta consegna dell’atto cfr. Cass. 24812/2005 Cass. 2757/2007 24124/2009 . 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 102, 103, 106, 331 e 332 cpc, ex art. 360 n. 3 e 4 per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di Assitalia Ass.ni Spa, parte del giudizio di primo grado e non evocata in giudizio nel secondo. Il motivo è fondato. In senso contrario all’orientamento più risalente portato da Cass. 12942/2007 e Cass. 9080/2013, questa Corte è nuovamente intervenuta cfr. Cass. SSUU 24707/2015 Cass. 21098/2017 proprio sulla specifica ipotesi, sovrapponibile a quella in esame, di rigetto della domanda principale nel processo in cui la compagnia di assicurazione era stata chiamata in causa in primo grado, e la parte attrice soccombente aveva proposto appello omettendo di convenirla è stato, al riguardo, affermato che in ogni caso in cui ha luogo la chiamata in causa del terzo garante, essendo l’effetto della chiamata quello di estendere il contraddittorio sulla domanda principale anche al garante e, quindi, derivandone che la decisione su di essa deve essere pronunciata anche nei suoi confronti, se la domanda stessa viene rigettata ed impugna l’attore, egli deve necessariamente, avendo la chiamata realizzato un litisconsorzio necessario processuale, evocare in giudizio anche il garante. La relazione fra le cause è di inscindibilità per tale ragione e, se il garante non viene attinto dall’impugnazione dell’attore della causa principale, trova applicazione necessariamente l’art. 331 cod. proc. civ. cfr. da ultimo anche Cass. 25822/2017 . Il Collegio intende dare seguito all’orientamento più recente che condivide pienamente, ritenendo altresì che l’omessa integrazione del contraddittorio da parte del giudice d’appello, dando luogo ad un rilievo officioso, debba essere ricondotta alle inderogabili conseguenze di cui all’art. 331 cpc e configuri, pertanto, un’ipotesi di nullità della sentenza. 3. Il terzo motivo, dedotto ex artt. 360 n. 3,4 e 5 cpc, per violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c, 183, 184, 194 cpc nonché art. 87 Disp. Att. cpc e concernente la CTU espletata, rimane logicamente assorbito. 4. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al secondo motivo di ricorso e rinviata alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione per un nuovo esame della controversia, a seguito della corretta integrazione del contraddittorio, alla luce del principio di diritto sopra evidenziato. La Corte di rinvio deciderà altresì sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso accoglie il secondo e, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.