Esclusa l’inesistenza della notifica dell’atto di appello qualora non sia eseguita presso il procuratore

La Suprema Corte ribadisce che l’inesistenza della notificazione può aversi solo nell’ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come tale , con la conseguenza che in tutte le altre ipotesi, come quella di notifica eseguita presso il domiciliatario in luogo del procuratore costituito per il giudizio di primo grado, può semmai configurarsi un’ipotesi di nullità.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 7804/18, depositata il 29 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli dichiarava ammissibile l’appello proposto dalla Regione Campania nei confronti dell’appellato nonostante l’atto di gravame fosse stato notificato non al procuratore costituito per il giudizio di primo grado bensì al domiciliatario, in considerazione dell’avvenuta sanatoria della nullità di notificazione avutasi con la costituzione in giudizio dell’appellato medesimo. Avverso la pronuncia della Corte distrettuale l’appellato ricorre per cassazione denunciando l’inesistenza della notificazione, pertanto insuscettibile di sanatoria mediante costituzione in giudizio. L’inesistenza. Il Supremo Collegio ribadisce che le Sezioni Unite, conformemente a quanto sancito altresì dall’art. 6 Cedu, hanno ritenuto ravvisabile l’inesistenza della notificazione nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come tale, consistenti specificano i Giudici di legittimità, nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere delle attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento . Conseguentemente, precisa la Suprema Corte, deve trarsi il conclusivo asserto che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità e che in base all’art. 156, comma 3, c.p.c. la nullità non possa essere pronunciata qualora l’atto abbia raggiunto – come pure accaduto qui – il suo scopo . La Corte dunque respinge il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 30 gennaio – 29 marzo 2018, n. 7804 Presidente Campanile – Relatore Marulli Ritenuto in fatto 1. Con il ricorso in atti M.R. chiede che sia cassata l’impugnata sentenza - con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha, tra l’altro, dichiarato ammissibile l’appello nei suoi confronti della Regione Campania, ancorché l’atto di gravame le fosse stato notificato non presso il suo procuratore costituito per il giudizio di primo grado, ma presso il domiciliatario - sul rilievo dell’errore in cui era incorso, pronunciandosi nei riferiti termini, il decidente, che aveva ritenuto nulla - e perciò sanabile, come nella specie era avvenuto con la costituzione in giudizio della M. - e non inesistente la notificazione così effettuata. Non ha svolto attività processuale l’intimata. Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata. Considerato in diritto 2. Il ricorso è manifestamente infondato. 3. Nel deliberare nei termini oggetto di censura il giudice d’appello si è invero esattamente attenuto al principio da ultimo enunciato dalle SS.UU. di questa Corte Cass., Sez. U, 20/07/2016, n. 14916 Cass., Sez. U., 20/07/2016, n. 14917 , che, in considerazione del principio di strumentalità delle forme processuali, che sono prescritte al fine esclusivo di conseguire lo scopo ultimo del giudizio, consistente nella pronuncia sul merito della situazione controversa, ed al fine di non enfatizzare un fin de non recevoir che non sarebbe compatibile con le norme convenzionali di riferimento e segnatamente con l’art. 6 CEDU, hanno ritenuto ravvisabile l’inesistenza della notificazione nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto come tale -consistenti, segnatamente a nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato e b nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento - traendo da ciò il conclusivo asserto che ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale ricade nella categoria della nullità e che in base all’art. 156, comma 3, cod. proc. civ. la nullità non possa essere pronunciata qualora l’atto abbia raggiunto - come pure accaduto qui - il suo scopo. 4. Il ricorso va dunque respinto. 5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo. P.Q.M. Respinge il ricorso. Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.