La decorrenza del dies a quo per la notifica del verbale

Qualora la violazione delle regole sulla circolazione stradale non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall'accertamento all'effettivo trasgressore.

Tale termine decadenziale decorre dal momento stesso della violazione, salvo laddove non risulti possibile individuare il luogo dove la notifica deve essere eseguita a causa della assenza ovvero mancanza delle necessarie informazioni identificative nei pubblici registri. Nessuna rilevanza assume, a riguardo, la scarsa organizzazione interna dell’Amministrazione accertatrice chiamata a gestire un numero elevato di trasgressioni rilevate automaticamente dalla apparecchiatura apposita autovelox o tutor , posto che l’effettività dell’azione dell’Amministrazione non può mai realizzarsi attraverso la compressione del diritto di difesa del trasgressore. È quanto stabilito dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 7066/18, depositata il 21 marzo. Il caso. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 12578/15 rigettava l’appello proposto dal Comune di Milano avverso la sentenza del Giudice di Pace meneghino n. 1612/15, confermando l’annullamento del verbale di accertamento della violazione dell’art. 142 comma 8 d.lgs. n. 285/92 codice della strada nei confronti di E.L In particolare, il Tribunale condivide il rilievo del Giudice di Pace in virtù del quale la notifica del verbale di accertamento del superamento dei limiti di velocità da parte di E.L. era da considerarsi tardiva. Il Comune di Milano si duole della violazione e della falsa applicazione dell’art. 201 Codice della strada, contestando che, nel caso di rilevamento automatico dell’infrazione, l’accertamento dell’illecito avviene in un momento necessariamente posteriore, in quanto richiedente un’istruttoria articolata volta a rilevare il nesso tra il veicolo di cui è stato registrato il transito e la proprietà dello stesso. Sulla base di tale assunto, il Comune di Milano ritiene, quindi, debba considerarsi adeguato il termine di cinque mesi intercorso tra il rilevamento automatico dell’infrazione e la notifica del verbale di accertamento, in quanto commisurato al numero delle violazioni compiute nei luoghi nei quali il Comune ha predisposto il sistema di rilevamento automatico della velocità dei veicoli in transito. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Il dies a quo di decorrenza dei termini per la notifica della violazione. Il primo comma dell’art. 201 codice della strada sancisce che qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale deve essere notificato entro 90 giorni prima della riforma del 2010 il termine era di 150 giorni dall'accertamento all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196 ossia proprietario, usufruttuario, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo e acquirente con patto di riservato dominio , quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Il dubbio interpretativo che più volte è stato sollevato in dottrina e in giurisprudenza è quello relativo alla corretta interpretazione del termine accertamento”, in quanto è proprio da quell’istante che iniziano a decorrere i 90 giorni fissati dall’art. 201 codice della strada In altri termini bisogna verificare se tale momento debba essere fatto coincidere con la visione dei fotogrammi da parte dell’Amministrazione della violazione delle regole sulla circolazione stradale e la conseguente associazione della targa al titolare del veicolo, ovvero debba essere fatto convergere col momento della commissione della violazione. A seconda della soluzione avallata, il termine dei 90 giorni inizierà a decorrere dalla identificazione, da parte della pubblica amministrazione, del soggetto interessato ovvero, nel secondo caso, dal momento stesso della violazione. A ben vedere, si ritiene opportuno e pacificamente avallare quest’ultima interpretazione, sulla considerazione del fatto che il Legislatore ha previsto nello stesso art. 201 codice della strada, in deroga a quanto fino ad ora detto, la possibilità di decorrenza del termine in un momento successivo a quello della commessa violazione, laddove non risulti possibile individuare il luogo dove la notifica debba essere eseguita a causa della assenza ovvero della mancanza delle informazioni necessarie identificative nei pubblici registri. Solo in tali ipotesi il Legislatore ha posticipato la decorrenza del termine decadenziale. Nell’art. 201 codice della strada si legge, infatti qualora l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro 90 giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione . A ben vedere, una diversa esegesi finirebbe per far dipendere la decorrenza del termine che qui si analizza, da prassi logistiche interne, che ben possono risultare incostanti e differenti da ufficio ad ufficio vedi, a riguardo, nota n. 0016968 del 7 novembre 2014 del Ministero dell’Interno . Bilanciamento tra le esigenze dell’Amministrazione e il diritto di difesa del trasgressore. Chiarito quindi che il momento dell’accertamento coincide con quello dell’infrazione, diverso è il caso, come sopra accennato, in cui fattori esterni si frappongono all’identificazione del trasgressore. A titolo meramente esemplificativo si possono citare la tardiva trascrizione del trasferimento della proprietà del veicolo, oppure l’omessa comunicazione del cambio di residenza. Nessuna rilevanza assume, invece, la scarsa organizzazione interna dell’Amministrazione accertatrice chiamata a gestire un numero elevato di trasgressioni rilevate automaticamente dall’apparecchiatura apposita autovelox , posto che l’effettività dell’azione dell’Amministrazione art. 97 Cost. non può mai realizzarsi attraverso la compressione del diritto di difesa art. 24 Cost. del trasgressore Corte Cost. sentenze n. 255/1994 e n. 198/1996 . Sulla scorta di quanto esposto, nel caso di specie la Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto dal Comune di Milano, ritenendo incongruo il periodo di cinque mesi che l’Amministrazione comunale ha impiegato per verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione e notificare il verbale al trasgressore, data la semplicità del riscontro dei dati e dall’assenza di allegazioni circa la particolare difficoltà di accertamento.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 settembre – 21 marzo 2018, n. 7066 Presidente D’Ascola – Relatore Picaroni Fatto e diritto Ritenuto che il Tribunale di Milano, con sentenza depositata il 10 novembre 2015, ha rigettato l’appello proposto dal Comune di Milano avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano n. 1612 del 2015, e nei confronti di L.E., e per l’effetto ha confermato l’annullamento del verbale di accertamento della violazione dell’art. 142, comma 8, cod. strada che la violazione era stata registrata dal sistema di rilevamento automatico in data 25 maggio 2014, e il verbale di accertamento è stato notificato in data 1 dicembre 2014 che il Tribunale ha condiviso il rilievo del Giudice di pace, che aveva accolto l’eccezione di tardività della notifica del verbale di accertamento che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Milano, sulla base di un motivo anche illustrato da memoria che resiste con controricorso L.E. che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso che con l’unico motivo il Comune di Milano denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 201 cod. strada, e contesta che, nel caso di rilevamento automatico dell’infrazione, l’accertamento dell’illecito avviene necessariamente in un momento successivo e richiede un’attività istruttoria complessa - a mezzo dell’esame dei fotogrammi e l’incrocio dei dati - finalizzata a riscontrare il nesso tra il veicolo di cui è stato registrato il transito e la proprietà dello stesso che, pertanto, il momento dal quale decorre il termine per la notifica del verbale non può che coincidere con quello dell’effettivo accertamento dell’infrazione, che nel caso in esame avvenuto entro il termine di novanta giorni che, in ogni caso, doveva ritenersi congruo il termine intercorso tra il rilevamento automatico dell’infrazione e la notifica del verbale di accertamento, in quanto proporzionato alla quantità di violazioni commesse nei luoghi nei quali il Comune ha predisposto il sistema di rilevamento automatico della velocità dei veicoli in transito che la doglianza è manifestamente infondata che il Tribunale ha escluso la congruità del periodo di cinque mesi che l’Amministrazione comunale ha impiegato per verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della violazione e notificare il verbale al trasgressore che l’affermazione, argomentata sul rilievo della relativa semplicità del riscontro dei dati dalla targa dell’autovettura memorizzata dall’apparecchiatura di rilevamento automatico, all’identificazione del titolare , e dall’assenza di allegazioni circa la particolare difficoltà dell’accertamento, risulta immune da vizi che, in tema di sanzioni amministrative derivanti da infrazione del codice della strada, questa Corte regolatrice ha già chiarito che, qualora sia impossibile procedere alla contestazione immediata, il verbale deve essere notificato al trasgressore entro il termine fissato dall’art. 201 cod. strada novanta giorni, a seguito della modifica apportata con l’art. 36 della legge n. 120 del 2010, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame , salvo che ricorra l’ipotesi prevista dall’ultima parte del citato art. 201, e cioè che non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell’Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile per tutte, Cass. 25/03/2011, n. 6971 Cass. Sez. U. 09/12/2010, n. 24851 che la ratio che sorregge l’ipotesi residuale, e giustifica la decorrenza del termine dal momento in cui l’Amministrazione sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza, è invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore tardiva trascrizione trasferimento della proprietà del veicolo omissione di comunicazione del mutamento di residenza , ma non quando, come nella specie, la difficoltà è connessa all’attività dell’Amministrazione, chiamata a gestire un numero elevato di violazioni registrate dai rilevatori di velocità, posto che l’effettività dell’azione dell’Amministrazione non può mai realizzarsi attraverso la compressione del diritto di difesa del trasgressore che la questione attiene al bilanciamento tra le esigenze dell’Amministrazione e il diritto di difesa del trasgressore, ed è stata oggetto a più riprese di interventi della Corte costituzionale che già con la sentenza n. 255 del 1994 il Giudice delle leggi osservò che il termine di notificazione, all’epoca di centocinquanta giorni, doveva ritenersi contenuto in limiti tollerabili nel bilanciamento delle contrapposte esigenze, anche se ciò non può significare in futuro una illimitata libertà del legislatore. Questi non potrebbe non tener conto dei profili prospettati nell’ordinanza di rinvio, che avverte le difficoltà cui va certamente incontro il destinatario della contestazione, ai fini della predisposizione della propria difesa, quanto più remota è la data in cui si è svolto il fatto rispetto alla contestazione stessa. Un ulteriore prolungamento del termine non potrebbe, perciò, non porre dubbi di costituzionalità in termini di ragionevolezza che, nella stessa pronuncia, si rilevava che ad eventuali difficoltà di ordine organizzativo, cui finora si è ritenuto di far fronte con il prolungamento dei termini, ben potrebbe ovviarsi con misure tali da assicurare un più equo contemperamento fra le contrapposte esigenze, realizzando cioè, in armonia con l’art. 97 della Costituzione, una migliore efficienza degli uffici amministrativi che oggi è più facile ottenere con l’ausilio dei mezzi offerti dalla più avanzata tecnologia, certamente in grado di soddisfare le esigenze dell’amministrazione, senza creare ulteriori difficoltà ai soggetti destinatari della contestazione che successivamente, con la sentenza n. 198 del 1996, la Corte costituzionale, muovendo nel solco dei principi enunciati dal precedente dictum, ha dichiarato l’illegittimità, per violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 201, primo comma, del d.lgs. n. 285 del 1992 Nuovo codice della strada , nella parte in cui, nell’ipotesi di identificazione dell’effettivo trasgressore o degli altri responsabili avvenuta successivamente alla commissione della violazione, fa decorrere il termine di centocinquanta giorni per la notifica della contestazione dalla data dell’avvenuta identificazione, anziché dalla data in cui risultino dai pubblici registri l’intestazione o le altre qualifiche dei soggetti responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione che, sulla scorta dei principi richiamati, tenuto conto della evoluzione dei sistemi di rilevamento dei dati utilizzabili ai fini della identificazione del trasgressore e del luogo utile per la notifica, il legislatore del 2010 ha ridotto il termine da centocinquanta a novanta giorni, così attuando un ragionevole bilanciamento tra opposte esigenze di rango costituzionale artt. 97 e 24 Cost. , e la giurisprudenza di questa Corte è pervenuta all’interpretazione dell’art. 201 cod. strada già i richiamata, a cui va dato seguito che il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese, nella misura liquidata in dispositivo che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.