Oblio batte satira quando il personaggio noto non è figura pubblica

L’oblio prevale sulla satira ingiustificata per il personaggio noto che non riveste un ruolo primario della vita pubblica nazionale figura pubblica e la cui vicenda non abbia lo spessore di un contributo al dibattito pubblico come le vicende su fatti criminali, di preminente interesse politico o economico o ancora su fatti di ordine pubblico o sulla sicurezza delle persone.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6919/18, depositata il 20 marzo. Il caso. Dopo salienti casi vagliati sul rapporto tra diritto all'oblio e diritto di cronaca, la nostra Cassazione analizza il rapporto tra diritto all'oblio e diritto di satira. Il 12 dicembre 2000, un noto cantante italiano avvicinato all'uscita dal ristorante da una troupe della RAI per la trasmissione Vita in diretta rifiuta in malo modo di concedere un'intervista. La scena viene comunque diffusa dalla TV nazionale. Il 27 aprile 2005 - a distanza di 5 anni - la stessa trasmissione ripropone lo stesso video a corredo della classifica dei personaggi più antipatici e scorbutici del mondo dello spettacolo aggiungendo commenti satirici del tutto gratuiti e chissà forse A.V. non è più abituato alle luci della ribalta. Del resto ormai è molto tempo che non lo illuminano più . Questa volta il cantante attiva un'azione di risarcimento danni per violazione del diritto all'oblio e lesione della reputazione ex art. 2 Cost. nonchè violazione del diritto all'immagine ex art. 97 l. n. 633/1941. Il primo ed il secondo grado del processo rigettano la richiesta dell'artista in quanto essendo figura pubblica non può godere del diritto all’oblio. La Cassazione invece si rivela di contrario avviso e cassa con rinvio per la determinazione risarcitoria dando luogo alla prima pronunzia sul rapporto tra diritto all'oblio e diritto di satira di personaggio noto che però non assurge al ruolo di figura pubblica . Il diritto all'oblio e l' interesse apprezzabile per la collettività nella giurisprudenza europea e interna. Gli Ermellini - focalizzata la questione fondante della causa nell'eventuale illegittimità della trasmissione del 2005 per violazione del diritto all'oblio - procedono a un puntuale e utilissimo excursus su tutti i precedenti fondamentali in materia promanati dalla Giustizia europea e da quella interna. Il leading case della CGUE del 13 maggio 2014 Costeja-Google viene assunto nel ragionamento dell'Alta Corte per individuare il requisito che permette la prevalenza del diritto all'oblio sul diritto del pubblico di accedere alla notizia ripescata. Tale requisito si concretizza quando l'informazione sia divenuta ormai non più di interesse apprezzabile per la collettività CGUE Costeja ripresa da Cass. 6919/2018 . La Corte EDU 19.10.2017 Fuschsmann/Germania viene citata per evidenziare i parametri sulla cui scorta l'informazione non è più di interesse apprezzabile per la collettività ovvero quando - non contribuisce al dibattito di interesse pubblico - non attiene a ragioni di giustizia, di polizia, a scopi scientifici, didattici e culturali - non attiene a una persona con un grado di notorietà tale da assurgere allo stato di figura pubblica. Nel caso Fuschsmann la Corte EDU nega il diritto all'oblio sulla notizia di sospettata collusione con la criminalità ricondotta al ricorrente proprio perché quest'ultimo era un manager molto noto e soprattutto molto impegnato anche in politica. Il parametro di figura pubblica del Fuschsmann rendeva la notizia attenzionata un'informazione tuttora di interesse apprezzabile per la collettività . Di interesse apprezzabile per la collettività è anche l'informazione risalente contenuta in un registro pubblico Registro Imprese indicizzata dai motori di ricerca se attiene al benessere economico del Paese e alla prevenzione dei reati CGUE 9.03.2017, Manni e Cass. n. 19761/17 . Nella fattispecie si trattava di un imprenditore che aveva chiesto il diritto all'oblio in merito alla notizia di un suo vecchio fallimento attualmente superato riportato alla luce dall'indicizzazione dell'archivio del Registro della Camera di Commercio competente. La CGUE Manni stabilisce espressamente che - salvo casi particolari da vagliare specificatamente - il diritto all'oblio cede il passo di fronte all'esigenza di tutelare gli interessi dei terzi nei confronti delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e di garantire la certezza del diritto, la lealtà delle transazioni commerciali e, quindi, il buon funzionamento del mercato interno . Diritto all'oblio e diritto di cronaca. I parametri per il bilanciamento. Alla luce delle linee direttrici tracciate dalle Corti UE e riprese dalle Corti nazionali Cass. n. 5525/12 Cass. n. 16111/13 Cass. n. 13161/16 Cass. n. 19761/17 , la sentenza in parola riassume e sintetizza i parametri necessari per operare il bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca, nonché tra diritto all'oblio e pubblicità legale. Il diritto all'oblio può subire delle compressioni solo in presenza dei seguenti parametri - contributo arrecato dalla notizia a un dibattito di interesse pubblico -ragioni di giustizia, di polizia, scopi scientifici, didattici e culturali - certezza del diritto dei terzi garantita dalla pubblicità legale ai fini della lealtà delle transazioni commerciali e, quindi, del buon funzionamento del mercato interno - stato di figura pubblica - notizia veritiera, di attualità e continente - concessione del diritto di replica prima della diffusione della notizia. Tutti questi parametri non vengono integrati dal caso in oggetto. La trasmissione della RAI sulla classifica dei personaggi più scorbutici dello spettacolo non riveste i caratteri del requisito del dibattito di interesse pubblico parametro 1 e quindi neppure integra il requisito dell'attualità parametro 5 . Tanto meno integra ragioni di giustizia, polizia, scopi scientifici, didattici, culturali parametro2 né ragioni di pubblicità legale parametro 3 . Non viene concesso all'artista il diritto di replica prima della diffusione in TV parametro 6 . Infine il cantante è un personaggio noto ma non costituisce una figura pubblica parametro 4 impegnata a livello politico o sociale. In definitiva la trasmissione RAI del 2005 è illegittima perché impone una compressione ingiustificata del diritto all'oblio dell'artista unicamente per fini divulgativi, commerciali e di audience televisivo. Tanto più che non si tratta di diritto di cronaca bensì di diritto di satira che nel caso specifico viene esercitato illegittimamente. Conclusioni. Oblio batte satira quando il personaggio noto non fa notizia. E' la prima volta che la nostra Cassazione tratta la questione del rapporto tra diritto all'oblio e diritto di satira. Come già ricordato sopra, l'Alta Corte aveva trattato diritto all'oblio e diritto di cronaca nonché diritto all'oblio e pubblicità legale però mai si era imbattuta nel testa a testa tra oblio e satira. Gli Ermellini iniziano enucleando la questione basilare della vicenda ovvero l'illegittimità o meno del diritto di satira della trasmissione RAI del 2005 rispetto al diritto all'oblio dell'artista. Una volta risolta questa, si scioglie il nodo della controversia che poi assorbe gli altri motivi del ricorrente. Il diritto all'oblio quale situazione giuridica soggettiva appartenente al fascio dei diritti della persona accolti dall'art. 2 Cost. nonchè all’art. 8 CEDU, agli artt. 7 e 8 Carta di Nizza, all’artt. 12 e 14 DIR. 95/46/CE, viene generalmente ammesso salvo nell'ipotesi di figura pubblica , di oggetto integrante il risveglio del dibattito pubblico , di ragioni di giustizia, polizia, ordine pubblico, fini scientifici, didattici, culturali , di pubblicità legale . Le preziose domande cui si sottopongono gli Ermellini ci indicano la strategia interpretativa da seguire per casi come questo - l'artista richiedente il diritto all'oblio è figura pubblica? - il video che lo ritrae costituisce contributo atto a risvegliare il dibattito pubblico? Risposta alla prima domanda. L'interessato - osservano i Supremi Giudici - e' personaggio certamente molto noto a quella specifica parte di pubblico che lo segue e lo ammira, ma di certo non investito di un ruolo primario della vita pubblica nazionale Cass. 6919/2018, pag.12 . Quindi l'artista è personaggio noto ma non figura pubblica sintetizzato personaggio noto che non fa notizia . Risposta alla seconda domanda. Il video attenzionato non è un oggetto capace di risvegliare il dibattito pubblico come è stato riscontrato invece nei casi delle sentenze precedenti in cui si trattava di vicende fondate su fatti criminali, su interessi economici o politici preminenti, o sulla salvaguardia dell'ordine pubblico o della sicurezza delle persone o di vicende sulla certezza del diritto garantita dalla pubblicità legale. Il caso sotteso non attiene a un'informazione di interesse apprezzabile per la collettività . Pertanto la regola generale dell'ammissione del diritto all'oblio ex art. 2 Cost. non trova ostacoli nelle eccezioni conclamate. Diritto di satira. Una volta risolta la questione della fondatezza o meno del diritto all’oblio dell’artista, gli Ermellini procedono a verificare la bontà del diritto contrapposto invocato dalla RAI ovvero il diritto di satira. Quest’ultimo viene identificato come l’aspetto corrosivo del diritto di critica espresso in merito a vicende stigmatizzate con commenti irriverenti che però devono sempre sottostare all’obbligo di adottare un ragionato dissenso dalla condotta del nostro bersaglio. La satira non può ridursi a lesione gratuita e ingiustificata della reputazione di una persona senza che il tutto non possa essere contestualizzato nell’ambito della denunzia sociale o politica logicamente argomentata. Gli Ermellini richiamando illustri precedenti Cass. n. 21235/13 e Cass. n. 28411/08 sostengono che nella formazione del giudizio critico possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o dal comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato . Alla luce di queste parole, l’Alta Corte stabilisce che i commenti satirici a corredo del video trasmessi in TV appaiono del tutto gratuiti e certamente lesivi della reputazione dell’artista e chissà forse A.V. non è più abituato alle luci della ribalta. Del resto ormai è molto tempo che non lo illuminano più . In conclusione possiamo osservare che il personaggio noto che non è figura pubblica che non fa notizia ha di regola quasi sempre diritto all'oblio. Nel nostro caso inoltre non solo è ammissibile il diritto all'oblio ma addirittura la posizione soggettiva contrapposta della RAI non è legittimo esercizio del diritto di satira. Pertanto a maggior ragione il diritto all'oblio del personaggio noto che non fa notizia prevale sul diritto di satira.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 6 dicembre 2017 20 marzo 2018, n. 6919 Presidente Tirelli Relatore Valitutti Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato il 15 luglio 2005, V.A. , detto A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la RAI - Radiotelevisione Italiana s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto della messa in onda - da parte della trasmissione omissis di [] del omissis - di un servizio che riproduceva un episodio concernente un tentativo di intervista, non andato a buon fine per il rifiuto del cantante, registrato dalla troupe della medesima trasmissione in data 12 dicembre 2000, ossia circa cinque anni prima, e già mandato in onda a quell’epoca dalla RAI. Il Tribunale adito, con la decisione n. 529/2007, rigettava la domanda. 2. Con sentenza n. 124/2014, notificata il 26 febbraio 2014, la Corte d’appello di Roma disattendeva, del pari, l’appello proposto dal V. avverso la decisione di prime cure. La Corte territoriale riteneva a sussistere una deroga alla necessità del consenso, richiesto dall’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 per la pubblicazione della propria immagine, fondata - a norma del successivo art. 97 - sulla notorietà del personaggio e sull’interesse pubblico dei fatti oggetto della pubblicazione, svoltosi altresì in un luogo pubblico b l’inesistenza del preteso diritto all’oblio c la liceità della trasmissione, sotto il profilo dell’essenzialità della notizia e della normativa in materia di privacy d la sussistenza, quanto all’asserito carattere lesivo dei commenti alle immagini, dell’esimente del diritto di satira e la novità della domanda - come tale improponibile in appello, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. relativa all’utilizzo a fini commerciali dell’immagine del cantante. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso V.A. , affidato a cinque motivi, ai quali la resistente RAI-Radiotelevisione Italiana ha replicato con controricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ Il P.G. ha concluso come in epigrafe. Ragioni della decisione 1. Osserva - in via pregiudiziale - la Corte che rivestono carattere assorbente, rispetto alle altre, le censure contenute nel secondo e nel quarto motivo del ricorso per cassazione proposto dal V. . Con tali censure il ricorrente - denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 Cost. e 97 della legge n. 633 del 1941, in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ. - si duole del fatto che la Corte d’appello - con riferimento alla seconda trasmissione della omissis , andata in onda il omissis - abbia ritenuto inesistente il dedotto diritto all’oblio, ed abbia considerato scriminato il carattere lesivo dei commenti alle immagini dal legittimo esercizio dell’esimente del diritto di satira. Il carattere centrale ed assorbente di detti motivi, nell’economia del ricorso, è posta, del resto, in luce dallo stesso svolgimento dei fatti. 1.1. Dall’esame degli atti e dell’impugnata sentenza si evince, infatti, che la sera del omissis , il noto cantante A. più conosciuto come A. - V. , all’uscita di un ristorante nel quale si era intrattenuto a cena con amici, veniva avvicinato da una troupe della trasmissione televisiva omissis di XXXXX, che richiedeva all’astista il rilascio di un intervista. Il V. come si evince dalla sentenza di appello - non nascondeva il proprio disappunto per la presenza degli inviati della trasmissione, e rifiutava in modo secco e perentorio quanto richiestogli. L’episodio veniva mandato in onda nella suddetta trasmissione, corredato da un commento sarcastico dell’inviato il quale - alla fine - si chiedeva ironicamente Chissà perché è così nervoso? Ma a Natale non si dovrebbe essere più buoni? . A distanza di circa cinque anni, e cioè il omissis , veniva mandato in onda un secondo servizio, che riproponeva le stesse immagini del omissis , inserite - senza autorizzazione alcuna da parte del cantante - all’interno di una classifica dei personaggi più antipatici e scorbutici del mondo dello spettacolo , creata dalla omissis , e nella quale al V. veniva assegnato il secondo posto. Il commento fatto a corredo delle immagini, questa volta era del seguente tenore E chissà, forse V.A. non è più abituato alle luci della ribalta. Del resto, ormai è molto tempo che non lo illuminano più . 1.2. Questa seconda trasmissione - come affermato dallo stesso ricorrente pp. 2 e 25 del ricorso - determinava infine l’artista ad agire in giudizio nei confronti della RAI, al fine di ottenere il risarcimento dei danni per l’utilizzazione non autorizzata ed a fini commerciali della propria immagine, per la violazione del diritto all’oblio, e per il carattere lesivo del commento all’episodio andato in onda. È, pertanto, del tutto evidente che carattere centrale rispetto alle altre doglianze proposte in giudizio dal V. riveste la dedotta illegittimità della trasmissione del omissis , per violazione del diritto all’oblio conseguente alla messa in onda di immagini registrate cinque anni prima, e l’affermato carattere lesivo della propria reputazione dei commenti ivi posti a corredo delle immagini. 2. Premesso quanto precede, va osservato che l’esistenza del cd. diritto all’oblio è stata affermata, sia nella giurisprudenza Europea che in quella nazionale, con riferimento a fattispecie differenti, nelle quali si è sempre posta, peraltro, l’esigenza di un contemperamento tra due diversi diritti fondamentali il diritto di cronaca, posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione, ed il diritto della persona a che certe vicende della propria vita, che non presentino più i caratteri dell’attualità, ovverosia che non siano più suscettibili di soddisfare un interesse apprezzabile della collettività a conoscerle, non trovino più diffusione da parte dei media. Correlato a tale diritto, ed in un certo senso ad esso strumentale, poiché finalizzato ad assicurarne il soddisfacimento, è - poi - il diritto ad ottenere la rimozione, da elenchi, o archivi, o registri, del proprio nominativo, in relazione a fatti e vicende che non presentino più il suddetto carattere dell’attualità. 2.1. In ambito Europeo, la Corte di Giustizia UE e la Corte EDU sono state più volte chiamate a pronunciarsi in materia, tracciando le linee direttrici del bilanciamento tra i due diritti fondamentali suindicati, successivamente seguite dalla giurisprudenza degli Stati membri e/o contraenti. 2.1.1. In una vicenda concernente il trattamento di dati personali da parte di un motore di ricerca Google Spain , la Corte di Giustizia ha, invero, affermato che siffatta attività può incidere significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali , atteso che - muovendo dal nominativo di una persona - è possibile, per qualsiasi utente di Internet, accedere ad una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a quella persona presenti in rete. Il che impone la ricerca di un giusto equilibrio tra l’interesse degli utenti di Internet all’informazione ed i diritti fondamentali della persona, previsti dagli artt. 8 della CEDU e 7 e 8 della Carta di Nizza, nonché dall’art. 12, lett. b e art. 14, comma 1, lett. a della Direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche. E ciò con particolare riferimento ai casi nei quali - come in quello oggetto della pronuncia, concernente un pignoramento effettuato nei confronti di un cittadino spagnolo, interamente definito da svariati anni e la cui menzione era ormai priva di qualsiasi rilevanza - sussiste un diritto dell’interessato all’oblio su determinati fatti o vicende che non rivestono più interesse alcuno per il pubblico. Orbene, la Corte ha affermato che l’art. 12, lett. b , e art. 14, comma 1, lett. a , della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, nel valutare i presupposti di applicazione di tali disposizioni, si deve verificare in particolare se l’interessato abbia diritto a che l’informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, per il tempo decorso, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome. E ciò a prescindere dal fatto che l’inclusione dell’informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato. Per cui, considerato che quest’ultimo può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta di Nizza, chiedere che l’informazione in questione divenuta ormai non più di interesse apprezzabile per la collettività non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati, i diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull’interesse di tale pubblico ad accedere all’informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. L’unica eccezione a tale affermata prevalenza dei diritti fondamentali della persona interessata, e segnatamente del diritto all’oblio, è stata ravvisata dalla Corte nella sola ipotesi in cui risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi Corte Giustizia, 13/05/2014, C131/12, Google Spain . 2.1.2. In una più recente pronuncia, la Corte EDU - con riferimento ad una vicenda nella quale un cittadino tedesco, che rivestiva una posizione politica ed imprenditoriale di grande rilievo in Germania, aveva chiesto la cancellazione dal Web dei dati informativi relativi ad un episodio di collusione con la criminalità russa risalente a diversi anni prima, ripubblicati a distanza di diversi anni dalla stampa - ha ritenuto che l’interesse del pubblico all’informazione prevalesse su quello del singolo all’oblio, ma sulla base di specifici e tassativi criteri, la cui sussistenza deve essere sempre riscontrata, ai fini di riconoscere siffatta prevalenza. In primo luogo, deve - per vero - sussistere il contributo dell’articolo ad un dibattito di interesse pubblico , in relazione al grado di notorietà del soggetto requisito questo ritenuto dalla Corte sussistente nel caso concreto, in quanto - pur trattandosi di una notizia risalente nel tempo - erano emersi nuovi sospetti a carico del medesimo individuo, molto noto al pubblico trattandosi di un uomo di affari molto impegnato anche in politica. Occorre, poi, avere riguardo alle modalità impiegate per ottenere l’informazione ed al contenuto della pubblicazione , che devono, non soltanto riferirsi a notizie vere, accertate come tali sulla base di fonti affidabili e verosimili , ma devono essere altresì non eccedenti rispetto allo scopo informativo e tali sono state ritenute nel caso di specie, avendo la Corte accertato che dette modalità erano prive di insinuazioni o considerazioni personali , e che il giornale aveva informato l’interessato dell’imminente pubblicazione dell’articolo, per consentirgli di esercitare il suo diritto di replica prima della divulgazione della notizia Corte EDU, 19/10/2017, Fuschsmann c/o Germania . 2.2. La giurisprudenza nazionale si è, altresì, espressa in senso sostanzialmente conforme a tali affermazioni delle Corti Europee. 2.2.1. Si è - per vero - osservato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate, vicende personali non siano pubblicamente rievocate cd. diritto all’oblio trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualità, diversamente risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza Cass., 26/06/2013, n. 16111 . Pertanto, l’editore di un quotidiano che memorizzi nel proprio archivio storico della rete internet le notizie di cronaca, mettendole così a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, è tenuto ad evitare che, attraverso la diffusione di fatti anche remoti, senza alcun interesse pubblico pregnante ed attuale, possa essere leso il diritto all’oblio delle persone che vi furono coinvolte Cass., 05/04/2012, n. 5525 . 2.2.2. Più di recente, si è ribadito che la persistente pubblicazione e diffusione, su un giornale on line , di una risalente notizia di cronaca esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione o memorizzazione on line di dati giornalistici per scopi storici o redazionali, configurandosi come violazione del diritto alla riservatezza quando, in considerazione del tempo trascorso, sia da considerarsi venuto meno l’interesse pubblico alla notizia stessa Cass., 24/06/2016, n. 13161 . E perfino con riferimento alla conservazione di dati contenuti in registri tenuti da soggetti pubblici nella specie una Camera di Commercio , istituzionalmente finalizzati a consentire l’accesso della collettività a fatti e vicende concernenti gli operatori economici, questa Corte ha, da ultimo, precisato - alla stregua di quanto chiarito, al riguardo dalla decisione della Corte di Giustizia, 9/3/2017, C398, Manni - che, in tema di trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 8 della CEDU nonché degli artt. 7 e 8 della cd. Carta di Nizza , l’interessato non ha diritto ad ottenere la cancellazione dei dati iscritti in un pubblico registro ed è legittima la loro conservazione. Ma ciò esclusivamente allorquando essa sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui Cass., 09/08/2017, n. 19761 . 3. Da tale quadro normativo - desumibile da un reticolo di norme nazionali artt. 2 Cost., 10 cod. civ., 97 legge n. 633 del 1941 ed Europee artt. 8 e 10, comma 2 CEDU, 7 e 8 della Carta di Nizza e giurisprudenziale di riferimento deve, pertanto, inferirsi che il diritto fondamentale all’oblio può subire una compressione, a favore dell’ugualmente fondamentale diritto di cronaca, solo in presenza di specifici e determinati presupposti 1 il contributo arrecato dalla diffusione dell’immagine o della notizia ad un dibattito di interesse pubblico 2 l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali , da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l’immagine 3 l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese 4 le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera poiché attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca , diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione 5 la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico. In assenza di tali presupposti, la pubblicazione di una informazione concernente una persona determinata, a distanza di tempo da fatti ed avvenimenti che la riguardano, non può che integrare, pertanto, la violazione del fondamentale diritto all’oblio, come configurato dalle disposizioni normative e dai principi giurisprudenziali suesposti. 4. Tutto ciò premesso, è del tutto evidente che i suindicati parametri - in presenza dei quali soltanto può legittimamente affermarsi la prevalenza del diritto di cronaca sul diritto all’oblio devono ritenersi senz’altro assenti nel caso di specie. 4.1. A tal riguardo, deve anzitutto rilevarsi che l’esclusione della dedotta violazione del diritto all’oblio è stata operata, dalla Corte territoriale, esclusivamente sulla base della laconica affermazione circa la dimensione pubblica attuale del personaggio V. , famoso cantante italiano non soltanto in passato, ma anche nel presente . Il giudice di appello ha, pertanto, ancorato la legittimità della diffusione delle immagini in discussione - dopo cinque anni dalla loro registrazione - unicamente all’affermata fama attuale del V. come cantante, che renderebbe, di per sé sola, di interesse pubblico la diffusione di tali immagini, a prescindere dal loro contenuto e dalle modalità della loro diffusione. È di tutta evidenza, pertanto, che la Corte di merito - nella sommaria valutazione operata al riguardo - non ha fatto in alcun modo applicazione dei principi e delle norme di diritto interno ed internazionale succitati, posti a presidio del diritto del singolo a che fatti o vicende - anche spiacevoli o addirittura diffamanti - che lo avevano riguardato in passato, non vengano sottoposti nuovamente, a distanza di tempo, all’attenzione del pubblico, in mancanza di un interesse apprezzabile ed attuale. 4.2. Sotto tale profilo, è palese la notevole distanza che separa il caso concreto dalle vicende fondate su fatti criminali, su interessi economici o politici preminenti, o sulla salvaguardia dell’ordine pubblico o della sicurezza delle persone oggetto delle decisioni giurisdizionali suindicate, nelle quali l’interesse pubblico a conoscere i fatti - anche a distanza di molto tempo - è immanente nella preminente rilevanza del personaggio e/o degli accadimenti che lo riguardano, e come tale si protrae nel tempo, o si riaccende quando un evento - anche a distanza di anni - rende di viva attualità quei fatti risalenti. Nel caso di specie è, per contro, evidente che l’episodio del diniego, seppure espresso in forma perentoria e poco cortese, di un’intervista da parte del cantante V. - personaggio certamente molto noto a quella specifica parte di pubblico che lo segue e lo ammira, ma di certo non investito di un ruolo primario nella vita pubblica nazionale - riproposto in televisione a distanza di cinque anni, costituisce un fatto del tutto inidoneo ad aprire un dibattito di pubblico interesse, e - men che mai - risponde a quelle ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, o di interesse scientifico o didattico, che sole possono giustificare una nuova diffusione della vicenda da parte di una trasmissione televisiva. È, in realtà, innegabile che la reiterata messa in onda delle immagini televisive concernenti l’episodio in questione ha avuto come finalità unica di consentire l’inserimento del cantante nella trasmissione omissis , allo scopo di renderlo inconsapevole partecipante ad una classifica dei personaggi più antipatici e scorbutici del mondo dello spettacolo , inventata dalla stessa trasmissione, consentendo, in tal modo, il soddisfacimento di un interesse esclusivamente divulgativo, per finalità commerciali e di audience del gestore televisivo. 4.3. Ma vi è di più. I commenti posti a corredo delle immagini registrate ben cinque anni prima - non rispondono a quei criteri di continenza espressiva, scevra da allusioni o considerazioni personali , che - secondo la giurisprudenza Europea Corte EDU, 19/10/2017 cit. - valgono a porre in luce l’emersione, a distanza di anni, di un nuovo interesse pubblico obiettivo a conoscere una determinata vicenda del passato, senza finalità di denigrazione personale, al cospetto del quale il diritto dell’oblio diviene recessivo. Nel caso concreto, invero, i commenti dell’inviato - posti in correlazione con l’inserimento, non autorizzato, del V. nell’impropria classifica suindicatasono, per contro, surrettiziamente diretti a far apparire il cantante, in assenza di ulteriori e comprovati elementi obiettivi di riscontro, come una persona costantemente scortese ed antipatica e, per di più, ormai sul viale del tramonto, posto che le luci della ribalta , ormai da tempo, non lo illuminano più . Il pregiudizio all’identità personale dell’artista, scaturente da siffatta palese violazione del diritto all’oblio, risulta del tutto evidente. 5. Né può condividersi l’assunto del giudice di appello, secondo il quale la lesività dei suddetti commenti audio alle immagini sarebbe, nella specie, discriminata dal legittimo esercizio del diritto di satira. 5.1. Secondo l’insegnamento di questa Corte, invero, la satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicché, diversamente dalla cronaca, è sottratta all’obbligo di riferire esclusivamente fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o dal comportamento preso di mira, e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato Cass., 17/09/2013, n. 21235 Cass., 28/11/2008, n. 28411 . 5.2. Ebbene, nel caso di specie, va - per intanto - esclusa la sussistenza di uno dei connotati tipici della satira, costituito dall’espressione di una critica in forma paradossale, surreale ed iperbolica, ma va altresì radicalmente escluso che i commenti in questione - sebbene si riferissero un fatto vero - fossero finalizzati ad una denuncia sociale o politica, o ad un ragionato dissenso dall’opinione o dal comportamento altrui, tali da legittimare l’uso anche di espressioni fortemente critiche, o addirittura lesive dell’altrui reputazione. Nel caso concreto, infatti, i commenti in parola - tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dall’episodio rappresentato, che mette fuori gioco l’esistenza di una critica spontanea ed immediata ad un comportamento ritenuto poco urbano e cortese del V. - sono chiaramente diretti ad una mera ed ingiustificata denigrazione dell’artista, fatto apparire come una persona costantemente scorbutica ed antipatica, e per di più, ormai da tempo, al termine della propria carriera. Il tutto senza supportare in alcun modo - mediante un diligente lavoro di ricerca, effettuato sulla base di fonti affidabili e verosimili Corte EDU, 19/10/2017, cit. - la diffusione dell’immagine e del commento con informazioni tali da consentire di stabilire che non si fosse trattato di un episodico disappunto espresso dal cantante alla vista della troupe televisiva, al termine di una cena privata, e che effettivamente il V. fosse un cantante, ormai da anni, in declino. 6. L’accoglimento del secondo e quarto motivo di ricorso - assorbiti gli altri diffusione dell’immagine senza autorizzazione, violazione del principio di essenzialità dell’informazione e di rispetto della privacy, illegittimo utilizzo dell’immagine a fini commerciali - comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere all’esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.