L’invio di una raccomandata può non essere sufficiente per l’interruzione della prescrizione

L’atto interruttivo della prescrizione inviato a mezzo raccomandata postale si presume giunto a destinazione sulla base dell’attestazione di spedizione da parte dell’ufficio postale. Laddove però il destinatario contesti la ricezione, sarà il mittente a dover fornire la prova dell’avvenuto ricevimento del plico.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6725/18, depositata il 19 marzo. Il caso. Il Tribunale di Napoli confermava la decisione di primo grado con cui veniva accertata la prescrizione del diritto azionato dall’attore per il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale, avendo egli omesso di fornire la prova del ricevimento dell’atto di interruzione della prescrizione inviato alla compagnia assicurativa mediante raccomandata. Avverso tale pronuncia ricorre in Cassazione il danneggiato dolendosi per l’errore nell’inversione dell’onere della prova in cui sarebbe incorso il Tribunale posto che egli aveva dimostrato l’invio della raccomandata e spettava dunque alla controparte fornire la prova del mancato ricevimento della stessa. Interruzione della prescrizione. Il ricorso non trova condivisione da parte della Suprema Corte. La giurisprudenza è ferma infatti nel sostenere che l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore inviato con raccomandata si presume giunto a destinazione, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale ed anche in assenza dell’avviso di ricevimento. Nel momento in cui il destinatario contesti la ricezione dell’atto inviato, sarà il mittente a dover dimostrare il ricevimento del plico spedito. Tornando al caso di specie, la Corte rileva come tra le parti sia rimasta incontroversa la questione dell’avvenuta contestazione da parte della compagnia assicurativa dell’avvenuto ricevimento del plico contenente l’atto spedito e dunque il giudice di merito ha correttamente argomentato la decisione non avendo l’attore fornito la prova dell’effettivo ricevimento da parte del destinatario dell’atto interruttivo della prescrizione. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 30 gennaio – 19 marzo 2018, n. 6725 Presidente Amendola – Relatore Dell’Utri Fatto e diritto Rilevato che, con sentenza resa in data 15/7/2016, il Tribunale di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da R.A. per la condanna di A.E. e dell’Ina Assitalia s.p.a. al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio che, a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come il giudice di primo grado avesse correttamente accertato la prescrizione del diritto azionato dal R. , avendo quest’ultimo inviato l’atto di interruzione di detta prescrizione mediante lettera inviata per posta raccomandata, senza tuttavia fornire la prova del relativo ricevimento, a fronte dell’avvenuta contestazione, da parte dell’Ina Assitalia s.p.a., di tale specifica circostanza che, avverso la sentenza d’appello, R.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione che nessuno degli intimati ha svolto difese in questa sede che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis il ricorrente ha presentato memoria considerato che, con il motivo d’impugnazione proposto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2943 e 2697 c.c. con riferimento all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. , per avere il giudice d’appello erroneamente confermato l’avvenuta prescrizione del diritto azionato in giudizio dal R. , avendo erroneamente invertito l’onere della prova del ricevimento dell’atto interruttivo, tenuto conto che il R. aveva fornito la prova della spedizione dell’atto interruttivo senza che controparte avesse, a sua volta, fornito la prova del relativo mancato ricevimento che il ricorso è manifestamente infondato in relazione a tutti i parametri di censura dedotti che, infatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello in forza del quale l’atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell’interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale pur in mancanza dell’avviso di ricevimento che, tuttavia, qualora il destinatario contesti la ricezione dell’atto inviato, sorge, per il mittente, l’onere di provare detto ricevimento Sez. L, Sentenza n. 10849 del 11/05/2006, Rv. 589781 - 01 che, in altri termini, una volta che il destinatario della spedizione della raccomandata contesti non già la corrispondenza del contenuto del plico, che pur ammette di aver ricevuto, al contenuto preteso dal mittente, bensì il fatto stesso della ricezione di alcunché come nel caso di specie , spetta al mittente fornire la prova dell’avvenuta ricezione del plico spedito che, nel caso di specie, essendo rimasta incontroversa tra le parti la circostanza dell’avvenuta contestazione, da parte dell’Ina Assitalia s.p.a., dell’avvenuto ricevimento del plico contenente l’atto spedito dal R. , del tutto correttamente il giudice d’appello sulla scia della decisione emessa dal giudice di primo grado ha deciso la causa in senso sfavorevole all’attore, avendo quest’ultimo omesso di fornire la prova dell’effettivo ricevimento, da parte del destinatario, dell’atto interruttivo della prescrizione che, sulla base di tali argomentazioni, rilevata la manifesta infondatezza delle ragioni d’impugnazione proposte dal ricorrente, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui segue l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del doppio contributo, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 che non avendo nessuno degli intimati svolto difese in questa sede, non vi è luogo all’adozione di alcun provvedimento in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1-bis, dello stesso articolo 13.