L’atto di impugnazione non deve contenere un «progetto alternativo di decisione»

L’atto con cui viene proposta impugnazione avverso la decisione emessa dal Giudice di prime cure non deve essere connotato né dall’utilizzo di particolari formule sacramentali né dalla redazione di un progetto alternativo di decisione .

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 6705/18, depositata il 19 marzo. Il caso. Il Tribunale di Trapani, in seguito ad una controversia avente ad oggetto la simulazione di un contratto di compravendita, riconosceva detta simulazione individuando un contratto di permuta dissimulato. La Corte distrettuale di Palermo, successivamente, dichiarava inammissibile l’appello poiché l’appellante non aveva indicato specificamente le modifiche apportate alla ricostruzione del fatto contenuta nella decisione impugnata. Avverso la sentenza della Corte d’Appello l’appellante ricorre per cassazione denunciando come fosse presente l’indicazione specifica della pagine della sentenza impugnata oggetto di modifica nella ricostruzione del fatto. L’appello. Il Supremo Collegio, alla luce degli artt. 342 e 434 c.p.c., afferma che, l’impugnazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice , non essendo necessario l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado . La Suprema Corte, pertanto, riconosce l’errore del Giudice del merito che ha dichiarato inammissibile l’appello , il quale aveva ritenuto che l’appellante non avesse specificamente indicato le singole modifiche alla ricostruzione del fatto da apportare in sede di riforma e che non avesse nemmeno indicato uno schema di motivazione alternativo a quello seguito dal primo Giudice . La Corte quindi cassa la sentenza impugnata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 13 dicembre 2017 – 19 marzo 2018, numero 6705 Presidente Frasca – Relatore Pellecchia Fatto e diritto Rilevato che 1. Nel 1990 P.M. e C. concludevano con Di.Si.Mi. un contratto preliminare di permuta, con il quale si impegnavano a cedere a quest’ultimo un terreno di cui erano proprietari a fronte del trasferimento in loro favore del 18% della complessiva struttura realizzanda. Deceduto il D.S. , gli eredi, D.S.S. e Mo. , stipulavano con i P. una scrittura privata ricognitiva, con la quale si obbligavano altresì a rilasciare in loro favore una fideiussione personale a garanzia delle obbligazioni assunte dalla TRE M COSTRUZIONI SRL. Faceva seguito la stipulazione del contratto di compravendita tra i P. e la TRE M Costruzioni, con il quale si trasferiva la proprietà degli immobili oggetto della previsione contrattuale. Il prezzo simulatamente dichiarato nell’atto di compravendita non veniva corrisposto. Pertanto P.C. conveniva in giudizio la società di costruzioni e i D.S. , al fine di far dichiarare la simulazione del contratto di compravendita, trattandosi di contratto di permuta dissimulata. I D.S. si costituivano chiedendo il rigetto delle domande, in quanto infondate. Con sentenza 160/2012, resa immediatamente esecutiva, il Tribunale di Trapani dichiarava simulato il contratto di compravendita ed efficace tra le parti il contratto di permuta di cui alla scrittura privata, condannando la P. al pagamento delle spese processuali. 2. La P. proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la sospensione della provvisoria esecutività e nel merito riproponeva le richieste avanzate non accolte. Si costituivano la società TRE M e i D.S. eccependo l’inammissibilità dell’appello ex art 342, co 1 e 2, cpc, nonché la sua infondatezza. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza 1801/2016, dichiarava inammissibile l’appello, non avendo l’appellante indicato specificamente le modifiche da apportare alla ricostruzione del fatto contenuta nella decisione impugnata. 3. Avverso la sentenza d’appello, P.C. propone ricorso per cassazione con due motivi. Tre M Costruzioni resiste con controricorso. 3.1. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di manifesta fondatezza del ricorso. 3.2. Sono state depositate memorie dalle parti. Considerato che 4. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio errata e/o falsa applicazione dell’art. 342 cpc in relazione all’art. 360 numero 4 cpc per scorretta valutazione degli atti processuali, per avere la Corte ritenuto assenti l’indicazione delle modifiche da apportare alla ricostruzione del fatto e la formulazione di uno schema motivazionale alternativo a quello seguito dal giudice di prime cure, avendo, invece, l’appellante indicato puntualmente la pagina della sentenza ove figura la parte che intendeva modificare. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’errata e/o falsa applicazione dell’art. 342 cpc in relazione all’art. 360, numero 4, cpc per scorretta individuazione dei requisiti di ammissibilità dell’appello fissati dalla norma. La Corte d’Appello di Palermo si sarebbe appellata a due precedenti delle Corti territoriali di Roma e di Salerno, secondo i quali l’atto di Appello deve essere redatto quasi come una sentenza , consentendo al giudice di seconde cure un mirato intervento di modifica sulle parti della sentenza che si censurano simili statuizioni non rientrerebbero nella lettera dell’art. 342 cpc. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L’appellante non era tenuto a redigere l’appello come un progetto di sentenza alternativa. Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. numero 83 del 2012, cono. con modif. dalla L. numero 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata Cass. S.U. 27199/2017 . Pertanto ha errato il giudice del merito che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla P. perché ha ritenuto che nella imposta ione seguita per la redazione dell’atto di impugnazione non ha specificatamente indicato le singole modifiche da apportare in sede di riforma, alla ricostruzione in fatto contenuta nella decisione impugnata, né ha indicato uno schema di motivazione alternativo a quello seguito dal primo giudice . 6. Pertanto la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Palermo, che esaminerà l’appello, considerandolo ammissibile ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ Il giudice di rinvio provvederà sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Palermo anche per le spese del giudizio di cassazione.