Forma dell'impugnazione dell'ordinanza di assegnazione per mancata dichiarazione del terzo ante riforma del 2015

Nell'ambito dell'espropriazione di crediti, l'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione, proposta dal terzo pignorato ai sensi dell'art. 548, comma 3, c.p.c. - nella versione introdotta dalla l. n. 228/2012 e modificata dal d.l. n. 132/2014, conv. dalla l. n. 162/2014 e precedente alle modifiche di cui al d.l. n. 83/2015, conv. dalla l. n. 132/2015 - deve essere proposta con atto di citazione per via dell'espresso richiamo all'art. 617, comma 1, c.p.c., fatta eccezione per il caso in cui, in ragione della materia trattata, essa sia da ritenersi soggetta ad un rito speciale, che imponga l'introduzione con ricorso.

Tale in sintesi il contenuto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6642, depositata il 16 marzo 2018, che ora andiamo ad analizzare più da vicino. Opposizione del terzo ex art. 548, comma 3 c.p.c. nella versione ante l. n. 132/2015. Prima di procedere con il commento del provvedimento è certamente utile ricordare quale era la previsione dell'art. 548, comma 3, c.p.c. nella versione applicabile ratione temporis alla questione concreta, cioè come introdotta dalla l. n. 228/2012 e modificata dal d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014 e antecedente la riforma operata dal d.l. n. 83/2015 convertito con modifiche nella l. n. 132/2015. L'art. 548 c.p.c. regola, nell'ambito della procedura di espropriazione preso terzi, il caso specifico dell'udienza fissata dal giudice nell'ipotesi in cui il terzo non abbia comunicato la dichiarazione richiestagli dal creditore con la notifica del pignoramento ex art. 543 c.p.c Si tratta di un'ulteriore udienza oltre a quella che il giudice fissa per l'assegnazione o la vendita. Una specifica garanzia per il terzo è quella prevista dal comma 3 dell'art. 548 c.p.c., qui in questione si tratta dell'opposizione dell'ordinanza di assegnazione dei crediti adottata in seguito a mancata dichiarazione del terzo ai sensi del comma precedente proponibile nelle forme e nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi cui all'art. 617 c.p.c. opposizione che, nella versione qui applicabile ratione temporis, dunque ante l. n. 132/2015, doveva essere proposta nella forma e nei termini di cui al comma 1 dell'art. 617, c.p.c., dunque, con atto di citazione entro venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Infatti, una delle modifiche della successiva l. n. 132/2015 all'art. 548, comma 3, c.p.c. è stata l'eliminazione delle parole primo comma nel richiamo all'art. 617 c.p.c. mentre per quanto qui interessa, il d.l. n. 132/2014 ha disposto l'abrogazione del comma 1 dell'art. 548, per cui, sempre per quanto qui interessa, il comma 3 in questione è attualmente il comma 2 . Viceversa, il comma 2 dell'art. 617, c.p.c. non richiamato dall'art. 548 in parola, prevede per le opposizioni di cui al comma precedente, dunque quelle relative alla regolarità formale di titolo esecutivo e del precetto che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione la proposizione del ricorso al giudice dell'esecuzione entro venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti. L'impugnazione di cui all'art. 548, comma 3, è proponibile dal terzo solo se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore . E qui la Corte precisa che in tale contesto gli assunti vizi della procedura esecutiva sono da ritenersi dedotti eslcusivamente al fine di giustificare l'ammissibilità dell'opposizione, consentita dalla disposizione in esame solo in presenza di specifiche circostanze quelle, appunto appena indicate . La Corte precisa, altresì, che in sede di merito dovrà altresì verificarsi che l'impugnazione non alla mancata conoscenza dell'ordinanza di assegnazione delle somme, ma del provvedimento di fissazione dell'udienza in cui il provvedimento è stato assunto a seguito della mancata dichiarazione del terzo richiamando con ciò l'ordinanza della medesima Corte n. 29837/17 . L'opposizione del terzo ex art. 548, comma 3, ante l. n. 132/2015 va proposta con atto di citazione, salvo che . Nel caso di cui al giudizio in esame, il Tribunale aveva rigettato l'opposizione per mancata iscrizione a ruolo entro i termini di legge cioè venti giorni dalla notifica dell'ordinanza, ex art. 617 c.p.c. ritenendo che si sarebbe dovuta proporre mediante ricorso e non mediante citazione ed è proprio tale elemento che forma oggetto del primo e del secondo motivo di ricorso innanzi alla Corte di Cassazione entrambi, infatti, sostanzialmente pongono la questione della mancata applicazione dell'art. 548, comma 3, c.p.c La Corte ritiene fondati entrambi i motivi, dichiarando il seguente principio di diritto cui dovrà attenersi la Corte di merito in tema di procedimento di espropriazione di crediti, l'opposizione proposta dal terzo pignorato ai sensi dell'art. 548, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 1, comma 20, n. 3, della l. 24 dicembre 2012 n. 228, e modificata dall'art. 19, comma 1, lett. g, n. 2, d.l. 12 settembre 2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014 n. 162, anteriormente alle ulteriori modifiche introdotte dall'art. 13, comma 1, lett. m-bis, n. 1, d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132, con la quale venga contestata l'esistenza o l'entità o altri elementi del credito pignorato ed assegnato dal giudice dell'esecuzione in base alla mancata contestazione delle allegazioni del creditore, deve di regola essere introdotta con atto di citazione, in ragione della attualmente abrogata previsione normativa di espresso richiamo al primo comma dell'art. 617 c.p.c., salvo che, in ragione della materia trattata, essa non possa ritenersi soggetta ad un rito speciale che ne imponga invece l'introduzione con ricorso . .non vi sia, in ragione della materia trattata, la necessità di applicazione di un rito speciale. La Corte afferma infatti che, dalla lettura del testo non chiaro della motivazione della sentenza impugnata, si evince che il tribunale ha ritenuto che nel caso de quo si dovesse utilizzare la forma introduttiva del ricorso in applicazione dell'ordinaria opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., comma 2 e non in ragione della materia trattata, dunque non in applicazione di un rito speciale, come probabilmente si sarebbe potuto concludere ad una lettura superficiale della sentenza spiegano i Giudici che i richiami, nel testo della motivazione, alle controversie in materia di crediti di lavoro - per i quali è prevista la forma del ricorso per il richiamo operato dall'art. 618- bis c.p.c. alle norme in materia - hanno mero ruolo esemplificativo, non risultando in sentenza alcun riferimento ad un accertamento sul detto credito nè comunque viene fatto riferimento alla natura del credito pignorato la cui natura di credito di lavoro andrebbe comunque esclusa, osserva la Corte, dal momento che il creditore è una società e non un lavoratore subordinato . Nel caso di specie, dunque, il ricorso proposto da un condominio terzo pignorato nei confronti di un creditore di una società, di cui, secondo la prospettazione del detto creditore, cui si oppone il condominio, quest'ultimo sarebbe a sua volta debitore viene accolto, con rinvio al giudice del merito che dovrà decidere circa la stessa ammissibilità e la fondatezza nel merito dell'opposizione alla luce del principio qui enunciato dalla Corte.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 30 gennaio – 16 marzo 2018, numero 6642 Presidente Amendola – Relatore Tatangelo Fatti di causa Il condominio del omissis , ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e dell’art. 548, comma 2, c.p.c. nella formulazione introdotta dall’art. 19, comma 1, lett. g , numero 2 , del D.L. 12 settembre 2014 numero 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014 numero 162 , avverso l’ordinanza di assegnazione di un credito vantato nei suoi confronti da R.M. & amp C. S.numero c., in favore del creditore di quest’ultimo B.M., che lo aveva pignorato nelle forme dell’espropriazione presso terzi, ordinanza pronunziata dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Sassari in data 29 luglio 2014 e notificata dal creditore procedente allo stesso condominio, terzo pignorato, in data 1 ottobre 2014. L’opposizione è stata respinta dal Tribunale di Sassari, in quanto ritenuta inammissibile per tardività. Ricorre il condominio, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso B.M Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto dal relatore destinato ad essere dichiarato inammissibile. Il controricorrente B. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c Il collegio ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del debitore esecutato R.M. & amp C. S.numero c. ed ha pertanto fissato un termine per l’adempimento, eseguito il quale è stata fissata nuova adunanza camerale per la trattazione del ricorso. Ragioni della decisione 1. È infondata l’eccezione - sollevata nel controricorso e ribadita poi nella memoria depositata dal controricorrente ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - di nullità della procura rilasciata dall’amministratore del condominio ricorrente al proprio difensore. Secondo il controricorrente, l’autorizzazione dell’assemblea del condominio, contenuta in una delibera del 14 gennaio 2016, sarebbe del tutto generica, e come tale inidonea a fondare la legittimazione ad agire nel presente giudizio da parte dell’amministratore. Al contrario, dall’esame della suddetta delibera prodotta dallo stesso controricorrente emerge che l’amministratore è stato espressamente e specificamente autorizzato dall’assemblea ad impugnare la sentenza del Tribunale di Sassari che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta dal condominio nel procedimento esecutivo per cui è causa. Essa è pertanto del tutto idonea a fondare la legittimazione dell’amministratore ad agire nel presente giudizio, ed è di conseguenza valida la procura speciale da questi rilasciata al difensore, in nome e per conto del condominio. 2. Agli atti vi è la prova della regolare notificazione del ricorso alla società debitrice esecutata R.M. & amp C. S.numero c. che risulta avere partecipato al giudizio di primo grado , avvenuta nel termine all’uopo assegnato da questa Corte. Il contraddittorio deve dunque ritenersi correttamente integrato. 3. Il primo motivo del ricorso è così rubricato Impugnazione della sentenza ex art. 360, numero 3 c.p.c Mancata applicazione dell’art. 548, coi c.p.c. testo pre-riforma art. 13, comma 1, lett. m bis numero 2, del D.L. 27 giugno 2015 numero 83 convertito, con modificazioni nella L. 6 agosto 2015, numero 132 relativo alla opposizione agli atti esecutivi del terzo pignorato per mancata dichiarazione del terzo nonché omessa valutazione della qualità giuridica del soggetto opponente. Falsa ed errata applicazione di norma di diritto . Il secondo motivo del ricorso è così rubricato Impugnazione della sentenza ex art. 360, numero 5 c.p.c Omesso esame circa il motivo dell’opposizione. La mancata comparizione del terzo pignorato che ha fatto rilevare la irregolarità della notificazione . I due motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente, in quanto pongono la medesima questione. Essi sono manifestamente fondati. Il tribunale ha ritenuto che l’opposizione del condominio avrebbe dovuto essere proposta con ricorso anziché con atto di citazione, e l’ha dichiarata di conseguenza tardiva, per non essere intervenuta l’iscrizione a ruolo nel termine di venti giorni di cui all’art. 617 c.p.c., con riguardo alla data di notificazione dell’ordinanza di assegnazione impugnata. In effetti, per quanto emerge dalla narrativa della stessa sentenza, l’opposizione era stata proposta dal condominio - terzo pignorato nel procedimento che aveva portato all’emissione dell’ordinanza di assegnazione in contestazione - ai sensi dall’art. 548, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis e cioè quella introdotta dall’art. 1, comma 20, numero 3, della L. 24 dicembre 2012 numero 228, e modificata dall’art. 19, comma 1, lett. g, numero 2, del D.L. 12 settembre 2014 numero 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014 numero 162, anteriormente alle ulteriori modifiche introdotte dall’art. 13, comma 1, lett. m-bis, numero 1, del D.L. 27 giugno 2015 numero 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 numero 132 . Con tale opposizione, infatti, il terzo aveva dedotto l’inesistenza del credito pignorato ed assegnato a seguito della sua mancata contestazione in tale contesto gli assunti vizi della procedura esecutiva sono da ritenersi dedotti esclusivamente al fine di giustificare l’ammissibilità dell’opposizione stessa, consentita dalla disposizione in esame solo in presenza di specifiche circostanze consistenti in sostanza nella dimostrazione di non aver potuto operare la contestazione nel corso del procedimento esecutivo, per difetto di notifica, caso fortuito o forza maggiore ed è qui in proposito sufficiente osservare - trattandosi di questione attinente al merito, e che andrà comunque rivalutata in sede di rinvio - che la prova della mancata tempèstiva conoscenza che deve fornire il terzo pignorato ai fini dell’ammissibilità della sua opposizione certamente non può ritenersi riferibile all’ordinanza di assegnazione in sé, ma riguarda l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che, ai sensi dell’art. 548, comma 1, c.p.c., nel caso in cui alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti non risulti ancora resa la dichiarazione, abbia fissato una nuova udienza per consentire al terzo di provvedervi onde evitare le conseguenze della non contestazione cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 29837 del 12/12/2017, non massimata . Orbene, l’art. 548, ultimo comma, c.p.c., quanto alle modalità introduttive di tale particolare opposizione del terzo, richiama va espressamente il primo comma dell’art. 617 c.p.c. il richiamo è stato eliminato nell’ultima riformulazione della disposizione, che peraltro non è applicabile nella fattispecie, in quanto successiva all’introduzione del procedimento , e quindi essa andava effettivamente proposta con atto di citazione, fatta salva l’eventuale applicabilità di un rito speciale in ragione della materia trattata. Nella specie, la Corte ritiene che dalla motivazione della sentenza impugnata che invero non risulta chiarissima emerge che il tribunale ha ritenuto necessaria la forma introduttiva del ricorso avendo erroneamente qualificato la domanda proposta come una ordinaria opposizione agli atti esecutivi, ai sensi del secondo comma dell’art. 617 c.p.c., e non in ragione della materia trattata, e che i richiami alle controversie in materia di crediti di lavoro siano stati dal giudice di primo e unico grado svolti solo a titolo esemplificativo, dal momento che in nessun modo nella sentenza impugnata si dà atto di un accertamento o viene comunque fatto in qualche modo diretto riferimento alla natura del credito pignorato che peraltro risulterebbe addirittura di titolarità di una società, cioè di un soggetto che non può assumere la qualità di lavoratore subordinato . In tal senso, la decisione certamente non è conforme a diritto. La stessa ammissibilità e la eventuale fondatezza nel merito dell’opposizione andranno quindi rivalutate in base al seguente principio diritto in tema di procedimento di espropriazione di crediti, l’opposizione proposta dal terzo pignorato ai sensi dall’art. 548, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 1, comma 20, numero 3, della L. 24 dicembre2012 numero 228, e modificata dall’art. 19, comma 1, lett. g, numero 2, del D.L. 12 settembre 2014 numero 132, convertito,.con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014 numero 162, anteriormente alle ulteriori modifiche introdotte dall’art. 13, comma 1, lett. m-bis, numero 1, del D.L. 27 giugno 2015 numero 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 numero 132, con la quale venga contestata l’esistenza o l’entità o altri elementi del credito pignorato ed assegnato dal giudice dell’esecuzione in base alla mancata contestazione delle allegazioni del creditore, deve di regola essere introdotta con atto di citazione, in ragione della attualmente abrogata previsione normativa di espresso richiamo al primo comma dell’art. 617 c.p.c., salvo che, in ragione della materia trattata, essa non possa ritenersi soggetta ad un rito speciale che ne imponga invece l’introduzione con ricorso . 4. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Sassari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte - accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Sassari, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.