Zero punti sulla patente: l’attestazione di frequenza al corso di recupero può evitare la revisione

Il reintegro dei punti della patente decorre dalla data di rilascio dell’attestazione di frequenza del corso di recupero, essendo irrilevante il fatto di aver concluso la frequenza del numero minimo di ore di recupero prima dell’azzeramento totale dei punti.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5874/18, depositata il 12 marzo. Il caso. Il Tribunale di Udine confermava la pronuncia del Giudice di Pace di rigetto del ricorso avverso un provvedimento di revisione della patente di guida per perdita totale dei punti. In particolare la decisione si basava sul fatto che il provvedimento era esente da vizi in quanto il corso di recupero punti iniziato dall’opponente quando il suo saldo punto era ancora 12, essendo però egli a conoscenza di ulteriori contestazioni nel frattempo, si era concluso dopo l’azzeramento completo dei punti. La sentenza viene dunque impugnata in Cassazione. Possibilità di ripristino dei punti. Il Collegio coglie l’occasione per ribadire che il reintegro dei punti della patente decorre dalla data di rilascio dell’attestazione di frequenza del corso di recupero, essendo irrilevante la circostanza invocata dal ricorrente di aver concluso la frequenza del numero minimo di ore di recupero prima dell’azzeramento totale dei punti. Risulta invece fondata l’ulteriore doglianza con cui il ricorrente rileva che una precedente sentenza del Giudice di Pace aveva disposto l’annullamento della comunicazione di azzeramento dei punti ex art. 126- bis c.d.s., senza però nulla statuire in ordine alla reintegrabilità dei punti. I giudici territoriali hanno omesso l’esame della questione, vizio che assorbe l’ulteriore motivo di ricorso concernente il rapporto tra il provvedimento di comunicazione delle variazioni di punteggio ed il provvedimento di revisione della patente. La Corte accoglie in conclusione la doglianza e cassa la sentenza impugnata con rinvio limitatamente all’esame del giudicato esterno.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 5 ottobre 2017 – 12 marzo 2018, n. 5874 Presidente Petitti – Relatore Picaroni Fatto e diritto Ritenuto che C.A. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Udine, depositata in data 15 dicembre 2015, che ha rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Udine n. 95 del 2014, e nei confronti della Provincia di Udine che il Giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso del sig. C. avverso il provvedimento datato 11-12 febbraio 2014 di revisione della patente di guida per perdita totale dei punti che il Tribunale ha confermato la decisione che in primo luogo il Tribunale ha rilevato che l’appellante aveva frequentato un corso di recupero punti dopo aver ricevuto, nel novembre 2012, la comunicazione che il suo saldo punti era pari a 12, essendo a conoscenza del fatto che gli erano state nel frattempo contestate ulteriori violazioni che il corso di recupero si era concluso in data 23 gennaio 2013, quando il saldo punti risultava già azzerato alla data del 22 gennaio 2013 che, pertanto, il provvedimento di revisione della patente era esente da vizi che il ricorrente si affida a tre motivi di ricorso, ai quali resiste con controricorso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità di ente pubblico subentrato nell’esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione civile in forza della legge regionale n. 26 del 2014, e nei rapporti giuridici attivi e passivi in forza della legge regionale n. 3 del 2016 che le parti hanno depositato memorie che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso che con il primo motivo è denunciata violazione di legge e/o mancanza o carenza di motivazione in punto decorrenza del reintegro dei punti patente in relazione all’art. 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e si assume che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il reintegro dei punti patente a seguito del corso di recupero datava 22 gennaio 2013 - giorno in cui si era conclusa la frequenza del corso - e non 23 gennaio 2013, giorno in cui era stata rilasciata la relativa certificazione che con il secondo motivo è denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 126-bis, comma 3, cod. strada e 6, comma 1, D.M. 29 luglio 2003, e si assume che le comunicazioni delle variazioni del punteggio costituiscono il presupposto del provvedimento di revisione della patente che con il terzo motivo è denunciata violazione dell’art. 2909 cod. civ. e vizio di motivazione e si contesta la ritenuta irrilevanza del giudicato esterno - sentenza del Giudice di pace di Udine n. 120 del 2013 - di annullamento della comunicazione ex art. 126-bis cod. strada inviata al sig. C. dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 24 gennaio 2013, che costituiva atto presupposto del provvedimento di revisione della patente che la doglianza prospettata con il primo motivo è infondata, in quanto il reintegro dei punti patente decorre dalla data di rilascio dell’attestazione di frequenza del corso di recupero art. 9 DM 29 luglio 2003 , nella specie rilasciato in data 23 gennaio 2013, essendo irrilevante, a fronte della chiara dizione della norma, la circostanza che il ricorrente avesse concluso la frequenza del numero minimo di ore di recupero 10 alla data del 22 gennaio 2013 che è fondato, invece, il terzo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo che sussiste il denunciato omesso esame del giudicato esterno posto che il Tribunale si è limitato a rilevare che la sentenza del Giudice di pace di Udine n. 120 del 2013 aveva disposto l’annullamento della comunicazione ex art. 126-bis cod. strada inviata all’appellante, ma nulla aveva statuito in ordine alla reintegrabilità dei punti patente che il mero richiamo, senza ulteriori considerazioni, al contenuto della statuizione della sentenza passata in giudicato si risolve in omesso esame di fatto decisivo, nella prospettiva delineata a partire da Sezioni Unite n. 8053 del 2014, come il tassello mancante alla plausibilità delle conclusioni cui è pervenuta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario Cass. 29/09/2016, n. 19312 che rimane assorbita la questione posta con il secondo motivo di ricorso, concernente il rapporto tra il provvedimento di comunicazione delle variazioni di punteggio e il provvedimento di revisione della patente, che risulta logicamente connessa all’esame del giudicato di annullamento della comunicazione della variazione di punteggio che all’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, limitatamente all’esame del giudicato esterno che il giudice di rinvio, desinato in dispositivo, provvederà a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Udine, in diversa composizione.