Il provvedimento di fermo può contenere richiami per relationem agli atti presupposti

Il provvedimento di fermo amministrativo di veicoli contenente elementi tra cui, il richiamo al preavviso di fermo, l’indicazione dell’ammontare della cartelle di pagamento, nonché del numero di ruolo e dell’ente impositore non risulta privo degli elementi c.d. essenziali previsti dallo Statuto del Contribuente qualora allo stesso non siano allegati tutti gli atti presupposti, essendo sufficiente che esso sia motivato mediante il richiamo degli stessi.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 5808/18, depositata il 9 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Roma accoglieva l’appello proposto da un contribuente avverso il rigetto dell’opposizione alla comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo e condannava l’ente dei servizi di riscossione alla cancellazione dell’iscrizione del fermo. Avverso la sentenza della Corte distrettuale l’ente ricorre per cassazione denunciando, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente nei precedenti giudizi e nel controricorso, la congrua e puntuale motivazione contenuta all’interno del provvedimento di fermo, nonché l’irrilevanza dell’incertezza relativa agli organi cui rivolgere l’impugnazione. Il provvedimento di fermo. Il Supremo Collegio ribadisce il principio sull’infondatezza delle doglianze relative ai vizi motivazionali del provvedimento di fermo, avuto riguardo alla rispondenza del provvedimento di fermo ad un modello ministeriale, che correttamente prevede che esso sia motivato mediante richiamo degli atti presupposti che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all’atto impugnato . Ebbene, la Suprema Corte rileva che nel provvedimento oggetto di contestazione, oltre al richiamo al preavviso di fermo, sono pure riportate o comunque idoneamente identificate le prodromiche cartelle di pagamento, con dettaglio degli addebiti in cui esse sono indicate con data di notifica, ente impositore, numero di ruolo, data dell’esecutività di questo e descrizione della causale, neppure mancando l’indicazione delle somme dovute a titolo di accessori . L’impugnazione. La Suprema Corte, infine, sottolinea che anche nell’ipotesi in cui sussistesse incertezza o confusione sugli organi cui rivolgere impugnazione, troverebbe applicazione il principio per cui la mancata indicazione del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso non inficia la validità dell’atto, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 l. n. 212/2000, ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta . Pertanto, la Corte – diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente – non rilevando alcuna violazione dello Statuto del contribuente, cassa l’impugnata sentenza con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 23 gennaio 2017 – 9 marzo 2018, n. 5808 Presidente Amendola – Relatore De Stafano Fatto e diritto Rilevato che la Equitalia Servizi di Riscossione spa - Direzione Regionale Lazio ricorre, affidandosi a due motivi e con atto notificato il 28/09/2016, per la cassazione della sentenza n. 2063 del 30/03/2016 della Corte di appello di Roma, con cui è stato accolto l’appello di D.B.A. avverso il rigetto della sua opposizione alla comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo, con contestuale condanna dell’appellata soccombente a cancellare l’iscrizione di questo ed alle spese di lite del doppio grado resiste con controricorso l’intimato è formulata proposta di definizione - per manifesta fondatezza - in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e , dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197 il controricorrente deposita memoria ai sensi del secondo comma, ultima parte, del medesimo art. 380-bis, con cui rimarca trattarsi di comunicazione di avvenuto fermo amministrativo di due veicoli a lui intestati, priva peraltro di elementi essenziali previsti dal c.d. Statuto del Contribuente, neppure integrabili per relationem e quindi tale da impedire la ricostruzione degli atti impositivi o del dettaglio degli addebiti, come pure delle ragioni della discordanza tra la somma indicata nel preavviso di fermo e quella della comunicazione contestata pure invocando Cass. Sez. U. 18184 del 2013 e neppure manca di ricordare di avere dedotto e provato la non spettanza delle somme vantate dall’agente della riscossione considerato che il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata la ricorrente si duole col primo motivo, di violazione e/o falsa applicazione degli art. 7 legge 212/000 e dell’art. 86 d.P.R. 602/73 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nonché per omesso esame circa un fatto decisivo tra le parti in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. col secondo motivo, di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, alla stregua del principio generale già affermato da questa Corte con ordinanza 20/09/2017, n. 22018, circa l’infondatezza di doglianze su pretesi vizi motivazionali del provvedimento di fermo, avuto riguardo alla rispondenza del provvedimento di fermo ad un modello ministeriale, che correttamente prevede che esso sia motivato mediante richiamo degli atti presupposti che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all’atto impugnato e, nel caso di specie, pur relativo non ad un preavviso di fermo ma ad una comunicazione di già imposto fermo, nel provvedimento oggetto di contestazione si fa univoco richiamo proprio al preavviso di fermo, con suo numero identificativo idoneamente riportato anche in ricorso, ma sono pure riportate o comunque idoneamente identificate le prodromiche cartelle di pagamento, con dettaglio degli addebiti in cui esse sono indicate con data di notifica, ente impositore, numero di ruolo, data dell’esecutività di questo e descrizione della causale, neppure mancando l’indicazione delle somme dovute a titolo di accessori e tali da giustificare, sia pure con una marginale attività integrativa extratestuale ma senza dubbio esigibile, la divergenza tra le somme indicate nel preavviso ed all’atto di imposizione del fermo la pretesa confusione dell’indicazione degli organi cui rivolgere l’impugnazione neppure soccorre l’originario opponente, poiché perfino ove essa potesse dirsi sussistente ciò che è invece da escludere, stando al tenore letterale riportato alle pagine 10 e segg. del ricorso per cassazione ed alla stregua della complessità della disciplina applicabile, anche come elaborata da questa Corte Suprema andrebbe applicato il principio per il quale la mancata indicazione del termine di impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso non inficia la validità dell’atto, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ma comporta, sul piano processuale, il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termini per l’impugnativa, ove questa sia stata tardivamente proposta negli esatti termini Cass. ord. 27/09/2011, n. 19675 Cass. 08/02/2012, n. 1766 per le altre omissioni formali, tra molte, v. Cass. 21/03/2012, n. 4516 il primo motivo di ricorso è fondato anche solo per le ragioni esposte, che inficiano la pronunzia, in mero rito, della corte territoriale, che non si è, in base a quelle, occupata del merito sicché ogni ulteriore argomentazione su quest’ultimo è estranea all’oggetto della presente pronuncia tanto determina, ad un tempo, l’assorbimento del secondo motivo, siccome relativo al regime delle spese conseguente all’esito della lite, nonché la cassazione della gravata sentenza ed il rinvio alla stessa corte territoriale, ma in diversa composizione, affinché esamini il gravame ad essa proposto sotto ogni altro profilo, in rito e se del caso anche nel merito, diverso da quelli formali la cui fondatezza è qui stata esclusa, pure provvedendo alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità in base alla valutazione dell’esito complessivo della lite infine, per essere stato il ricorso accolto, deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la gravata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.