Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la procura speciale

Il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità necessita della sottoscrizione del difensore munito di procura speciale la quale, a differenza di quella generale, deve essere espressamente conferita per la proposizione del ricorso in Cassazione e rilasciata in un arco temporale che va dalla pubblicazione della sentenza impugnata alla notificazione del ricorso stesso. Il suo difetto non è sanabile e comporta la inammissibilità del ricorso.

È quanto stabilito dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 5581/18 depositata l’8 marzo. Il caso. La signora Z.O.G.B. propone ricorso avverso la sentenza n. 3153/14 emessa dalla Corte d’Appello di Milano con la quale veniva confermata la declaratoria di nullità del suo matrimonio con A.P. celebrato nell’aprile 2003 in Uganda e trascritto successivamente nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castel dell’Acqua SO , quando ancora l’uomo era sottoposto ai vincoli del precedente matrimonio contratto nel 1982 con K.B., non essendo ancora stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenuta solo nel 2006. In particolare i Giudici confermano la legittimazione ad agire del coniuge divorziato e del figlio. La ricorrente si duole, con quattro motivi, della violazione e falsa applicazione dell’art. 117 c.c. e della l. n. 335/1995, poiché da un lato i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere K.B. e A.D. rispettivamente ex moglie e figlio di A.P. legittimati ad agire in giudizio laddove la disposizione codicistica citata matrimonio contratto in violazione degli artt. 84, 86, 87 e 88 c.c. non annovera tra i soggetti titolari del diritto ad impugnare il matrimonio il figlio e l’ex coniuge dall’altro i giudici della Corte d’Appello avrebbero errato nel ritenere che K.B. avesse interesse ad impugnare in quanto passibile, in guisa dell’art. 9- bis l. n. 689/1970 di essere pregiudicata dal mancato annullamento del matrimonio, e ciò in ragione del fatto che l’assegno divorzile alla stessa attribuito sarebbe subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno. Infatti la signora K.B. e parimenti il figlio ha diritto a percepire la reversibilità dell’ex marito oramai defunto. K.B. e A.D. resistono con controricorso nel quale sollevano un’eccezione di rito circa l’inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto proposto da un difensore privo di procura speciale. La Corte preliminarmente analizza l’eccezione de qua ritenendola fondata e quindi, considerando le doglianze principali assorbite, dichiara inammissibile il ricorso. I requisiti della procura speciale. L’art. 83 c.p.c. definisce speciale” quella procura alle liti che attribuisce al difensore il potere di stare in giudizio per il cliente solo per una ovvero più liti specifiche. Alla procura speciale fa espresso riferimento l’art. 365 c.p.c., nel quale vengono enucleati i requisiti essenziali della stessa in tema di ricorso per Cassazione, e la cui assenza comporta la inidoneità della stessa ad adempiere al compito per il quale viene rilasciata. In particolare il codice di rito prevede che la procura speciale deve essere conferita ad un avvocato iscritto in un apposito albo in epoca anteriore alla notificazione del ricorso o del controricorso che viene investito, tramite questa, del potere di proporre ricorso innanzi ai giudici di legittimità avverso un provvedimento precedente al rilascio della procura stessa. A ben vedere, infatti, solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata viene assicurata la certezza circa la riferibilità dell’attività svolta dall’avvocato difensore al titolare della posizione sostanziale controversa. Si tratta, in altri termini, di condizioni imprescindibili e necessarie per l’ammissibilità dell’atto introduttivo in sede di legittimità. A meri fini di completezza si ricordi che, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., la procura deve essere rilasciata a margine o in calce al ricorso ovvero, laddove non venisse rilasciata contestualmente a suddetti atti, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, pena la inammissibilità del ricorso a cui conseguirà la condanna alle spese del giudizio, che tuttavia, è d’uopo sottolinearlo, può essere imputata al legale a tal riguardo si rimanda a Cass. Civ. n. 5577/17 . Il difetto di procura non è sanabile. Alla luce di quanto sopra detto, la procura alle liti rappresenta, quindi, un presupposto imprescindibile e necessario per la valida instaurazione della vicenda processuale e il suo conferimento con effetti retroattivi può avvenire solo entro i limiti di cui all’art. 125 c.p.c Tale disposizione, nel dettaglio, in virtù di una interpretazione letterale, dispone che la procura al difensore può essere rilasciata anche successivamente alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione. In quest’ultimo caso, quindi, resta esclusa la possibilità di sanatoria o comunque di ratifica Cass. n. 13431/14 . In definitiva, il difetto di procura speciale viene considerato come assenza totale e ab origine della stessa, e quindi, ad onor del vero, come assenza di una condizione essenziale ed indispensabile per l’ammissibilità del ricorso. Nel caso di specie, il ricorso introduttivo risulta sottoscritto dal difensore in forza di una procura rilasciata a margine dell’atto di citazione in appello, e quindi anteriormente alla pubblicazione della sentenza impugnata, e per tal ragione, nell’ottica di quanto sopra riportato, risulta inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 15 febbraio – 8 marzo 2018, n. 5581 Presidente Giancola – Relatore Iofrida Fatti di causa La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 3153/2014, confermando la pronuncia di primo grado, ha respinto il gravame proposto dall’attuale ricorrente. In particolare, i giudici di secondo grado, respinta con ordinanza la richiesta di sospendere la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, hanno confermato la declaratoria di nullità del matrimonio tra A.P. e Z.O.G.B., celebrato, nell’ omissis , in , quando ancora l’uomo era sottoposto a vincoli del precedente matrimonio, contratto, nel 1982, con K.B., trascritto successivamente nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castello dell’Acqua SOS, non essendo ancora stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, intervenuta solo con sentenza successiva, del gennaio 2006. In particolare, i giudici della Corte d’appello confermavano la legittimazione ad agire del coniuge divorziato e del figlio, considerati i lori interessi a percepire prestazioni previdenziali, di entità variabile a seconda dei soggetti che vi concorrono. Avverso tale pronuncia propone ricorso in Cassazione, con quattro motivi, Z.O.G.B. . K.B. ed A.D. resistono con controricorso. Ragioni della decisione 1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 117 c.c., in relazione all’articolo 360, co. 1, n. 3 c.p.c., poiché i giudici della Corte di appello avrebbero errato nell’aver ritenuto K.B. ed A.D. legittimati ad agire in giudizio, dal momento che la disposizione normativa predetta non include l’ex coniuge ed il figlio nel novero dei soggetti titolari del diritto ad impugnare il matrimonio. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della legge n. 335 del 1995, in relazione all’articolo 360, co. 1, n. 3 c.p.c., poiché la Corte di merito avrebbe errato nell’aver ritenuto che la K. avesse interesse ad impugnare perché passibile, ai sensi dell’articolo 9 bis della l. n. 689/1970, di essere pregiudicata dal mancato annullamento del matrimonio contratto dall’ex marito, in quanto l’assegno divorzile alla stessa attribuito sarebbe subordinato alla sussistenza di uno stato di bisogno. Infatti, la signora K., in quando coniuge divorziata titolare di assegno divorzile, sempre erogato dall’ex marito, ha diritto a percepire la reversibilità di quest’ultimo, ormai defunto. Parimenti dicasi per il figlio, D. . 3. La ricorrente lamenta inoltre, con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 117 c.c. in relazione all’articolo 360, co. 1, n. 5 c.p.c., poiché non sarebbe condivisibile la motivazione addotta in sentenza dai giudici di secondo grado, secondo i quali gli appellanti, odierni resistenti, sarebbero legittimati ad agire in giudizio in quanto portatori di un interesse patrimoniale alle prestazioni previdenziali, la cui entità, in concreto, varia a seconda del numero di soggetti che vi concorrono. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 582 e 583, in relazione all’articolo 360, co. 1, n. 3, c.p.c., poiché la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sulle domande proposte dalla Z., in relazione al fatto che l’azione di annullamento del matrimonio non potrebbe, ad ogni modo, comportare l’esclusione della donna, quale coniuge che ha contratto in buona fede il matrimonio con il signor A., dai diritti spettanti sulla pensione del de cuius. 5. Va preliminarmente analizzata l’eccezione di rito proposta dai controricorrenti, relativa all’inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto proposto da soggetto non legittimato, poiché sprovvisto di procura speciale rilasciata successivamente al deposito della sentenza gravata ed anteriormente rispetto alla notificazione del ricorso stesso, secondo il disposto di cui all’articolo 83 c.p.c 6. L’eccezione è fondata. Costituisce, infatti, orientamento consolidato di questa Corte, il principio secondo cui la procura per il ricorso per cassazione è necessariamente speciale, dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Suprema Corte, sicché è valida solo se rilasciata in data successiva alla decisione impugnata, così assicurandosi la certezza giuridica della riferibilità dell’attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa, escludendosi, pertanto, la possibilità di una sua sanatoria e ratifica nella specie, questa Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso atteso che solo con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio era avvenuto il deposito della procura conferita in data antecedente al deposito del ricorso stesso, con ratifica dell’operato di altro difensore nelle more deceduto, Cass. n. 15895/2017 Cass. n. 7014/2017 Cass. n. 8741/2017 Cass. n. 9464/2012 . Ancora, si è detto che il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva salvi i diritti dei terzi non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’articolo 125 cod. proc. civ., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica Cass. n. 13431/2014 . Ora, nel caso di specie, il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità risulta sottoscritto dal difensore in forza di procura rilasciata a margine dell’atto di citazione in appello. Tale mandato, chiaramente rilasciato, dunque, in data anteriore rispetto alla pubblicazione della sentenza impugnata, non è neanche qualificabile alla stregua di un procura speciale , la quale, a differenza di quella generale, è espressamente conferita per la proposizione del ricorso in Cassazione, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quand’anche rilasciate, come nel caso in analisi, per ogni fase e grado del giudizio. Peraltro, non solo è necessaria un’apposita procura alle liti, ma occorre vieppiù che la medesima venga rilasciata prima della notificazione del ricorso e dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. Inoltre, il difetto di procura speciale non è neanche sanabile, considerato che in casi siffatti la procura mancherebbe del tutto sin dall’inizio, venendo così meno una condizione imprescindibile e necessaria per l’ammissibilità dell’atto introduttivo. 7. Considerato il rilievo preliminare delle predette eccezioni sollevate dai controricorrenti, relativi alla rituale instaurazione del processo, i motivi di ricorso proposti dalla ricorrente restano, pertanto, assorbiti. 8. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Tuttavia, risultando la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio, la stesso non deve essere onerata delle conseguenze amministrative previste dal comma 1 quater del D.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, Cass. 2 settembre 2014, n. 18523 Cass.20351/2016 Cass.26094/2016 Cass.7369/2017 . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna la ricorrente, ai rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto, in conseguenza dell’ammissione al gratuito patrocinio, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, articolo 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.