Il decreto prefettizio non deve (sempre) indicare il luogo in cui è avvenuta la violazione del codice della strada

Qualora la rilevazione della violazione del codice della strada sia effettuata dagli agenti di polizia attraverso l’utilizzazione di apparecchiature direttamente gestite dagli stessi, non è sempre necessaria l’indicazione, all’interno del decreto prefettizio, del tratto di strada in cui la violazione è stata rilevata.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 5610/18, depositata l’8 marzo. Il caso. Il Tribunale di Lametia Terme, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Nocera Terinese, rigettava l’opposizione proposta avverso il verbale di accertamento di violazione delle norme del codice della strada. Avverso la pronuncia del Tribunale la parte sanzionata ricorre per cassazione denunciando come l’impugnata sentenza avesse ritenuto infondata la doglianza relativa all’omessa inclusione, nel decreto prefettizio, del tratto di strada in cui l’infrazione sarebbe stata commessa, ciò comportando l’invalidità della contestazione non immediata. Indicazione del tratto di strada e rilevazione. Il Supremo Collegio ribadisce che, secondo un consolidato orientamento, l’inserimento del tratto stradale nel decreto prefettizio è necessario solo ove la violazione al c.d.s. avviene attraverso l’utilizzazione di apparecchiature di rilevamento a distanza” e non invece – come nella fattispecie – con l’utilizzazione di apparecchiature direttamente gestite dagli agenti di polizia . La Suprema Corte dunque, riconosce che l’impugnata sentenza abbia fatto buon governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie ed abbia, pertanto, deciso conformemente all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte . La Corte dunque rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 7 dicembre 2017 – 8 marzo 2018, n. 5610 Presidente Manna – Relatore Oricchio Fatto e diritto Rilevato che è stata impugnata la sentenza n. 2103/2016 del Tribunale di Lametia Terme con ricorso fondato su un unico motivo. Parte intimata non ha svolto attività difensiva. Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue. La gravata decisione, in riforma della appellata sentenza n. 600/2009 del Giudice di Pace di Nocera Terinese, rigettava opposizione proposta dall’odierno ricorrente avverso il verbale di accertamento di violazione al C.d.S. di cui in atti. Considerato che 1.- Con motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e si deduce la nullità della gravata sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c 1.1- Il ricorso non è fondato. L’impugnata sentenza, nel riformare la decisione del Giudice di prime cure, ha ritenuto infondati i motivi di doglianza mancata inclusione del tratto di strada in cui si sarebbe verificata l’infrazione nel Decreto Prefettizio, con conseguente invalidità della contestazione non immediata posti a base dell’opposizione ai verbale di contestazione. In particolare a gravata decisione, conformandosi a noti principi già enunciati da questa Corte Cass. n.ri 376 e 17905 del 2008 ha espressamente e correttamente escluso finanche la necessità dell’inserimento del tratto stradale nell’apposito decreto prefettizio, essendo quest’ultimo necessario solo ove al violazione al C.d.S. avviene attraverso l’utilizzazione di apparecchiature di rilevamento a distanza e non invece - come nella fattispecie - con l’utilizzazione di apparecchiature direttamente gestite dagli agenti di polizia. L’impugnata sentenza ha, quindi, deciso - quanto ai detti rilevanti aspetti della controversia - conformemente all’orientamento giurisprudenziale di questa Corte. In difetto di ogni opportuna allegazione, ad opera della parte ricorrente, in relazione ad orientamento giurisprudenziale che possa far ritenere la gravata decisione non conforme a principi enunciati da questa Corte, deve reputarsi che l’impugnata sentenza ha deciso facendo buon governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie. Parte ricorrente, infatti, nulla allega o prospetta validamente al fine di poter far ritenere che il provvedimento gravato ha deciso la posta questione di diritto in modo difforme rispetto alla giurisprudenza di questa Corte. 2.- Il ricorso va., dunque, rigettato. 3.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo cl contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.