Cittadino straniero neo-papà: valutazione attenta per la richiesta di autorizzazione a permanere in Italia

Ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 T.U. sull’immigrazione , il Tribunale per i minorenni può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare in Italia in ragione dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore - che si trovi nel territorio italiano -, tenuto conto anche della sua età e delle condizioni di salute.

Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5084/18, depositata il 5 marzo. Il caso. Il Tribunale per i minorenni di Brescia rigettava il ricorso proposto da un cittadino straniero per ottenere l’autorizzazione a permanere sul territorio italiano nell’interesse del figlio che all’epoca aveva solo 2 anni. La decisione veniva confermata anche in Appello sulla base della precarietà della situazione abitativa ed economica dell’istante, unico soggetto a fornire sostentamento alla famiglia ma imputato per guida in stato di ebbrezza e altri reati in materia di stupefacenti. Il giudice nega inoltre la sussistenza di effettive ragioni di interesse del minore a permanere in Italia, non avendo egli sviluppato alcun legame, come peraltro i genitori. Il cittadino straniero ricorre per la cassazione della pronuncia di seconde cure dolendosi per la valutazione della sua situazione familiare in una connotazione statica, al di là dunque delle potenziali conseguenze del suo allontanamento, nonché per l’omessa considerazione dell’assenza di legami del minore con il territorio nazionale. La valutazione del giudice di merito. La Corte ricorda che l’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 T.U. sull’immigrazione richiama i gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore che consistono in situazione non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendono il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare Cass. SS.UU. n. 21799/10 . Nel valutare la richiesta dello straniero di autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano, il giudice deve dunque valutare la sussistenza di quei gravi motivi” basati su una situazione oggettiva attuale oppure su una situazione futura deducibile tramite un giudizio prognostico in conseguenza dell’allontanamento improvviso dal minore. Gli elementi che assumono rilevanza in tale valutazione sono dunque, in primo luogo, l’età del minore che se prescolare costituisce un elemento significativo che non può essere trascurato , il grado di radicamento in Italia e le prospettive future delle concrete possibilità di instaurare un rapporto con i genitori nell’ipotesi di rimpatrio degli stessi. Tornando al caso di specie, la Corte territoriale ha trascurato il fattore relativo alla tenerissima età del minore, nato peraltro in Italia, oltre alla valutazione del potenziale danno che proprio in relazione all’età del bambino potrebbe egli subire a causa dell’allontanamento paterno. Il ricorso trova dunque accoglimento e la pronuncia impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 14 dicembre 2017 – 5 marzo 2018, n. 5084 Presidente Cristiano – Relatore Acierno Ragioni della decisione Con decreto n. 3096/2015 il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha rigettato il ricorso proposto da O.U. per ottenere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. 286/98, a permanere sul territorio italiano nell’interesse del figlio minore O.B., nato a omissis . La Corte d’appello di Brescia, investita dell’impugnazione proposta dal cittadino straniero, ha rigettato il gravame con decreto n. 54/2016. A sostegno della decisione, il Collegio ha rilevato che la situazione familiare dell’istante è connotata da grande precarietà abitativa ed economica, in quanto unica fonte di sostentamento è fornita dal sig. O.U., che ha precedenti penali per reati in materia di stupefacenti ed è imputato per guida in stato di ebbrezza la madre non svolge alcuna attività lavorativa ed è, a propria volta, priva di permesso di soggiorno. Nello stesso tempo, non sussistono effettive ragioni di interesse del minore a permanere in Italia, non avendo egli sviluppato alcun legame con il territorio italiano, considerato che nemmeno i genitori hanno dimostrato di godere di relazioni significative. Avverso la suddetta pronuncia propone ricorso per cassazione il cittadino straniero, sulla base di tre motivi. Con il primo motivo viene lamentata la violazione dell’art. 31, terzo comma, d.lgs. 286/98 T.U. imm. , per avere la Corte d’appello erroneamente valutato la situazione familiare e interpretato contra ius il requisito dei gravi motivi di cui alla norma in esame, procedendo a una valutazione statica della situazione familiare e tralasciando qualsiasi valutazione futura sulla conseguenza dell’allontanamento del padre. Con il secondo motivo viene lamentata la violazione della medesima norma nella parte in cui la Corte nega che sussista l’interesse del minore a rimanere in Italia sulla base del fatto che non ha sviluppato alcun legame con il territorio italiano. Infatti, l’allontanamento paterno, proprio in considerazione della tenera età del minore, comporterebbe una compromissione del suo sviluppo psico-fisico. Con il terzo motivo viene poi lamentato che la Corte d’appello ha considerato i precedenti penali come ostativi rispetto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 31 cit. I primi due motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi e parzialmente ripetitivi, sono fondati. Deve innanzitutto osservarsi che i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore di cui all’art. 31, terzo comma, d.lgs. 286/98, consistono, secondo l’interpretazione data dalle Sezioni Unite di questa Corte, in situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità che si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendono il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare Cass. n. 21799 del 25/10/2010 . Pertanto, l’esame che il giudice di merito è chiamato a compiere a fronte dell’istanza di autorizzazione ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, è diretto all’accertamento della sussistenza di gravi motivi basati su una situazione oggettiva attuale oppure su una situazione futura dedotta, attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell’allontanamento improvviso del familiare del minore Cass. n. 17861 del 19/07/2017 . In particolare, la valutazione del danno, conseguente all’allontanamento dei genitori o dallo sradicamento del minore, deve essere fondata su un giudizio prognostico che non trascuri in primo luogo la sua età, il grado di radicamento del nostro Paese, e le prospettive, riferite agli anni immediatamente successivi trattandosi di misura temporanea, revocabile o rinnovabile , di concrete possibilità di rapporto con i genitori nell’ipotesi del rimpatrio dei medesimi. Tra questi indici, quello dell’età, se prescolare, costituisce un elemento significativo che non può essere trascurato Cass. n. 1824 del 29/01/2016, Cass. 15191 del 20/07/2015 . Nella specie la Corte d’appello ha ritenuto che non sussistessero effettive ragioni di interesse del minore a permanere in Italia, non avendo egli sviluppato alcun legame con il territorio italiano. In tal modo, tuttavia, sono stati del tutto trascurati tanto il fattore inerente alla tenerissima età del minore, nato in Italia, quanto la valutazione del possibile danno che, proprio in ragione dell’età, deriverebbe al minore medesimo in seguito all’allontanamento paterno. Tale omissione rende l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello non conforme al parametro normativo dell’art. 31 cit. per come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il che impone la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la pronuncia impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.