Grave incidente stradale: legittima la contestazione posticipata all’automobilista

Smentita in Cassazione la visione che aveva spinto i Giudici del Tribunale a censurare l’operato degli uomini della Polizia stradale. La situazione contingente, ossia la necessità di gestire il sinistro, rende comprensibile la scelta di notificare i verbali qualche giorno dopo l’episodio.

Brutto incidente stradale. Diverse le persone coinvolte, che hanno riportato serie ripercussioni fisiche. Non contestabile perciò la scelta degli uomini della Polizia stradale di posticipare le contestazioni nei confronti dell’automobilista, sotto accusa come responsabile per il fattaccio Cassazione, ordinanza n. 5008/18, sez. VI Civile - 2, depositata il 2 marzo . Contestazione. Punto di svolta, almeno in apparenza, in Tribunale, dove viene smentita la visione del Giudice di Pace e, di conseguenza, vengono annullati i verbali della Polizia stradale a carico dell’automobilista. Ciò alla luce della mancata immediata contestazione delle infrazioni , tra cui anche quella di guida in evidente stato di ebbrezza . Questa visione viene però ritenuta erronea dalla Cassazione. Per i Giudici del Palazzaccio, difatti, va ritenuta fondata l’obiezione proposta dal Ministero dell’Interno e centrata sul fatto che non era da considerare illegittima la scelta della Polizia stradale di posticipare l’emissione dei verbali di accertamento nei confronti dell’automobilista. Su quest’ultimo punto, in particolare, viene rilevato che ci si trova a un caso di violazioni al codice della strada connesse ad un incidente stradale con feriti , con conseguente necessità di accertamento e ricostruzione tecnico-descrittiva, poi condensata nel verbale di contestazioni redatto all’esito della conclusione delle indagini di polizia giudiziaria . In sostanza, secondo i giudici vi sono tutti i presupposti per ritenere legittimi i verbali emessi dalla Polstrada, poiché pare chiaramente giustificata dalla situazione contingente la scelta di consegnarli all’automobilista diversi giorni dopo l’infrazione .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 7 dicembre 2017 – 2 marzo 2018, n. 5008 Presidente Manna – Relatore Oricchio Fatto e diritto Rilevato che è stata impugnata la sentenza n. 891/2016 del Tribunale di Rimini con ricorso fondato su un unico articolato motivo e resistito con controricorso della parte intimata. Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue. L'impugnata sentenza, in accoglimento dell'appello proposto dal controricorrente Ma. ed in riforma della decisione Sentenza G.d.P. Rimini n. 1901/2012 del Giudice di prime cure, annullava i verbali della Polizia Stradale di Rimini del 24.12.2011, di cui in atti. Considerato che 1. Con l'unico complesso motivo del ricorso si deduce, relativamente all'obbligo della immediata contestazione e della tassatività delle previste deroghe ad esso, il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 186 C.d.S., 201 D.Lgs. n. 285/1992 e 384 Reg. att. C.d.S L'Amministrazione ricorrente prospetta l'erroneità della gravata decisione che annullava i verbali di accertamento di infrazioni di cui in atti fra cui guida in evidente stato di ebbrezza sul presupposto della illegittimità degli stessi in quanto i medesimi venivano contestati diversi giorni dopo la presunta infrazione e non recavano alcuna menzione delle ragioni che avrebbero giustificato il differimento della contestazione . Il motivo è fondato. Il Giudice di appello non ha, con la gravata decisione, fatto buon governo delle norme innanzi richiamate e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie. Nell'ipotesi si verteva in tema di accertamento di violazioni al C.d.S. successive ad incidente stradale, con feriti, in relazione al quale si era reso necessario una attività di accertamento e di ricostruzione tecnico-descrittiva, di poi condensata nel verbale di contestazioni redatto all'esito della conclusione dell'indagini di polizia giudiziaria. Tale dirimente circostanza facultava di per sé e legittimava la non immediata contestazione pii successivamente differita. I precedenti giurisprudenziali Cass. n.ri 8869/2001 e 26311/2006 citati nella gravata decisione non appaiono pertinenti alla fattispecie in esame. Infatti, a differenza di quanto ipotizzato nell'impugnata sentenza, non vi era nell'ipotesi possibilità di contestazione immediata. Al riguardo vanno, in modo più pertinente, tenuti presenti i condivisi principi -qui ribaditi secondo cui in terna di violazione al C.d.S. la mancata contestazione immediata della infrazione non ha carattere tassativo, ma esemplificativo Cass. 28 maggio 2008, n. 14010 e la contestazione immediata non è richiesta se l'accertamento è possibile solo a seguito della ricostruzione della dinamica Cass. 22 febbraio 2010, n. 4142 . Deve, inoltre, ribadirsi al riguardo altro condiviso principio, applicabile nella fattispecie e già enunciato da questa Corte, secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, l'obbligo di contestazione immediata della violazione, imposto dagli artt. 200 di detto codice e dall'art. 385 del relativo regolamento -disposizioni contenute nella sezione prima del capo primo del titolo sesto dei predetti codice e regolamento, espressamente riferite alle sanzioni pecuniarie conseguenti ad illeciti amministrativi non è applicabile alle violazioni che integrino gli estremi di un reato, alle quali accede una sanzione amministrativa non Decumana nella specie, guida in stato di ebbrezza, con conseguente provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida ex artt. 186 e 2.23, terzo comma, c.d.s. , la cui maggiore gravità, alla quale corrisponde generalmente anche una maggiore complessità ed una minore immediatezza nell'attività di accertamento, ha suggerito di non porre a carico degli organi deputati alla contestazione un onere analogo a quello previsto in caso di infrazioni rilevanti solo sul piano amministrativo e sanzionate solo pecuniariamente. Né tale scelta legislativa presta il idrico a dubbi di illegittimità costituzionale, avuto riguardo alla obiettiva diversità delle infrazioni di cui si tratta e tenuto conto che il diritto di difesa del preteso trasgressore è pienamente tutelato dalla necessità della contestazione della infrazione, ancorché non necessariamente immediata, e della possibilità dello stesso di esperire contro il provvedimento sanzionatorio i rimedi giurisdizionali previsti dalla legge. Cass. Sez. 1, Sent. 30 maggio 2005, n. 11367 . In conclusione il motivo e, conseguentemente, il ricorso vanno accolti. 2. Per effetto del suddetto accoglimento l'impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altro Giudice affinchè la controversie venga decisa conformemente ai principi innanzi enunciati. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Rimini in diversa composizione.