La maggiorazione semestrale per il ritardo si applica dal momento in cui la sanzione amministrativa è esigibile

Alle sanzioni amministrative è applicabile la maggiorazione del 10 per cento per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione stessa era esigibile.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 4554/18, depositata il 27 febbraio. Il caso. Il Tribunale di La Spezia, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione all’ingiunzione di pagamento, proposta dalla parte nei cui confronti veniva irrogata una sanzione amministrativa, ritenendola legittima anche sotto il profilo delle maggiorazioni applicate. Avverso la decisione del Tribunale la parte sanzionata ricorre per cassazione denunciando l’illegittimità della maggiorazione applicata. Le maggiorazioni. Il Supremo Collegio sottolinea che, secondo quanto previsto dalla l. n. 689/1981 Legge di depenalizzazione e coerentemente alla giurisprudenza della medesima Corte, si applica la maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all’esattore, previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento . Del resto, sottolinea la Suprema Corte, anche la Corte Costituzionale ha avuto modo di qualificare tale sanzione non risarcitoria o corrispettiva ma aggiuntiva dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata , precisando che la sanzione in esame nasce al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale . La Corte dunque rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 21 settembre 2017 – 27 febbraio 2018, n. 4554 Presidente Manna – Relatore Correnti Fatto e diritto P.A. propone ricorso per cassazione contro il Comune di La Spezia e Spezia risorse spa, che non svolgono difese, avverso la sentenza del tribunale della Spezia che, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione ad ingiunzione di pagamento ritenuta legittima anche in ordine alle maggiorazioni. Parte ricorrente denunzia 1 violazione di norme di diritto in relazione alla carenza di potere del concessionario in tema di violazione del cds e di applicazione delle maggiorazioni e presenta memoria fuori termine con istanza di rimessione alla pubblica udienza, che non può essere accolta. Sul primo punto la sentenza impugnata ha richiamato Cass. 9.4.2010 n. 8460 che ha eliminato qualsiasi dubbio sulla legittimità della procedura di riscossione e, sul secondo, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte in tema di maggiorazioni. Dopo un iniziale indirizzo in senso diverso Cass. 16.2.2007 n. 3701 la successiva giurisprudenza di questa Corte Cass. 22.10.2007 n. 22100 ex multis e, di recente Cass. 1.2.2016 n. 1884 è nel senso della applicazione anche alla fattispecie della maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere da quello in cui la sanzione era esigibile, e ciò sino a quando il ruolo non venga trasmesso all’esattore, previsione compatibile con un sistema afflittivo di carattere sanzionatorio in caso di ulteriore ritardo nel pagamento e col chiaro disposto dell’art. 27 della legge 689/1981 che, in caso di ritardo nel pagamento, prevede la maggiorazione di un decimo per ogni semestre. Del resto Corte Cost 14.7.1999 n. 308 - ord. - ha qualificato tale sanzione non risarcitoria o corrispettiva ma aggiuntiva dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, decisione richiamata espressamente da Consiglio di Stato 4.12.2007. In particolare i Giudici della Consulta hanno precisato trattarsi di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale escludendo, stante la diversità di presupposto e di finalità delle discipline menzionate, l’omogeneità dei termini di raffronto, necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparità di trattamento rilevante ai sensi dell’art. 3, primo comma, Cost. Il Consiglio di Stato, richiamando detta decisione, ha valorizzato il momento della esigibilità della sanzione. Donde il rigetto del ricorso, condividendosi la proposta del relatore. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/20002 per il versamento dell’ulteriore contributo Ndr testo originale non comprensibile .