Il dirigente della filiale della banca è un institore della stessa

E può dunque legittimamente ricevere la notifica di atti processuali relativi a vicende accadute in quella filiale.

Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4503/18, depositata il 26 febbraio. Il caso. La pronuncia in oggetto origina dall’azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall. proposta dal Fallimento di una S.r.l. nei confronti di una Banca per rimesse di natura solutoria effettuate sui conti correnti della società nei 12 mesi precedenti la dichiarazione di fallimento. Il Tribunale rilevava la nullità della notificazione della citazione e, dopo averne risposto la rinnovazione, accoglieva l’eccezione della Banca relativa all’inesistenza della notificazione e alla prescrizione del diritto. La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello in termini di nullità della notificazione poiché eseguita presso una filiale della Banca a mani dell’atto alla ricezione e non presso la sede legale a mani del legale rappresentante. Notifica presso la filiale di una banca. Il Fallimento ricorre per la cassazione della pronuncia dolendosi per l’erroneità della pronuncia in quanto la notifica aveva comunque raggiunto il suo scopo in quanto le vicende oggetto del procedimento si erano verificate nella filiale presso cui la notifica era stata effettuata. La posizione del dirigente di filiale. Il Collegio accoglie la censura e ritiene valida la notifica dell’atto di citazione a giudizio richiamando il principio secondo cui il dirigente della filiale o succursale di un istituto bancario è un institore della banca ex art. 2203 c.c Egli è dunque legittimato ad agire o resistere in giudizio per conto della banca stessa, con riferimento alle controversie relative atti compiuti in quella filiale. I relativi atti processuali ben possono dunque essere notificati presso tale filiale o succursale. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la pronuncia con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 22 novembre 2017 – 26 febbraio 2018, numero 4503 Presidente Ambrosio – Relatore Di Virgilio Fatto e diritto Rilevato che Il Fallimento omissis s.r.l. agiva nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro, ex articolo 67, 2 comma legge fall., per la revocatoria delle rimesse per complessive lire 462.993.181, aventi natura solutoria, effettuate sui conti correnti della società intrattenuti con la convenuta nell’anno anteriore al fallimento. Alla prima udienza, il Tribunale, rilevata la nullità della notificazione della citazione, ne disponeva la rinnovazione, eseguita la quale, si costituiva la Banca Nazionale del Lavoro, eccependo l’inesistenza della notificazione, la prescrizione del diritto alla data della rinnovazione e la nullità della citazione, per la violazione dell’articolo 163, nnumero 3 e 4 cod.proc.civ., e nel merito contestava la fondatezza della domanda. Il Tribunale, con sentenza depositata il 3/7/06, dichiarava la prescrizione del diritto e regolava le spese secondo il principio della soccombenza. La Corte d’appello, con sentenza dep. il 16/2/2011, ha respinto l’appello della Curatela, condannandola alle spese. In particolare, la Corte del merito ha ritenuto nulla, e non inesistente, la notifica eseguita presso la filiale di Palermo della Banca a mani dell’addetto alla ricezione e non già presso la sede legale di Roma a mani del legale rappresentante ha escluso che potesse ritenersi il raggiungimento dello scopo, essendo l’atto divenuto conoscibile dal destinatario, e ha quindi concluso per la prescrizione dell’azione revocatoria, atteso che l’efficacia interruttiva della prescrizione non si era determinata a far data dalla notifica nulla, e che, a fronte della dichiarazione di fallimento del 4/2/1994, la rinnovazione della notificazione era avvenuta il 17/6/1999. Ricorre il Fallimento, sulla base di tre motivi. La Banca Nazionale del Lavoro non ha svolto difese. Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il Fallimento ha depositato la memoria, ex articolo 380 bis.1. cod.proc.civ. Considerato che Col primo motivo, il Fallimento denuncia i vizi ex articolo 360 nnumero 3 e 5 cod.proc.civ., sostenendo l’erroneità della pronuncia impugnata per avere ritenuto la nullità della notifica eseguita presso la filiale di Palermo che aveva raggiunto lo scopo, visto che quello era il luogo in cui concretamente si era svolta l’attività amministrativa e di direzione della banca, e si erano svolte le vicende attuative del rapporto. Col secondo, si duole dei vizi 360 nnumero 3 e 5 cod.proc.civ., sostenendo la sanatoria ex tunc della rinnovazione della notificazione nulla ex articolo 291 cod.proc.civ. e quindi l’idoneità della citazione ad interrompere il termine di prescrizione. Il primo motivo è fondato. È da ritenersi la validità della notifica dell’atto di citazione di primo grado, come eseguita presso la filiale della Banca a mani dell’addetto alla ricezione. Va resa a riguardo applicazione del principio,secondo cui il dirigente della filiale o succursale di un istituto bancario è un institore della banca, ai sensi dell’articolo 2203 cod. civ. ne consegue, per un verso, che egli è legittimato ad agire o resistere in giudizio per conto dell’impresa preponente, con riferimento alle controversie concernenti gli atti compiuti nella filiale e, per altro verso, che gli atti processuali concernenti le suddette controversie sono legittimamente notificati presso la filiale o succursale così la pronuncia numero 20425 del 25/07/2008 . Ed ancora più precisamente, la pronuncia numero 8976 del 19/04/2011 ha affermato che l’attività posta in essere dalle filiali o succursali di una banca, in quanto prive di personalità giuridica, così come indicato nella Direttiva CEE numero 780 del 12 dicembre 1977 ed espressamente ribadito dall’articolo 1, lett. e del d.lgs. 1 settembre 1993, numero 385, deve essere imputata all’istituto di credito di cui costituiscono un’emanazione periferica, non essendo tali stabilimenti sottratti al regime generale delle sedi secondarie delle imprese operanti in forma societaria ai dirigenti preposti a tali filiali e succursali, peraltro, è, di regola, riconosciuta la qualità di institore, ai sensi dell’articolo 2203 cod. civ., dalla quale deriva la loro legittimazione attiva e passiva in giudizio in nome della banca preponente con imputazione a quest’ultima dell’attività giudiziaria da essi svolta in senso conforme, la pronuncia 1365/2016 . Resta assorbito il secondo motivo. Va pertanto accolto il ricorso e va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato, ed a cui si rimette anche la decisione sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.