Rimedi acceleratori del procedimento e proponibilità della domanda di equa riparazione

L’istanza di accelerazione del processo, prevista dall’art. dell’art. 2, comma 12-quinquies, lett. e , l. n. 89/2001 introdotto dal d.l. n. 83/2012,convertito in l. n. 134/2012 quale condizione per il riconoscimento dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, non trova applicazione con riferimento ai procedimenti pendenti che alla data di entrata in vigore della l. n. 134/2012 avessero già superato la ragionevole durata.

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3860/18, depositata il 16 febbraio. La vicenda. La Corte d’Appello di Roma veniva adita per la richiesta di equa riparazione per irragionevole durata di un procedimento penale instaurato a carico dell’istante nel 1985 e conclusosi con la dichiarazione di prescrizione dei reati nel 2014. Proprio l’intervenuta prescrizione del reato fondava il rigetto dell’istanza in quanto tale sviluppo processuale, secondo il Consigliere delegato della Corte adita, aveva giovato all’imputato che quindi non poteva dolersi della durata irragionevole del processo penale . L’istante proponeva opposizione e la Corte d’Appello, in composizione collegiale, l’accoglieva. Il Ministero della Giustizia ricorre dunque in Cassazione. Istanza di accelerazione. Il Collegio, analizzando la censura con la quale viene dedotta la violazione dell’art. 2, comma 12- quinquies , lett. e , l. n. 89/2001 introdotto dal d.l. n. 83/2012,convertito in l. n. 134/2012 ricorda che l’esclusione dell’indennizzo per il caso in cui l’imputato non abbia depositato istanza di accelerazione del processo penale nei 30 giorni successivi al superamento dei termini di cui all’art. 2- bis , si applica ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto art. 55, comma 2 . La Corte sottolinea inoltre l’assenza di una disciplina transitoria che preveda espressamente l’applicabilità della causa di esclusione dal diritto all’equa riparazione per i procedimenti pendenti che alla data di entrata in vigore della l. n. 134/2012 11 settembre 2012 avessero superato la ragionevole durata, come nel caso di specie. La norma risponde infatti ad una ratio di prevenzione”, confermata anche dal legislatore con l’intervento del 2015 l. n. 208/2015 con il quale ha trasformato l’istanza di accelerazione in un rimedio preventivo abrogando l’art. 2, comma 2- quinquies , lett. e ed introducendo l’art. 1- bis , comma 2 . L’istituto in parola può dunque esplicare la sua funzione acceleratoria solo se il termine non è ancora maturato oppure sia decorso da appena 30 giorni poiché in tal modo la presentazione dell’istanza potrebbe essere lo stimolo per assicurare una sollecita definizione del giudizio, impedendo quindi il verificarsi del pregiudizio da durata irragionevole del processo . In conclusione la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 19 dicembre 2017 – 16 febbraio 2018, n. 3860 Presidente Petitti – Relatore Criscuolo Ragioni in fatto ed in diritto Con ricorso depositato dinanzi alla Corte d’appello di Roma il ricorrente chiedeva la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per l’irragionevole durata del procedimento penale, in relazione al periodo dal 16/10/1985, allorquando era stato iniziato il dibattimento penale dinanzi al Tribunale di Napoli, sino alla data del 27/10/2014 quando era intervenuta, all’esito di un lungo procedimento che aveva visto ben due sentenze di annullamento da parte della Corte di Cassazione, la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che accertava la prescrizione dei reati contestati al N. . Con decreto del 10/09/2015 il Consigliere delegato della Corte d’Appello rigettava la domanda ritenendo che l’intervenuta estinzione dei reati per prescrizione aveva giovato all’imputato che quindi non poteva dolersi della durata irragionevole del processo penale. Avverso tale provvedimento proponeva opposizione il ricorrente e, nella resistenza del Ministero che invocava l’applicabilità della previsione di cui all’art. 2 co. 2 quinquies lett. e della legge n. 89/2001, la Corte di Appello in composizione collegiale, con decreto del 26/9/2016, accoglieva l’opposizione. Riteneva, infatti, che era fondata la deduzione dell’opponente secondo cui l’indennizzo di cui alla legge n. 89/2001 non può essere escluso per il semplice fatto del ritardo della definizione del processo penale, che abbia determinato altresì l’estinzione del reato addebitato. Pertanto, in assenza di prova circa l’esistenza di rinvii disposti nel giudizio presupposto su istanza della parte, e tenuto conto del termine di durata inteso come ragionevole da parte della legge, il ritardo nella definizione della vicenda giudiziaria che aveva visto coinvolto il N. era di anni 25, mesi 6 e giorni 16, dovendosi quindi riconoscere un indennizzo pari ad Euro 19.500,00 in misura corrispondente ad Euro 750,00 per ogni anno di ritardo . Per la cassazione di questo decreto il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso affidato a due motivi. L’intimato ha resistito con controricorso. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 co. 2 quinquies lett. e della legge n. 89/2001, nonché dell’art. 112 c.p.c., evidenziandosi che, nel costituirsi nel giudizio di opposizione, il ricorrente aveva eccepito l’applicabilità alla fattispecie della previsione che impone all’interessato la presentazione dell’istanza di accelerazione a pena di esclusione del diritto all’indennizzo, ma che su tale eccezione la Corte d’Appello non si è pronunziata. Il motivo deve ritenersi infondato, dovendosi a tal fine osservare che nello svolgimento del processo il decreto aveva dato atto della proposizione dell’eccezione de qua. Successivamente ha poi provveduto alla disamina nel merito della pretesa indennitaria, determinando il quantum dovuto in favore del N. , sicché a fronte di tale motivazione deve reputarsi che l’eccezione in esame sia stata quanto meno implicitamente disattesa. Occorre quindi fare richiamo alla giurisprudenza di questa Corte per la quale cfr. Cass. Sez. 2, 4 ottobre 2011, n. 20311 Cass. Sez. 1, 20 settembre 2013, n. 21612 , ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa ovvero dell’eccezione fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia. La disamina nel merito della domanda azionata implica come detto, una, quanto meno implicita, reiezione dell’eccezione formulata dal Ministero, la quale, attesa la sua portata preclusiva dell’accoglimento della richiesta indennitaria, risulta del tutto incompatibile con il contenuto della decisione adottata. Il secondo motivo di ricorso denunzia invece la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 co. 12 quinquies lett. e della legge n. 89/2001, assumendosi che la previsione in esame sarebbe applicabile anche alla fattispecie posto che il ricorso è stato depositato in epoca successiva all’entrata in vigore della norma. Anche tale motivo è infondato e pertanto deve essere rigettato. Ai sensi dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera e , della legge n. 89 del 2001, come introdotto dall’art. 55 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, Non è riconosciuto alcun indennizzo e quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini cui all’articolo 2-bis . La disposizione de qua, in forza del medesimo art. 55, comma 2, si applica ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto , e postula che l’istanza di accelerazione venga presentata nel procedimento penale allorquando questo abbia appena superato la durata ragionevole stabilita dall’art. 2. Successivamente, con la legge n. 208 del 2015, in vigore dal 1 gennaio 2016, il legislatore ha modificato la disciplina dell’equa riparazione, introducendo l’istituto dei rimedi preventivi quale condizione per la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione art. 1-bis, comma 2, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla citata legge n. 208 del 2015 , ha abrogato l’art. 2, comma 2-quinquies, lettera e , prevedendo che l’imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015 , ma deve escludersi che la novella del 2015 sia applicabile alla vicenda in esame. Ed, invero alla luce di quanto previsto dall’art. 6 co. 2 bis della legge n. 89/2001, sempre come modificato dalla legge n. 208/2015, che prevede che Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all’articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell’articolo 2 , non è possibile invocare le conseguenze derivanti dal mancato esperimento dei rimedi preventivi. Tornando quindi alla previsione di cui all’art. 2 co. 2 quinquies lett. e nella formulazione scaturente dalla novella del 2012, ritiene la Corte che la stessa non sia applicabile ratione temporis alla fattispecie, in quanto nessuna disposizione transitoria prevede espressamente la sua applicabilità nei procedimenti pendenti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 134 del 2012 11 settembre 2012 , abbiano superato la ragionevole durata. Né appare possibile assimilare l’istanza de qua alla diversa ipotesi della istanza di prelievo nel procedimento amministrativo, in quanto è sufficiente rilevare che, la formulazione dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, modificata nel 2010 ad opera dell’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010 poi oggetto di correzione ad opera del d.lgs. n. 195 del 2011 , prevede esplicitamente che La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell’art. 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione , sicché appare evidentemente preclusa la possibilità di una equiparazione delle due discipline, l’una, propria del giudizio amministrativo, esistente sin dal 1907 l’altra, introdotta nel 2012, e prevista per il solo processo penale, finalizzata unicamente ad introdurre una condizione per poter ottenere l’equa riparazione per il caso in cui il procedimento penale si sia irragionevolmente protratto. Osta alla possibilità di applicare l’art. 2-quinquies, lettera e ai procedimenti pendenti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 134 del 2012, avessero già superato la ragionevole durata, l’ulteriore considerazione secondo cui il termine per la presentazione della istanza sarebbe decorso, per tali giudizi, non dal superamento della durata ragionevole, ma dalla entrata in vigore della legge di conversione, con evidente mutamento dei presupposti applicativi della disposizione stessa. Peraltro se la norma introdotta nel 2012, come sostanzialmente confermato anche dalla novella del 2015, laddove l’istanza di accelerazione è stata trasformata in un rimedio preventivo, assegna alla istanza de qua una funzione acceleratoria, tale finalità ha una sua ragione d’essere solo nel caso in cui il termine non sia ancora maturato ovvero sia decorso da appena trenta giorni poiché in tal modo la presentazione dell’istanza potrebbe essere lo stimolo per assicurare una sollecita definizione del giudizio, impedendo quindi il verificarsi del pregiudizio da durata irragionevole del processo. La norma quindi conserva una sua logica se interpretata in un’ottica di prevenzione del danno, intesa cioè quale strumento in grado di impedire una dilatazione del processo, il cui omesso utilizzo implica la perdita del diritto all’indennizzo. Effetti totalmente distorsivi avrebbe la sua estensione al diverso caso in cui, già alla data di entrata in vigore della legge del 2012, sia decorso il termine di cui all’art. 2. In tal caso il pregiudizio derivante dalla durata eccessiva del giudizio si è già radicato nel patrimonio o comunque si è manifestato nei suoi effetti nei confronti della parte del processo, e quindi la mancata presentazione della istanza di accelerazione non potrebbe incidere anche sul danno già maturato. Alla parte verrebbe quindi imputata un’inerzia per una condotta che prima della riforma non era esigibile, mancando nell’ordinamento processuale penale una specifica disciplina dell’istanza di accelerazione così come configurata dal legislatore. D’altronde le varie ipotesi di cui all’art. 2 co. 2 quinquies vanno a sanzionare condotte colpevoli della parte, o per essere ab origine connotate da un abuso del processo, ovvero per avere successivamente consentito di abusare dello strumento processuale. In tale prospettiva l’inerzia deve connotarsi per una colpevolezza del ricorrente, e conforta tale esegesi la previsione di chiusura di cui alla lett. f dell’art. 2 co. 2 quinquies, che sanziona le condotte abusive che abbiano determinato una dilatazione dei tempi del processo. Il ricorso va quindi rigettato, dandosi continuità a quanto in precedenza già affermato da questa Corte cfr. Cass. n. 26627/2016 Cass. n. 23448/2016 . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione agli avvocati Gennaro Maria Amoruso e Francesco Marascio, dichiaratisi anticipatari. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.147,50, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge, con attribuzione agli avvocati antistatari G.M.A. e F.M