L’accertamento del nesso di pregiudizialità tecnica ai fini della sospensione necessaria del processo

La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. può essere disposta quando la decisione dipenda dall’esito di altra causa, la quale abbia portata pregiudiziale in senso stretto ovvero vincolante, con effetto di giudicato, nell’ambito della causa pregiudicata.

Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3299/18, depositata il 12 febbraio. La vicenda. L’attore, dopo aver accettato con beneficio di inventario l’eredità del padre, aveva adito il Tribunale di Roma per sentire condannare altri parenti, oltre al procuratore generale del de cuius , alla restituzione delle somme prelevate dai conti di quest’ultimo. I convenuti invocano la sospensione necessaria del procedimento ex art. 295 c.p.c. per la pendenza di un procedimento penale. Il Tribunale ha accolto l’eccezione e ha disposto la sospensione del procedimento per pregiudizialità. L’erede impugna la decisione in Cassazione. Nesso di pregiudizialità tecnica. Il Collegio coglie l’occasione per ribadire il consolidato principio secondo cui la sospensione necessaria del processo può essere disposta quando la decisione dipenda dall’esito di altra causa, la quale abbia portata pregiudiziale in senso stretto ovvero vincolante, con effetto di giudicato, nell’ambito della causa pregiudicata. Tale situazione si concretizza qualora la situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo - o comunque fondante - di altra situazione sostanziale oggetto del diverso giudizio, con la conseguente necessità di garantire uniformità di giudicati essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum ” del processo pregiudicato . Tornando alla vicenda, la Corte sottolinea che, essendo l’azione civile stata proposta precedentemente all’esercizio di quella penale, da parte del GIP, non sussiste alcuna delle ipotesi di cui all’art. 75 c.p.p. Rapporti tra azione civile e azione penale con il quale il legislatore ha voluto espressamente indicare i casi di pregiudizialità penale. Ne consegue che i fatti materiali oggetto di accertamento nel giudizio penale e i fatti costitutivi del diritto fatto valere nel giudizio civile, non sono legati da una generica influenza ma da un vero e proprio nesso di pregiudizialità tecnica tale per cui il fatto-reato viene ad investire direttamente uno o più degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica oggetto del giudizio civile [] in modo che la sentenza pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile . In conclusione, la Corte non avendo ilo giudice penale fornito una adeguata argomentazione sulle ragioni per cui debba ravvisarsi un nesso di pregiudizialità tecnica, annulla il provvedimento sospensivo e dispone la prosecuzione del giudizio di merito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 29 novembre 2017 – 12 febbraio 2018, n. 3299 Presidente Armano – Relatore Olivieri Fatto e diritto Premesso che C.M.C. , avendo accettato con beneficio d’inventario, in qualità di successore legittimo, la eredità devoluta dal padre Co. , ha convenuto in giudizio vanti il Tribunale Ordinario di Roma, S.C.D. , quale procuratore generale del de cuius, i parenti C.C. e L.M.V. , nonché Sa.Lu. -i quali tutti risultavano aver disposto delle disponibilità giacenti sui conti bancari già in titolo al padre e trasferite poi su conti cointestati od intestati esclusivamente ai predetti, nonché il S.C. n.q. avendo anche alienato anche beni immobili di proprietà del de cuius incassando il corrispettivo per sentirli condannare alla restituzione delle somme prelevate da tali conti e delle quali si erano appropriati in assenza di legittimo titolo attributivo si sono costituti tutti i convenuti e la Sartori, tra l’altro, ha allegato che era pendente procedimento penale iscritto al RG n. 47517/2012 in relazione al quale il PM aveva richiesto l’archiviazione cui l’attore si era opposto, instando per la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nelle more del giudizio il Giudice delle indagini preliminari, rigettava la richiesta di archiviazione fissando la udienza per la prosecuzione del procedimento penale ex art. 409 c.p.p prodotti nel giudizio civile gli atti del procedimento penale, il Tribunale con ordinanza riservata emessa in data 1.12.2016 viste le risultanze della documentazione prodotta relativa al giudizio penale pendente e ritenuti sussistenti i presupposti , ha disposto la sospensione necessaria per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c il provvedimento è stato impugnato da C.M.C. con ricorso notificato in data 28.12.2016, a mezzo posta, presso i procuratori domiciliataci, a S.C. , Sa.Lu. , L.M.V. e C.C. non hanno spiegato difese gli intimati il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte, instando per l’accoglimento del ricorso il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto che costituisce principio consolidato di questa Corte che la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell’art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall’esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all’interno della causa pregiudicata, ipotesi che si verifica qualora una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo, o comunque un elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale oggetto del distinto giudizio, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato cfr. Corte Cass. I sez. 26.5.1999 n. 5083 id. Sez. 6 3, Ordinanza n. 26469 del 09/12/2011 id. Sez. 6 5, Ordinanza n. 1865 del 08/02/2012 id. Sez. 5, Sentenza n. 21396 del 30/11/2012 id. Sez. 6 1, Ordinanza n. 21794 del 24/09/2013 che il Legislatore processuale, abolendo la pregiudizialità penale automatica già prevista dall’art. 3 commi 2 e 4 c.p. ante riforma 1988 la norma imponeva la sospensione del giudizio civile laddove la cognizione del reato poteva influire sulla decisione della controversia civile , limitando i casi di pregiudizialità penale alle sole ipotesi disciplinate dall’art. 75, comma 3, c.p.p. e dall’art. 211 disp. att. c.p.p., ed introducendo la sindacabilità mediante regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. dei provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell’art. 295 c.p.c. modifiche introdotte con la legge n. 353/1990 , ha riguardato negativamente il fenomeno del temporaneo arresto del processo civile, disfavore che ha trovato ulteriore conferma nel novellato art. 111 Cost. che stabilisce il principio della ragionevole durata del processo cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 14670 del 01/10/2003 id. Sez. 6 3, Ordinanza n. 23906 del 25/11/2010 che, pertanto, non ricorrendo nel caso di specie alcuna delle ipotesi previste dall’art. 75 c.p.p. azione proposta in sede civile nei confronti dello stesso soggetto imputato del reato, dopo che si è perfezionato la costituzione di parte civile nel giudizio penale sentenza penale pronunciata in primo grado , essendo stata esercitata l’azione penale, nel 2016, su impulso del GIP successivamente al giudizio civile di condanna iniziato con atto di citazione notificato in data 27.2.2014 , ed anche ad attribuire alla disposizione dell’art. 295 c.p.c. un effetto espansivo esterno, ricollegando tale norma alla previsione dell’art. 211 disp. att. c.p.p., secondo cui si fa luogo a sospensione del giudizio civile sempre che sia già stata esercitata l’azione penale se il processo penale può dar luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell’altro processo ex artt. 651, 652 e 654 c.p.p. , osserva il Collegio che per giurisprudenza consolidata di questa Corte la sospensione necessaria del processo, ove non imposta da specifiche disposizioni di legge, ha per fondamento non solo l’indispensabilità logica dell’antecedente avente carattere pregiudiziale, ma anche l’indispensabilità giuridica, nel senso che l’antecedente logico venga postulato con efficacia di giudicato, per evitare un possibile conflitto tra giudicati. Tale è lo scopo della norma di cui all’articolo 295 codice procedura civile, che può trovare applicazione solo quando, in altro giudizio, deve essere decisa, con efficacia di giudicato, una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico e non quando sussista solo una questione pregiudiziale in senso logico cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 13682 del 05/11/2001 con riferimento a pregiudizialità penale- id. Sez. U, Ordinanza n. 14060 del 26/07/2004 id. Sez. 2, Ordinanza n. 9901 del 28/04/2006 in relazione a pregiudizialità civile- che pertanto tra i fatti materiali oggetto di accertamento nel giudizio penale ed i fatti costitutivi del diritto fatto valere nel giudizio civile, deve ravvisarsi non più una generica influenza od una mera dipendenza logica ma deve esistere un nesso di pregiudizialità tecnica tale per cui il fatto-reato viene ad investire direttamente uno o più degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica oggetto del giudizio civile non rileva quindi la eventuale coincidenza dei fatti materiali ma occorre che l’effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale in modo che la sentenza pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile ex art. 651, 652, o 654 c.p.p. cfr. Corte cass. Sez. 1, Ordinanza n. 27787 del 16/12/2005 id. Sez. 3, Ordinanza n. 15641 del 03/07/2009 id. Sez. 6 1, Ordinanza n. 25822 del 21/12/2010 id. Sez. 6 2, Ordinanza n. 313 del 13/01/2015 id. Sez. 6 3, Ordinanza n. 7617 del 23/03/2017 che, nella specie, la ordinanza del Giudice è motivata in modo assertivo e non enuclea le ragioni per le quali, dagli atti del processo penale prodotti in giudizio, debba ravvisarsi il nesso di pregiudizialità tecnica tra l’accertamento compiuto in sede penale ed i fatti costitutivi della domanda di condanna alla restituzione delle somme indebitamente prelevate dai conti bancari intestati al de cuius o trasferite su conti intestati ad altri soggetti od ancora rivenienti dalla alienazione di diritti su beni immobili di proprietà del de cuius, sicché il provvedimento sospensivo è illegittimo. P.Q.M. accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio avanti il Tribunale Ordinario di Roma. Spese rimesse.