L’intervento in una procedura già esistente non deve essere preceduto dalla notifica del precetto o della cartella di pagamento

In tema di espropriazione forzata, presupposto dell’intervento dei creditori nella procedura è l’esistenza di un titolo esecutivo, non la notificazione di esso né l’intimazione di un precetto.

Ne consegue che è destituita di fondamento l’opposizione proposta dal debitore esecutato avverso l’intervento spiegato dall’agente di riscossione, in una procedura già esistente, non preceduta dalla notifica della cartella di pagamento Corte di Cassazione n. 3021/18, depositata l'8 febbraio . La fattispecie. Nel caso in esame l’esecutato aveva formulato opposizione agli atti esecutivi avverso l’intervento opposizione al Tribunale. A suffragio delle proprie domande l’esecutato affermava la nullità della notifica delle cartelle di pagamento. La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, asseriva che il soggetto interessato era comunque venuto a conoscenza delle cartelle di pagamento e, comunque, tale vizio avrebbe dovuto essere dedotto avanti alla Commissione Tributaria e non al Giudice ordinario. La cartella di pagamento. A dire della Corte la cartella di pagamento non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte che reca l’indicazione degli elementi identificativi della pretesa risultanti dal ruolo. La notifica della cartella di pagamento assolve le funzione che, nel procedimento di espropriazione forzata, sono svolte dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 479 codice di rito e del precetto. L’intervento in una procedura esistente. La notifica della cartella di pagamento costituisce un atto prodromico e indefettibile unicamente nell’ipotesi di promozione della procedura esecutiva e non è necessaria nell’ipotesi di intervento in altra già radicata. Tale conclusione, d’altronde, trova conferma nell’art. 499 c.p.c. il quale non opera alcun richiamo alla doverosità di compiere atti prodromici. D’altronde l’atto prodromico precetto o cartella di pagamento assolve la funzione di consentire al debitore di evitare gli effetti limitativi dell’azione esecutiva e di porre in essere rimedi oppositivi qualora ne abbia diritto tali funzioni sono del tutto inconferenti con l’intervento essendo già in essere una azione esecutiva.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 12 luglio 2017 – 8 febbraio 2018, n. 3021 Presidente Chiarini – Relatore Rossi Fatti di causa D.G. , debitore esecutato nella procedura di espropriazione immobiliare in suo danno promossa dalla società Saipem S.p.A. ed iscritta al R.G.Es. 1133/05 del Tribunale di Milano, propose opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi avverso l’atto di intervento nella procedura depositato il 7 giugno 2006 da Equitalia Nord S.p.A. già Esatri S.p.A. per la soddisfazione di un credito di natura tributaria. A suffragio dell’opposizione, dedusse la irregolarità formale del ricorso per intervento per omessa o incerta indicazione del titolo di credito nonché l’inesistenza del credito azionato per inesistenza o nullità della notifica delle cartelle di pagamento causalmente ascritte ad omesso versamento delle imposte su redditi da capitale per l’annualità 1993, in quanto irritualmente eseguite ai sensi dell’articolo 60, comma 1, lett. e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, modalità che aveva impedito all’opponente di venire a conoscenza dell’esistenza della pretesa creditoria prima dell’esperimento dell’atto di intervento. L’adito Tribunale di Milano rigettò l’opposizione, decisione che è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 3416/2014 del 26 settembre 2014. Per quanto ancora controverso, la Corte meneghina ha rilevato che dagli elementi istruttori acquisiti era dimostrato come l’opponente avesse avuto contezza delle notifica delle cartelle esattoriali dall’aprile 2006, epoca anteriore al ricorso per intervento versandosi in tema di crediti tributari, il presunto vizio di notifica avrebbe dovuto essere censurato innanzi le commissioni tributarie e la possibilità di impugnazione in detta sede delle cartelle di pagamento quali atti presupposti non notificati o irritualmente notificati impediva la proponibilità innanzi al giudice ordinario della opposizione per contestare la validità della notificazione del titolo esecutivo. Ricorre per cassazione D.G. , affidandosi a due motivi, illustrati da memoria resiste, con controricorso, Equitalia Nord S.p.A Alcuna attività difensiva ha svolto l’altra parte intimata, Saipem S.p.A Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, per violazione degli artt. 2, 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’articolo 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ., si censura la pronuncia gravata nella parte in cui ha ritenuto l’esperibilità di ricorso innanzi il giudice tributario avverso gli avvisi di accertamento anche in assenza di notificazione dell’atto impugnabile e la conseguente preclusione della possibilità di impugnare le cartelle esattoriali poste da Equitalia a fondamento dell’intervento in sede di opposizione all’esecuzione . Assume il ricorrente che il termine stabilito a pena di decadenza per proporre ricorsi in sede tributaria decorre dalla notificazione dell’atto viziato e ne postula dunque, in maniera indefettibile, l’avvenuta effettuazione, non surrogabile da differenti forme di conoscenza dell’atto, aliunde acquisite omessa la notificazione degli avvisi di accertamento, doveva ritenersi consentito dedurre siffatta circostanza in sede di opposizione all’intervento spiegato dall’agente della riscossione quale ragione di nullità delle cartelle esattoriali costituenti il titolo esecutivo legittimante l’intervento . 1.1. La complessa doglianza così riassunta non merita adesione. Essa, in primo luogo, muove da una non attenta lettura del percorso argomentativo seguito nell’impugnata sentenza. Invero, la Corte territoriale ha ritenuto la esperibilità della impugnazione in ambito tributario delle cartelle di pagamento non già - come invece dedotto dall’impugnante - dei prodromici avvisi di pagamento nei sessanta giorni dalla accertata conoscenza di esse anche al fine di far valere la omessa o irrituale notifica degli atti presupposti da ciò ha poi inferito la giuridica impossibilità di dedurre la nullità della notificazione delle cartelle stesse per contestare con il rimedio oppositivo codicistico innanzi il giudice ordinario l’intervento dell’agente della riscossione nell’espropriazione cfr. pag. 10 considerata la possibilità di impugnazione dinnanzi alle Commissioni tributarie . della cartella di pagamento . non poteva l’appellante proporre davanti al giudice ordinario un’opposizione riguardante contestazioni in merito alla notificazione di titolo esecutivo . Orbene, questa statuizione è conforme a diritto ma sortisce su una motivazione non corretta, come tale meritevole di correzione ai sensi dell’articolo 384, ultimo comma, del codice di rito. 1.2. Secondo la condivisibile ricostruzione operata dal giudice della nomofilachia, nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il diritto di procedere in executivis dell’agente della riscossione si fonda su un peculiare e caratterizzante titolo esecutivo, rappresentato, a mente dell’articolo 49, comma 1, del citato d.P.R. n. 602 del 1973, dal ruolo, ovvero l’elenco dei debitori predisposto dall’ente creditore e trasmesso all’agente della riscossione, avente natura di titolo di formazione amministrativa, munito ab origine e per espressa volontà di legge, di idoneità esecutiva senza necessità, a tal fine, di alcuna comunicazione o notificazione al debitore. Di siffatto peculiare titolo esecutivo costituisce riproduzione il cd. estratto di ruolo, un documento che, giusta quanto prescritto dall’articolo 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, riporta i dati relativi al soggetto contribuente, alla natura ed entità delle pretese iscritte a ruolo, nonché la descrizione, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, l’ente creditore esso, corredato della dichiarazione di conformità all’originale resa dall’agente della riscossione, integra idonea prova del credito, ai sensi dell’articolo 2718 cod. civ., anche in ordine all’accertamento della giurisdizione del giudice adito expresse, Cass. 09/06/2016, n. 11794 Cass. 29/05/2015, n. 11141-11142 Cass. 05/12/2011, n. 25962 . La cartella di pagamento, invece, non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alle parti che, redatta in conformità al relativo modello ministeriale, reca l’indicazione dei medesimi elementi identificativi della pretesa risultanti dal ruolo, innanzi analiticamente menzionati Cass. 23/06/2015, n. 12888 . Precisamente, nel sistema della riscossione a mezzo ruolo la notificazione della cartella di pagamento assolve uno actu le funzioni che nella espropriazione forzata codicistica sono svolte dalla notificazione del titolo esecutivo ex articolo 479 cod. proc. civ. e dalla notificazione del precetto, risolvendosi, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, nell’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo, così come il precetto contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo da ultimo, Cass. 27/11/2015, n. 24235 in precedenza, Cass., 04/05/2012, n. 6721 . La notificazione della cartella configura, poi, attività prodromica necessaria al pignoramento eseguito in una delle varie modalità stabilite dalla legislazione speciale dall’agente della riscossione in tal senso, univocamente depone il disposto dell’articolo 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, laddove prevede che il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento . La trascritta formulazione letterale della norma offre un indice inequivoco per la corretta delimitazione della funzione della cartella la locuzione procede ad espropriazione , infatti, va intesa in senso proprio e stretto, come riferita unicamente all’atto di promuovimento della procedura di riscossione, nelle differenti tipologie previste in ragione del bene mobile, immobile o credito staggito. La cartella di pagamento costituisce, dunque, atto preliminare indefettibile solo di una delle due possibili declinazioni dell’azione esecutiva condiziona cioè esclusivamente l’effettuazione di un pignoramento da parte dell’agente della riscossione, e non invece l’intervento di questi in procedura espropriativa già intrapresa. 1.3. La conclusione trova conferma nella disciplina dettata dal codice di rito per l’intervento dei creditori nell’espropriazione. L’articolo 499 cod. proc. civ., nel regolare i presupposti dell’intervento e i requisiti di contenuto-forma del modo di esplicarsi di esso, postula, infatti, l’esistenza di un credito assistito da titolo esecutivo con le sole, tassative, eccezioni menzionate dalla stessa norma e ne richiede la specifica indicazione nel ricorso per intervento, ma non opera richiamo alcuno tampoco, in chiave condizionante alla doverosità di pregresse intimazioni ad adempiere. D’altro canto, l’articolo 480 cod. proc. civ. definisce il precetto come l’intimazione di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non minore di dieci giorni . con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata anche qui, si noti, l’uso del verbo procedere , mentre, con speculari e contrapposte disposizioni, i successivi due articoli del codice, nel circoscrivere temporalmente l’idoneità in executivis del precetto, fanno ambedue esclusivo riferimento all’inizio dell’esecuzione articolo 481 il precetto diventa inefficace se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione articolo 482 non si può iniziare l’esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto , momento iniziale che, in ordine alle procedure di espropriazione, l’articolo 491 cod. proc. civ. individua nel pignoramento. Dal punto di vista teleologico, poi, la necessità della prodromica intimazione risponde ad una duplice ratio per un verso, offrire all’intimato debitore la possibilità dell’adempimento spontaneo dell’obbligazione nascente dal titolo, evitando così gli effetti limitativi della disponibilità dei beni correlati al minacciato pignoramento ancora, consentire ed anzi provocare l’esperimento, in via preventiva rispetto all’espropriazione, dei rimedi oppositivi ex articolo 615 o 617 cod. proc. civ. , al fine anche di ottenere provvedimenti di natura cautelare - aventi contenuto lato sensu inibitorio dell’effettuazione del pignoramento, impedendo quindi, per altra strada, l’apposizione del relativo vincolo. Orbene, le descritte funzioni appaiono del tutto inconferenti quando l’azione esecutiva sia svolta dal creditore con le forme dell’intervento per la semplice ma dirimente ragione che, in tal caso, la previa intimazione del precetto mai potrebbe permettere al debitore di elidere la minaccia dell’espropriazione e le incidenze legittimamente deteriori sul potere dispositivo sui beni del suo patrimonio, per essersi queste ultime già verificatesi in conseguenza del precedente pignoramento. In definitiva, il dettato dell’articolo 479 cod. proc. civ., nella parte in cui prescrive che l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva del precetto ha riguardo unicamente all’espropriazione promossa con il pignoramento, non a quella esercitata in via di intervento come, peraltro, ha già avuto modo di precisare - ancorché per incidens - questa Corte, affermando che non è mai previsto però, in linea generale e salve specifiche disposizioni dettate da esigenze particolari, connesse a peculiari necessità pubblicistiche di tutela del debitore in funzione delle attività esercitate e della destinazione del bene staggito, come nel sottosistema delle espropriazioni in danno di pubbliche amministrazioni non economiche Cass. 18 aprile 2012, n. 6067 , che l’intervento debba essere preceduto da precetto così, testualmente, Cass. 11/12/2012, n. 22645 . 1.4. Se dunque l’intervento nell’espropriazione postula l’esistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo costituito, per i crediti fatti valere dall’agente della riscossione, dal ruolo e non la notificazione di esso e l’intimazione di precetto attività accorpate, per i crediti azionati dall’agente della riscossione, nella notificazione della cartella di pagamento , non poteva certo trovare accoglimento l’opposizione proposta dalla parte qui ricorrente, dacché articolata sulla deduzione di vizi di nullità o inesistenza di un atto non necessariamente prodromico all’intervento, ovvero la cartella di pagamento asseritamente inficiata da un’invalidità derivata - per erronea notifica dell’avviso di accertamento, atto impositivo presupposto - e da invalidità propria delle modalità notificatorie della cartella stessa . Nei sensi anzidetti si impone la correzione della motivazione della gravata sentenza e il rigetto del primo motivo di ricorso, sulla scorta del seguente principio di diritto In tema di espropriazione forzata, presupposto dell’intervento dei creditori nella procedura è l’esistenza di un titolo esecutivo costituito dal ruolo, per i crediti azionati dall’agente della riscossione , non la notificazione di esso né la intimazione di un precetto ovvero, per i crediti azionati dall’agente della riscossione, la notificazione della cartella di pagamento , sicché è destituita di fondamento l’opposizione proposta dal debitore esecutato avverso l’intervento spiegato dall’agente della riscossione in una procedura espropriativa ordinaria deducendo vizi di invalidità, propria o derivata, della cartella di pagamento . 2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360, comma 1, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per omesso esame dei motivi di appello aventi ad oggetto a la inesistenza del titolo esecutivo costituito, nella prospettazione del ricorrente, dalla cartella esattoriale per omessa notifica degli avvisi di accertamento b la decadenza dell’agente della riscossione per omessa notifica delle cartelle di pagamento entro i termini perentori sanciti dall’articolo 25 del d.P.R. n. 602 del 1973. La censura, che muove da un palese errore di diritto laddove considera il ruolo atto necessariamente recettizio, che può costituire titolo esecutivo soltanto allorquando venga portato a conoscenza del debitore a mezzo della notifica della cartella di pagamento e che non è immune da contraddittorietà e confusioni concettuali quando assume che il titolo esecutivo in forza del quale il concessionario può procedere ad esecuzione forzata . altro non è che la stessa cartella esattoriale e laddove opera una sovrapposizione, in guisa di parificarne gli effetti, tra vizi della notificazione della cartella di pagamento e vizi della notificazione degli avvisi di accertamento ad essa prodromici , è destituita di fondamento. La impugnata sentenza non ha affatto omesso di statuire sui riportati motivi di appello dei quali, comunque, appare palmare l’infondatezza, alla stregua del principio di diritto enunciato sopra, sub § 1.4. invero, la Corte territoriale ne ha ritenuto la non accoglibilità con argomentazione diffusa quantunque in iure non corretta, e perciò emendata con la presente pronuncia , centrata sul rilievo della possibilità di impugnare innanzi le commissioni tributarie le cartelle di pagamento per ogni vizio in tesi inficiante la stessa menzionando esplicitamente o includendo, in via implicita, le asserite invalidità contestate con le ragioni di gravame dall’appellante . 3. Rigettato il ricorso, la disciplina delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza ex articolo 91 cod. proc. civ., con liquidazione operata alla stregua dei parametri fissati dal D.M. 55/2014, come in dispositivo. Avuto riguardo all’epoca di proposizione del ricorso per cassazione posteriore al 30 gennaio 2013 , la Corte dà atto dell’applicabilità dell’articolo 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 l’improcedibilità del ricorso costituisce il presupposto per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 25.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’articolo 13, 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.