Provvedimento di espulsione: la validità della procura alle liti conferita dallo straniero

Contro il provvedimento di espulsione dello straniero può essere proposto ricorso al Giudice di pace con due modalità conferimento della procura al difensore o rilascio delle procura presso l’autorità consolare del Paese dove sia stato rimpatriato. Di conseguenza la validità della procura alle liti dipende dalla presenza o meno dell’interessato sul territorio nazionale.

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 2864/18, depositata il 6 febbraio. La vicenda. Il Giudice di Pace dichiarava inammissibile il ricorso proprio da un cittadino tunisino contro il provvedimento di espulsione. Secondo il Giudice disponente l’interessato non aveva conferito la procura alla liti al proprio difensore per il tramite del consolato. Avverso la decisione di merito ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero lamentando l’erroneità delle pronuncia perché il conferente l’incarico era presente sul territorio nazionale e non all’estero. Modalità e validità del rilascio della procura. La Suprema Corte di Cassazione, analizzando il caso di specie, si è uniformata al consolidato principio di diritto secondo cui contro il provvedimento di espulsione dello straniero può essere proposto ricorso al giudice di pace, sia conferendo procura al difensore, con autentica sottoscrizione da parte del medesimo, se lo straniero si trovi sul territorio nazionale, sia rilasciando la procura presso l’autorità consolare del Paese dove sia stato rimpatriato . Da ciò consegue, continua il Supremo Collegio, che la nullità della procura sottoscritta dal difensore sussiste solo nel caso sia accertato che al momento del rilascio lo straniero era all’estero . Per queste ragioni la Corte ha osservato che erroneamente il Giudice di merito ha ritenuto necessaria, in ogni caso, la procedura consolare, senza verificare la possibilità che la procura fosse state rilasciata legittimamente al difensore quando ancora lo straniero era presente sul territorio nazionale. In conclusione gli Ermellini hanno accolto il ricorso e cassato la decisione di merito con rinvio al Giudice di Pace in persona di altro giudicante.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 12 gennaio -6 febbraio 2018, numero 2864 Presidente/Relatore Genovese Fatti di causa e ragioni della decisione Il Giudice di Pace di Ragusa, con la ordinanza numero 343 del 2016 pubblicata il 19 dicembre 2016 , ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal sig. M.A. , cittadino tunisino, contro il suo provvedimento di espulsione ed accompagnamento alla frontiera, atteso che egli non avrebbe conferito la procura alle liti al proprio difensore per il tramite del consolato. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il predetto signor sig. M.A. , con atto notificato il 26 gennaio 2017, sulla base di due motivi, con i quali lamenta l’erroneità della decisione perché il conferente l’incarico era presente sul territorio nazionale e non all’estero. Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche. Il ricorso è manifestamente fondato, in relazione ai due mezzi, alla luce del principio di diritto enunciato da questa Corte Sez. 6 - 1, Ordinanza numero 3675 del 2012 e secondo cui Avverso il provvedimento di espulsione emesso ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286, può essere proposto ricorso al giudice di pace, sia conferendo procura al difensore, con autentica delle sottoscrizioni da parte del medesimo, se lo straniero si trovi sul territorio nazionale, sia rilasciando la procura presso l’autorità consolare del Paese dove sia stato rimpatriato la nullità della procura alle liti con sottoscrizione autenticata dal difensore, pertanto, sussiste solo nel caso sia accertato che al momento del rilascio lo straniero era all’estero. Nella specie, è stato cassato il decreto del giudice di pace che ha dichiarato la nullità della procura con sottoscrizione autenticata dal difensore, senza accertare se lo straniero fosse presente nel territorio nazionale, come dallo stesso affermato in quanto detenuto . . Infatti, il primo giudicante ha postulato l’unicità della forma di conferimento dell’incarico defensionale, quella della procedura consolare, senza tener conto e verificare la possibilità che la procura fosse stata, legittimamente, rilasciata dal ricorrente al proprio difensore quando ancora era presente sul territorio nazionale. Il decreto impugnato va, pertanto, cassato con rinvio della causa al Giudice di Pace di Ragusa che, in persona di diverso giudicante, si atterrà al richiamato principio di diritto e provvederà anche sulle spese di questa fase del giudizio. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase del giudizio, al Giudice di Pace di Ragusa in persona di altro giudicante.