La notifica della sentenza può eseguirsi presso la cancelleria se il legale domiciliatario è deceduto

In caso di decesso, nel corso del giudizio d’appello, del legale domiciliatario presso cui la notificazione deve essere eseguita, la notifica della sentenza può avvenire, ai sensi dell’art. 82 r.d. n. 37/1934 Norme integrative e di attuazione sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore , presso la cancelleria della Corte d’Appello adita.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 2814/18, depositata il 6 febbraio. Il caso. La Corte d’Appello di Milano confermava la pronuncia del Giudice di prime cure con cui veniva rigettata la domanda proposta da alcuni investitori volta ad ottenere la declaratoria di nullità dei contratti di compravendita di obbligazioni conclusi nonché, in via subordinata, la responsabilità dell’istituto di credito per violazione di obblighi informativi relativamente alle suddette obbligazioni. Avverso la sentenza della Corte distrettuale gli investitori propongono ricorso per cassazione denunciando la carenza informativa da parte della banca degli strumenti finanziari acquistati. L’istituto di credito resiste con controricorso eccependo la tardività della notificazione del ricorso per cassazione, essendo la sentenza di secondo grado stata notificata presso la cancelleria della Corte d’Appello di Milano, in quanto il difensore di parte ricorrente era deceduto durante le more del giudizio d’appello, ed essendo di conseguenza spirato il termine breve per proporre ricorso. La notifica presso la Corte d’Appello. Il Supremo Collegio, riprendendo i precedenti della medesima Corte nonché gli orientamenti interpretativi legati all’art. 82 r.d. n. 37/1934 Norme integrative e di attuazione sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore , disattende la replica proposta all’eccezione del controricorrente per cui la morte del domiciliatario determinerebbe l’inefficacia dell’elezione di domicilio con conseguente obbligo di notifica al ricorrente in persona al fine di far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Difatti, non trovando applicazione ratione temporis , nel caso di specie, la domiciliazione ex lege prevista nelle ipotesi di cui agli artt. 125 e 366 c.p.c., la Suprema Corte rileva che la notificazione presso il domicilio eletto divenuto inefficace per la sopravvenuta cancellazione o decesso del procuratore domiciliatario non costituisce una condizione necessaria, come erroneamente ritenuto dalla parte ricorrente, al fine di procedere alla notificazione in cancelleria . Dunque, la Corte accoglie l’eccezione preliminare proposta dal controricorrente sancendo la validità ed efficacia della notificazione della sentenza di secondo grado eseguita presso la cancelleria della Corte d’Appello e la conseguente applicabilità del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione . Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 13 ottobre 2017 – 6 febbraio 2018, n. 2814 Presidente Tirelli – Relatore Acierno Fatti di causa e ragioni della decisione La Corte d’Appello di Milano, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato le domande proposte da P.G. , S.L. , B.R.M. e R.G. nei confronti di s.p.a Banca Intesa ed aventi ad oggetto la declaratoria di nullità dei contratti di compravendita delle obbligazioni omissis da essi conclusi, nonché in via subordinata l’affermazione di responsabilità della banca e la conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti per gli investimenti eseguiti e, ulteriormente, la risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli in questione. A sostegno della decisione di rigetto la Corte d’Appello ha affermato 1 Non trova applicazione l’art. 94 del d.lgs. n. 58 del 1998 perché l’operazione conclusa non può essere qualificata come sollecitazione all’investimento cui segue l’obbligo del prospetto informativo non essendovi stata un’offerta al pubblico, indispensabile per integrare tale fattispecie, come precisato anche nel bollettino economico n. omissis della Banca d’Italia. Al riguardo ha precisato la Corte che nella specie non è stato neanche prospettato che le obbligazioni in questione fossero state negoziate e standardizzate a prezzi uniformi, non essendo sufficiente ad integrare tale requisito l’inserimento dei bonds omissis nel paniere titoli. 2 Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione degli obblighi informativi e l’omessa informazione sul conflitto d’interessi è stato osservato che gl’investitori anche se fossero stati a conoscenza delle informazioni contenute nell’offering circular avrebbero concluso lo stesso la negoziazione titoli perché avevano un’elevata propensione al rischio ed erano investitori esperti, tanto più che da tali informazioni non emergeva una situazione di dissesto del gruppo omissis . Tali osservazioni valevano per P. , S. e B. . In ordine a quest’ultimo era stata dedotto anche che la sottoscrizione della clausola nella quale veniva confermato l’intento di dare corso all’operazione ancorché inadeguata era del tutto generica. Anche tale profilo veniva, tuttavia, ritenuto irrilevante perché anche in ordine a tale investitore, mancava il nesso causale tra omessa informazione e decisione d’investimento. In ordine all’investitore R. la corte territoriale ha svolto le medesime considerazioni, aggiungendo che la versione dei fatti prospettata in appello relativa all’indicazione dei OMISSIS come prodotti sicuri non era mai stata prospettata in precedenza. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli appellanti. Ha resistito con controricorso la s.p.a. Intesa San Paolo. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Deve essere, preliminarmente affrontata l’eccezione di tardività della notificazione del ricorso per cassazione sollevata dalle parti controricorrenti. È stato dedotto che la sentenza impugnata è stata regolarmente notificata alla parte ricorrente presso la cancelleria della Corte d’Appello di Milano, essendo il procuratore indicato come domiciliatario non iscritto presso l’Ordine degli avvocati di Milano, al momento della notifica, in quanto deceduto in corso di giudizio d’appello. È stato aggiunto che il giudizio d’appello non è stato interrotto perché la parte era legittimamente rappresentata dall’altro procuratore non domiciliatario perché extra districtum ma nessuna comunicazione era pervenuta in ordine ad una mutata elezione di domicilio nel distretto richiesta ex lege dopo il decesso del domiciliatario. A tale eccezione la parte ricorrente replica rilevando che la morte del domiciliatario determina l’inefficacia dell’elezione di domicilio ed il conseguente obbligo di notifica alla parte personalmente al fine di far scattare la vigenza del termine breve per impugnare. Prima di affrontare in diritto la disamina dell’eccezione preliminare si deve rilevare che dall’esame degli atti, consentito al collegio in virtù della natura del vizio sollevato, è risultato che il procuratore domiciliatario, come documentato dal certificato di morte prodotto dalla parte controricorrente, è deceduto in corso di giudizio di secondo grado, nella fase di trattazione e che la notificazione risulta effettuata esclusivamente presso la cancelleria della Corte d’Appello di Milano. L’eccezione è fondata. Con la sentenza n. 10143 del 2013 le Sezioni Unite di questa Corte hanno confermato l’inderogabilità del principio, stabilito nell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, secondo il quale l’avvocato che esercita il proprio ufficio fuori della circoscrizione del tribunale al quale è assegnato, deve, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso d’inadempimento originario o sopravvenuto di tale onere, eseguita l’elezione presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 cod. proc. civ. per gli atti di parte e dall’art. 366 cod. proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine. Tale temperamento non trova applicazione nel caso di specie non essendo applicabile ratione temporis la citata novella. L’orientamento sopra indicato è stato costantemente ribadito nelle pronunce successive Cass. 18714 del 2012 6781 del 2016 . In relazione alle argomentazioni difensive della parte ricorrente deve rilevarsi che la notificazione presso il domicilio eletto divenuto inefficace per sopravvenuta cancellazione o decesso del procuratore domiciliatario non costituisce una condizione necessaria, come erroneamente ritenuto dalla parte ricorrente al fine di procedere alla notificazione in cancelleria. In alcuni dei precedenti citati dalla parte ricorrente vi è stato questo evento che, tuttavia, non costituisce requisito della regolarità della notifica eseguita ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934. Gli orientamenti che hanno valorizzato l’autonomia organizzativa dello studio dell’ex procuratore domiciliatario, e la notifica ivi eseguita, lo hanno fatto al solo fine di ritenere tale notifica affetta da nullità sanabile ai fini della verifica della tempestività dell’instaurazione del giudizio di primo grado o d’appello ove assoggettato a termine perentorio. La citata pronuncia n. 18714 del 2014 pone proprio in luce, in motivazione, il limitato fine del rilievo della notifica sopra illustrata. In conclusione la validità ed efficacia della notificazione della sentenza di secondo grado eseguita presso la cancelleria della Corte d’Appello di Milano e la conseguente applicabilità del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, inducono all’accoglimento dell’eccezione preliminare e alla conseguente inammissibilità del ricorso. L’accoglimento dell’eccezione preliminare rende superfluo l’esame del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in Euro 4000 per compensi ed Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge.