Assegno spedito a mezzo posta ordinaria: la banca risponde sempre per il pagamento a soggetto non legittimato

Qualora un titolo di credito venga posto all’incasso da un soggetto apparentemente titolare ma non legittimato, non sussiste alcun concorso di colpa ex art. 1227 c.c. a carico di chi ha provveduto all’invio del titolo in questione a mezzo posta ordinaria e non a mezzo posta raccomandata, posto che l’evento dannoso prodottosi non dipende dalla spedizione dell’assegno a mezzo del plico postale – evenienza, questa, da cui può solo derivare la conseguenza dell’appropriazione da parte del non legittimato –ma dalla condotta dell’ente giratario per l’incasso, siccome responsabile del pagamento in favore di un soggetto diverso dal beneficiario.

Con la sentenza n. 2520/18, depositata il 1° febbraio, la Cassazione interviene sul tema della responsabilità dell’istituto di credito nel caso di pagamento di un assegno a soggetto non legittimato. Il caso. A definizione di un sinistro stradale, una società di assicurazione invia assegno non trasferibile al danneggiato a mezzo posta ordinaria. L’assegno viene incassato da soggetto che poi, si rivela non l’effettivo beneficiario. La compagnia di assicurazione agisce quindi nei confronti dell’istituto trattario Poste Italiane per il risarcimento del danno risarcimento che viene concesso, ma decurtato ex art. 1227, secondo comma, c.c., sul rilievo che l’assegno in questione era stato spedito a mezzo posta ordinaria e non raccomandata. Tale decisione viene confermata in appello, ma la Cassazione, accogliendo il ricorso, precisa che la spedizione con modalità difforme non costituisce nesso causale in ordine al danno, che rimane sempre determinato dalla mancata identificazione del prenditore allo sportello. Responsabilità della banca e sottoscrizione apocrifa di assegno. Secondo la prevalente giurisprudenza, nel caso di pagamento, da parte di una banca, di un assegno con sottoscrizione apocrifa, la banca medesima può essere ritenuta responsabile solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile ictu oculi , in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo. Pagamento dell’assegno a persona diversa dall’avente diritto quale responsabilità? Nel caso, invece, di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dall'avente diritto – come nel caso di specie - accanto alla responsabilità della banca negoziatrice è, altresì, configurabile la concorrente responsabilità di un soggetto diverso da quello cui incombeva l'obbligo dell'identificazione del beneficiario dell'assegno. Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, come e perchè Nell’ipotesi testè menzionata, con la responsabilità extracontrattuale del banchiere giratario di un assegno non trasferibile, per avere pagato l'assegno a persona diversa dal prenditore, concorre la responsabilità della banca trattaria, a titolo contrattuale in funzione dello specifico rapporto negoziale intercorrente fra la stessa ed il cliente, per non avere a sua volta rilevato, nella pur sommaria verifica della stanza di compensazione, la riconoscibile alterazione del titolo. Tale concorso di responsabilità comporta la solidarietà passiva stabilita dall'art. 2055 c.c., con applicazione del comma 2, per il quale il corresponsabile che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri corresponsabili nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Spedizione a mezzo posta e responsabilità per l’invio. Il caso di specie, come visto, concerne l’eventuale responsabilità del soggetto che ha provveduto all’invio dell’assegno a mezzo posta ordinaria e non raccomandata. Al riguardo, la Cassazione ha precisato che ai fini del risarcimento del danno richiesto dal traente un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, pagato a soggetto non interessato dal rapporto cartolare, non assume rilievo causale la condotta tenuta dal traente medesimo consistente nella spedizione di detto assegno a mezzo posta ordinaria e non raccomandata, dovendosi ascrivere la responsabilità per l'evento dannoso unicamente alle condotte colpose poste in essere, rispettivamente, dall'istituto di credito che ha posto il titolo all'incasso e dalla banca che ha presentato il titolo stesso in stanza di compensazione. Concorso di colpa ex art. 1227 c.c.? Secondo il S.C., la spedizione di un assegno mediante posta ordinaria e non assicurata non comporta alcuna responsabilità del soggetto, non potendosi ritenere negligente il comportamento di colui che si avvale del servizio postale per effettuare una spedizione, in quanto da tale servizio è legittimo attendersi l'adozione delle cautele necessarie per evitare lo smarrimento o la sottrazione dei plichi. La suddetta responsabilità, in ogni caso, non sussiste nell'ipotesi in cui la spedizione di un assegno non trasferibile al beneficiario, a mezzo posta non assicurata, non abbia avuto influenza causale in riferimento all'evento produttivo del danno lamentato dal traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell'assegno in favore di un soggetto estraneo al rapporto cartolare, a seguito della presentazione del titolo da parte di persona diversa dal beneficiario, giacché detto evento deve unicamente ascriversi alla banca girataria per l'incasso. Sottrazione di assegni e responsabilità della banca trattaria. Analogamente, la banca trattaria non può ritenersi responsabile della sottrazione di assegni circolari spediti per posta, senza raccomandazione, al traente, a meno che nel rapporto tra traente e trattario non fosse stato espressamente pattuito l'obbligo di spedizione con raccomandazione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 29 settembre 2017 – 1 febbraio 2018, n. 2520 Presidente Ambrosio – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - Milano Assicurazioni s.p.a., con atto di citazione notificato il 2 marzo 2007, conveniva in giudizio Poste Italiane s.p.a. avanti al Tribunale di Torino deducendo che era stato emesso un assegno non trasferibile intestato a C.D. sul conto corrente intestato a Fondiaria SAI s.p.a., il quale era stato posto all’incasso tramite la convenuta in seguito, spiegava l’attrice, il beneficiario del titolo aveva lamentato di non aver mai ricevuto l’assegno e sporgeva denuncia sull’accaduto l’istante rilevava, così, di aver dovuto emettere nuovo assegno in favore del predetto C. . Milano Assicurazioni assumeva che il pagamento era stato effettuato da persona diversa dall’effettivo beneficiario in violazione della clausola di non trasferibilità del titolo e in conseguenza di una condotta negligente di Poste Italiane. Quest’ultima, nel costituirsi in giudizio, opponeva che l’importo dell’assegno era stato versato su di un libretto intestato al predetto C.D. , il quale era stato identificato mediante documento d’identità e codice fiscale rilevava di aver assolto con diligenza all’obbligo identificativo che le incombeva e contestava alla controparte la scelta incauta di inviare l’assegno per posta ordinaria al beneficiario, visto che l’art. 83 d.p.r. n. 166 del 1973 faceva espresso divieto di includere nella corrispondenza ordinaria e nelle raccomandate denaro e oggetti preziosi. Il Tribunale di Torino riteneva che l’attrice dovesse rispondere a norma dell’art. 1227, comma 2, c.c. della spedizione dell’assegno per posta ordinaria in conseguenza, il risarcimento del danno occorso, commisurato all’importo portato dall’assegno, era ridotto del 50% il pregiudizio patrimoniale che la convenuta era condannata a ristorare veniva così fissato nella somma di Euro 2.160,00, cui erano aggiunti interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. Il Tribunale compensava, poi, le spese di lite. 2. - Milano Assicurazioni proponeva gravame che la Corte di appello di Torino respingeva con sentenza del 19 marzo 2012. 3. - Tale pronuncia è impugnata per cassazione da Milano Assicurazioni, la quale svolge quattro motivi di ricorso. Poste Italiane, intimata, non ha svolto attività difensiva della presente sede. Ragioni della decisione 1. - I motivi posti a fondamento dell’impugnazione sono i seguenti. 1.1. - Primo motivo violazione o falsa applicazione dell’art. 43, comma 2, l. ass. r.d. n. 1736/1933 violazione dell’art. 116 c.p.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo della controversia. Rileva la ricorrente che il debitore cartolare è liberato soltanto se paga al creditore esattamente identificato, o al banchiere giratario per l’incasso, sicché, se egli cade in errore, anche senza colpa, nella identificazione del soggetto legittimato alla prestazione, deve comunque provvedere a un secondo pagamento in favore dell’avente diritto. 1.2. - Secondo motivo violazione dell’art. 116 c.p.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia. Osserva la ricorrente che nella responsabilità contrattuale la prestazione ricade interamente sotto la sfera di controllo del debitore, onde era incongruo attribuire rilievo al contributo causale, fornito dal creditore, consistente nella spedizione per posta ordinaria dell’assegno. Come il presentatore entri in possesso del titolo è evenienza che, ad avviso dell’istante, non rileva la banca avrebbe dovuto piuttosto rappresentarsi la possibilità che il titolo fosse caduto nelle mani sbagliate. Infatti l’istituto di credito deve considerarsi responsabile del finale pagamento del titolo al soggetto cui spetta la prestazione e, quando l’assegno sia pagato a soggetto non legittimato, la banca deve risponderne in modo esclusivo. 1.3. - Terzo motivo violazione e falsa applicazione degli artt. 41 c.p. e 1227, comma 1, c.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. violazione dell’art. 116 c.p.c. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia. Rileva in sintesi la ricorrente che ove la controparte avesse correttamente identificato il portatore dell’assegno, avvedendosi, quindi, che il legittimo beneficiario di esso non si identificava con il soggetto che lo aveva girato per l’incasso, il titolo, munito di clausola di non trasferibilità, non avrebbe potuto essere incassato. Sul punto l’istante richiama la giurisprudenza di questa S.C. secondo cui la spedizione dell’assegno per corrispondenza non possa dar luogo ad alcun concorso colposo del creditore nel prodursi dell’evento dannoso. 1.4. - Quarto motivo violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. sul riparto delle spese di giudizio in caso di soccombenza, nonché degli artt. 1219, 1223 e 1224 c.c. in tema di decorrenza degli interessi di mora omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia. La ricorrente censura la sentenza impugnata avendo riguardo al rigetto del motivo di impugnazione vertente sulla compensazione integrale delle spese di primo grado oppone, altresì, che gli interessi accordati avrebbero dovuto decorrere dalla data di negoziazione del titolo o, quanto meno, dalla data di costituzione in mora della controparte, non certo dalla data della domanda giudiziale. 2. - Le censure svolte impongono le considerazioni che seguono. 2.1. - Il primo motivo non si confronta con la sentenza impugnata, la quale ha rilevato essere coperto da giudicato interno l’accertamento circa la responsabilità di Poste Italiane per aver identificato il portatore dell’assegno sulla scorta di un solo documento e senza procedere al confronto delle sottoscrizioni su altri tipi di documenti personali pag. 10 della pronuncia . Il dato della natura, oggettiva o incolpevole, della responsabilità dell’intimata è privo, dunque di significato, giacché, alla stregua di quanto irretrattabilmente accertato nel corso del giudizio di merito, Poste Italiane deve comunque rispondere della scorretta identificazione del presentatore del titolo. È appena il caso di aggiungere che, proprio in ragione del predetto giudicato, deve escludersi che sulla definizione del presente giudizio interferisca la decisione che le Sezioni Unite sono chiamate ad emettere sul punto della precisa connotazione della responsabilità ex art. 43 l. ass. ordinanze di rimessione Cass. 12 aprile 2017, n. 9403 e Cass. 17 maggio 2017, n. 12359 . 2.2. - Il secondo e il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, e sono fondati. La Corte di appello ha ravvisato una responsabilità concorrente dell’odierna istante, osservando come le modalità di spedizione dell’assegno contravvenissero alle regole contenute nella disciplina di settore del servizio postale, in base alle quali era vietato includere nelle corrispondenze ordinarie, nelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore. Ha nella sostanza osservato che, essendo possibile che il soggetto tenuto al pagamento cadesse in errore nell’identificazione del titolare del diritto cartolare, era doveroso adottare le appropriate cautele per evitare che l’assegno giungesse nella disponibilità di soggetti non legittimati a tal fine si imponeva, anzitutto, il rispetto delle prescrizioni del regolamento postale. Va nondimeno osservato che l’accertata responsabilità di Poste Italiane per aver operato il pagamento in favore del soggetto non legittimato, che non è stato convenientemente identificato, si pone come fatto sopravvenuto all’inserimento del titolo nel plico inoltrato per posta ed è tale da escludere il nesso di causalità tra la condotta di Milano Assicurazioni e il pagamento operato in favore del soggetto accreditatosi come titolare del diritto cartolare con riferimento all’ipotesi di falsificazione dell’assegno Cass. 4 novembre 2014, n. 23460 Cass. 20 marzo 2010, n. 7618 . In altri termini, l’evento dannoso prodottosi non dipende dall’inoltro dell’assegno a mezzo del plico postale - evenienza, questa, da cui può solo derivare la conseguenza dell’appropriazione del titolo da parte del non legittimato - ma dalla condotta dell’ente giratario per l’incasso, siccome responsabile del pagamento in favore di un soggetto diverso dal beneficiario. 2.2. - Il quarto motivo risulta per conseguenza assorbito nella parte in cui censura la statuizione sulle spese. 2.3 - L’altro tema su cui verte il detto motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui questa, sull’evidente presupposto della natura moratoria degli interessi accordati, ne ha stabilito la decorrenza a far data dalla proposizione della domanda ha ritenuto infatti la Corte di appello che nella fattispecie venisse in questione una responsabilità contrattuale, il che rendeva ovviamente inapplicabile la previsione di cui all’art. 1219, comma 2, n. 1 c.c Ciò posto, l’assunto per cui i predetti interessi avrebbero dovuto decorrere da un momento anteriore rispetto a quello della domanda non merita condivisione, visto che l’istante nemmeno spiega le ragioni per cui, con riferimento alla specifica fattispecie, la mora debba collocarsi temporalmente in un frangente diverso rispetto a quello dell’introduzione del giudizio. 3. - In conclusione, vanno accolti il secondo e il terzo motivo e rigettato il primo, mentre il quarto deve ritenersi in parte assorbito e in parte infondato. La sentenza è cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Torino, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo e, per quanto di ragione, il quarto, che per il resto dichiara assorbito cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.