Segnaletica orizzontale non visibile? Per il verbale è sufficiente quella verticale

Legittimo il verbale per divieto di sosta. Respinte in Cassazione le obiezioni mosse dall’automobilista, che erano invece state a sorpresa accolte dai Giudici del Tribunale. Sufficiente un solo tipo di segnaletica per permettere ai vigili urbani di agire.

Poco visibile la segnaletica orizzontale. Ciò però non giustifica l’automobilista beccato dai vigili urbani in sosta vietata. Ad inchiodarlo, difatti, è sufficiente la segnaletica verticale Cassazione, ordinanza n. 2417/18, sez. II Civile, depositata oggi . Visibilità della segnaletica. Scenario della vicenda è un piccolo Comune del Lazio. Terreno di scontro è un verbale di accertamento redatto dalla Polizia locale per violazione delle norme in materia di parcheggio . A sorpresa, però, l’automobilista si vede dar ragione in Tribunale, con conseguente annullamento del verbale . Decisivo, secondo i Giudici, il dato relativo alla scarsa visibilità della segnaletica orizzontale , dato confermato anche dal vigile urbano. Questa visione viene però smentita in Cassazione, dove i magistrati ricordano – a tutti gli automobilisti – che innanzitutto l’attenuazione della visibilità di un segnale non comporta l’automatico venir meno del relativo obbligo o divieto , e aggiungono poi che per la validità dell’accertamento della violazione del divieto di sosta è sufficiente che vi sia la visibilità di un solo tipo di segnaletica verticale od orizzontale , anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i tipi di segnaletica .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 27 settembre 2017 – 31 gennaio 2018, n. 2417 Presidente Petitti – Relatore Oricchio In fatto Rilevato che è stata impugnata la sentenza n. 789/2013 del Tribunale di Tivoli con ricorso fondato su un unico articolato motivo e resistito con controricorso della parte intimata. Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue. L'impugnata sentenza, in riforma dell'appellata decisione del Giudice di Pace di Tivoli, accoglieva l'opposizione proposta dall'odierno controricorrente De Li. Al. ed annullava il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. A5045 elevato dalla Polizia Locale del Comune di Mentana per violazione delle norme in materia di parcheggio. Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375, ult. co. c.p.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare. In diritto Considerato che 1. Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360, n.ri 3 e 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 e degli artt. 21, 22, 22 bis e 23 L. 689/81 avendo ritenuto presunto un fatto percepito visivamente dagli agenti accertatori e rispetto al quale il verbale di accertamento costituendo un atto pubblico faceva fede fino a querela di falso . L'essenza della doglianza di cui al motivo qui in esame è relativa alla violazione delle succitate norme in materia di valutazione ed apprezzamento delle prove e, quindi, del principio per cui è, ex lege, attribuita efficacia fidefacente all'atto pubblico verbale di accertamento redatto dall'agente accertatore di infrazione al C.d.S In particolare, secondo la prospettazione dell'Amministrazione ricorrente che invoca il dictum di cui alla decisione delle S.U. n. 17355/2009, l'unica contestazione ammissibile avverso i verbali di accertamento di infrazioni è quella relativa alle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale . Verrebbe , quindi e conseguentemente, meno tutto il valore decisivamente attribuito dal Giudice di appello alle percezioni in ordine alla visibilità della segnaletica da parte della teste Ba. Er. che, fra l'altro, era nella fattispecie proprio la verbalizzante . Il motivo di ricorso è, anche se per ragioni collegate indirettamente a quanto esposto, fondato. In effetti Cass. S.U. n. 17355/2009 esclude la contestazione e la prova unicamente sulle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento . Pertanto la possibilità di verificare la sussistenza di ogni adeguata segnaletica non poteva ritenersi del tutto esclusa. L'impugnata sentenza , rifacendosi -poi a Cass. 3660/2009 affermante la necessarietà della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge ha valorizzato in modo preponderante le risultanze della deposizione della suddetta Ba Senonchè la scarsa visibilità della segnaletica orizzontale , riferita da tale teste, non poteva -essa sola e tenuto conto delle altre risultanze apparire decisiva al fine della riforma dell'appellata decisione e, quindi, dell'accoglimento della proposta opposizione. Infatti -stante le stesse affermazioni della succitata teste riportate espressamente nella sentenza oggi gravata innanzi a questa Corte la segnaletica di divieto di parcheggio verticale era visibile . E, per converso, già datata giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che la semplice attenuazione della visibilità di un segnale non comporta l'automatico venir meno del relativo obbligo o divieto Cass. civ., Sez. Terza, Sent. 3 maggio 1976, n. 1569 . Esplicitandosi e ribadendosi in modo più approfondito -quanto innanzi riportato, può oggi affermarsi il principio per cui, al fine della validità dell'accertamento della violazione del divieto di sosta, è sufficiente che vi sia la visibilità di un sol tipo di segnaletica verticale o orizzontale anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica . Proprio in ragione del principio così ribadito ed affermato il motivo deve ritenersi fondato e va, quindi, accolto. 2. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto. 3. L'accoglimento del ricorso comporta, conseguentemente, la cassazione della impugnata sentenza e, decidendosi nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c, il rigetto della proposta opposizione. 4. Le spese, attesa l'oggettiva controvertibilità e la particolarità della fattispecie, vanno integralmente compensate. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione e compensa integralmente le spese del giudizio.