L’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione comporta la non esecutività del verbale di accertamento

Nell’ipotesi di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni emesse per violazioni del codice della strada ai sensi degli artt. 204-bis e 205 c.d.s., il Giudice non può annullarle e contestualmente far rivivere l’esecutività del verbale di accertamento.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 1524/18, depositata il 22 gennaio. Il caso. Il Tribunale di Genova annullava le ordinanze-ingiunzioni per l’accesso senza autorizzazione in zone a traffico limitato e, confermando quanto disposto dal Giudice di Pace, dichiarava l’esecutività dei verbali di infrazione resi dalla polizia municipale. La parte sanzionata ricorre per cassazione denunciando che, ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. n. 285/1992 Nuovo codice della strada , non sarebbe consentito, a fronte dell’annullamento delle suddette ordinanze-ingiunzioni, mantenere l’esecutività dei verbali di accertamento o di infrazione. L’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione e l’efficacia dei verbali. Il Supremo Collegio riconocse che l’apparato sanzionatorio amministrativo previsto per le violazioni del codice della strada stabilisce che il verbale consegnato o notificato è idoneo a fondare la riscossione coattiva, ai sensi dell’art. 206, comma 1, c.d.s., mentre in caso di ricorso al prefetto, l’ordinanza-ingiunzione diviene titolo esecutivo. Ciò posto, qualora il verbale o l’ordinanza-ingiunzione siano oggetto di opposizione innanzi al Giudice di Pace, questi, ai sensi degli artt. 204- bis e 205 c.d.s., può annullare in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche limitatamente all’ammontare della sanzione irrogata. Pertanto, si evince che non è dato al Giudice annullare l’ordinanza-ingiunzione e, a un tempo, far rivivere un atto il verbale di accertamento sussunto nell’ordinanza amministrativa, il quale fruisce di vita propria solo e a meri fini di riscossione nell’ipotesi, non verificatasi, che nessuna opposizione venga proposta . La Corte dunque cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo in esame e, pronunciandosi nel merito, elimina la statuizione contenuta nella sentenza impugnata di esecutività dei verbali di infrazione resi dalla polizia municipale” .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 27 settembre 2017 – 22 gennaio 2018, n. 1524 Presidente Petitti – Relatore Sabato Fatto e diritto Rilevato che con sentenza depositata in data 17/12/2012 il tribunale di Genova in composizione monocratica ha, in parziale accoglimento del 13^ e del 15^ motivo di appello annulla to le ordinanze ingiunzioni e conseguentemente gli addebiti per Euro 5,61 relativi a costi di audizione , respinge ndo gli ulteriori motivi di appello confermando le statuizioni di primo grado relativamente ad essi, nonché l’esecutività dei verbali di infrazione resi dalla polizia municipale tanto in relazione a due sentenze con cui il giudice di pace di Genova aveva rigettato opposizioni dell’avv. V.M. avverso ordinanze-ingiunzioni emesse dalla locale prefettura a seguito di contestazioni da parte della polizia municipale di Genova di accessi a zona a traffico limitato avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione l’avv. V.M. affidandosi a sette motivi illustrati da memorie, rispetto ai quali la prefettura di Genova ha resistito con controricorso il p.g. ha concluso per iscritto per il rigetto del ricorso Considerato che con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 203, 204 e 205 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, che non consentirebbero al giudice di mantenere l’esecutività dei verbali di accertamento o di infrazione, peraltro superati dall’emessa ordinanza-ingiunzione, a fronte invece del riscontro di vizi che avrebbero imposto il totale annullamento degli atti impugnati con i motivi dal secondo al settimo, poi, la ricorrente, dopo aver dichiarato di rinunciare a riproporre alcune doglianze avanzate nei gradi di merito, ha inteso insiste re per l’accoglimento dei motivi di ricorso nn. 2, 3, 10, 11 e 12, erroneamente respinti dal giudice di merito così p. 15 del ricorso , in particolare deducendo - violazione di legge e vizio di motivazione per avere il tribunale respinto l’istanza di disapplicazione delle ordinanze sindacali istitutive della zona a traffico limitato pur in presenza di incompetenza, assenza di autorizzazione e mancanza del parere obbligatorio previsto dal regolamento comunale, con violazione del contraddittorio per avere il tribunale fondato la propria decisione su documenti non ritualmente prodotti secondo motivo - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della contestazione della legittimità della segnaletica stradale per omessa apposizione degli estremi delle ordinanze che la avevano disposta terzo motivo - violazione di legge e nullità della sentenza in relazione all’omessa pronuncia sulla eccepita incompetenza dell’agente accertatore quarto motivo - violazione di legge e nullità della sentenza in relazione ad altri profili di incompetenza del verbalizzante quinto motivo - violazione di legge in relazione al rigetto del rilievo di illegittimità dei verbali presupposti sesto motivo - nullità della sentenza per mancata dichiarazione di nullità della sentenza di primo grado in quanto affetta da omessa pronuncia settimo motivo il primo motivo è fondato e va accolto invero con la sentenza impugnata il giudice d’appello ha ritenuto di annullare in toto le ordinanze-ingiunzioni v. p. 19 della sentenza, ove si dice anche che viene meno il raddoppio della sanzione , ma ha inserito declaratoria tesa a far rivivere concernendo la ragione di annullamento dell’ordinanza il procedimento prefettizio i verbali di accertamento nel sistema sanzionatorio amministrativo per violazioni al codice della strada artt. 194 ss. del codice stesso è previsto che il verbale consegnato art. 200 o notificato art. 201 , ove non sia effettuato il pagamento ex art. 202, fondi la riscossione coattiva art. 206 primo comma , mentre, ove sia proposto ricorso al prefetto art. 203 , qualora non sia disposta archiviazione, sia l’ordinanza-ingiunzione a costituire titolo esecutivo art. 204 ult. co. e art. 206 primo comma qualora l’ordinanza-ingiunzione o direttamente il verbale formino oggetto dell’opposizione al giudice di pace artt. 204-bis e 205 , questi può annullare in tutto o in parte l’ordinanza o modificarla anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta art. 23, comma 11 della I. n. 689 del 1981, applicabile ratione temporis, e, con decorrenza dal 06.10.2011, art. 6 comma 12 d.lgs. n. 150 del 2011 richiamato dall’art. 205 codice della strada, a fronte dell’applicazione dell’art. 7 alla diretta opposizione contro il verbale ex art. 204 bis codice della strada dall’espressa disposizione legislativa in tema di poteri del giudice dell’opposizione destinata a regolare, dopo l’introduzione dell’appello, anche quelli del giudice dell’impugnazione si evince che non è dato al giudice annullare l’ordinanza-ingiunzione e, a un tempo, far rivivere un atto il verbale di accertamento sussunto nell’ordinanza amministrativa, il quale fruisce di vita propria solo e a meri fini di riscossione nell’ipotesi, non verificatasi, che nessuna opposizione venga proposta ne deriva che, verificatosi un vizio del procedimento prefettizio, il giudice può solo annullare in tutto o in parte, oppure modificare, l’ordinanza tanto esime questa corte dall’esaminare se, annullata l’ordinanza per vizi del procedimento, l’amministrazione possa poi sanarli rinnovando gli atti viziati l’accoglimento per quanto di ragione del primo motivo, in relazione a quanto esposto, determina l’assorbimento degli altri motivi, verificandosi già in base alla fondatezza della prima censura l’effetto caducatorio, per quanto in appresso, delle ordinanze-ingiunzioni cassandosi la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa corte è abilitata a decidere nel merito dall’art. 384, comma secondo, ult. inc. cod. proc. civ. va quindi eliminata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata di esecutività dei verbali di infrazione resi dalla polizia municipale le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della prestazione in relazione alla pluralità di procedimenti quale indicata nella sentenza impugnata. P.Q.M. la corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunciando nel merito, elimina la statuizione contenuta nella sentenza impugnata di esecutività dei verbali di infrazione resi dalla polizia municipale condanna la parte controricorrente alla rifusione a favore della parte ricorrente delle spese processuali che liquida - per il primo grado in Euro 50 per esborsi, Euro 200 per diritti ed Euro 200 per onorari - per il secondo grado in Euro 50 per esborsi ed Euro 300 per compensi - per il giudizio di legittimità in Euro 200 per esborsi ed Euro 500 per compensi per tutti i giudizi oltre accessori di legge, nonché spese forfettarie nella misura rispettivamente del 12,5% e del 15% per i giudizi di primo grado e per quello di legittimità.