Non si può richiedere d’ufficio regolamento di competenza per risolvere un conflitto ratione valoris

E’ inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui, il secondo Giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sulla causa sia regolata solo ratione valoris, giacché in tale occorrenza l’eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della Corte di Cassazione, in quanto necessariamente contenente, - ex art. 49, comma 2, c.p.c. – anche l’individuazione del giudice competente per valore, non essendovi alcun giudice competente per materia, sostanzialmente produrrebbe il medesimo effetto di un regolamento di competenza d’ufficio ratione valoris che invece l’art. 45 c.p.c. non accorda per insindacabile scelta di merito legislativo.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione a SS. UU. con sentenza n. 1202 depositata il 18 gennaio 2018. Il caso. Con decreto ingiuntivo emesso ad istanza di una ricorrente, il Giudice di Pace adito ingiungeva alla convenuta il pagamento di una data somma di denaro a titolo di canoni enfiteutici. Successivamente, con sentenza, lo stesso Giudice di Pace, sulla successiva opposizione proposta dall’ingiunta, declinava la propria competenza rimettendo le parti innanzi alla sezione specializzata agraria del Tribunale ritenuto competente per materia, sul presupposto che la domanda avanzata in via monitoria fosse basata sull’esistenza di una norma in materia di contratti agrari. Il Tribunale, innanzi al quale veniva riassunto il giudizio, richiedeva d’ufficio e con ordinanza, regolamento di competenza rispetto al giudizio di opposizione, richiamando la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui sono estranee alla materia agraria le controversie in tema di pagamento di canoni enfiteutici, essendo esse regolate soltanto ratione valoris . Competenza ratione valoris. Secondo il Primo Presidente della Corte di legittimità cui, da ultimo, è stata rimessa la questione, l’art. 45 c.p.c., secondo il quale Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'art. 28, la causa nei termini di cui all'art. 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede di ufficio il regolamento di competenza , non consente il conflitto di competenza ove nella specie si controverta della competenza ratione valoris o territoriale derogabile. Ciò è dettato da una non causale scelta normativa che spiega quale sia la basilare preoccupazione del legislatore. Secondo il Presidente, poiché scopo della predetta norma è soltanto quello di evitare che un giudice conosca d’una controversia di cui la legge percepisce una qualità tale da meritare di essere riservata esclusivamente alla decisione di altro giudice, ogni qual volta – invece – non vi sia spazio alcuno per un riparto di competenza per materia o per territorio inderogabile è evidente che la competenza non possa che determinarsi ratione valoris . Infondatezza del regolamento di competenza. In sostanza, concludono le Sezioni Unite, se si ammettesse fondata l’istanza di regolamento promossa dal giudice ad quem – il quale neghi che la competenza a conoscere rientri in una qualsivoglia ipotesi di riparto per materia – ai sensi dell’art. 49, comma 2 c. p. c. alla fine non potrebbe che individuare per valore non già alla luce di un diverso criterio il giudice competente per il proseguo della causa. Ma tale esito conclusivo sarebbe lo stesso che si sarebbe verificato se il legislatore avesse esteso la possibilità di elevare conflitto ratione valoris il che invece, l’art. 45 cit. pacificamente non consente . Questo sarebbe un modo surrettizio per recuperare la praticabilità di un tipo di conflitto che l’ordinamento attraverso il predetto art. 45 c.p.c. espressamente nega.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 21 novembre 2017 – 18 gennaio 2018, n. 1202 Presidente Rordorf – Relatore Manna Fatti di causa 1. Con decreto ingiuntivo n. 34 emesso ad istanza di J.L. il 14 febbraio 2014, il giudice di pace di Cefalù ingiungeva a G.R. il pagamento di Euro 1.098,80 a titolo di canoni enfiteutici. 2. Con sentenza n. 337/14 lo stesso giudice di pace, sulla successiva opposizione al decreto proposta da G.R. , declinava la propria competenza rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Termini Imerese, sezione specializzata agraria, ritenendo che la domanda avanzata in via monitoria fosse basata sull’esistenza di una norma in materia di contratti agrari. 3. Il Tribunale di Termini Imerese sezione specializzata agraria , innanzi al quale la G. ha riassunto il giudizio, con ordinanza 7.7.2015 ha richiesto il regolamento di competenza d’ufficio rispetto al suddetto giudizio di opposizione, richiamando la costante giurisprudenza di questa S.C. secondo cui sono estranee alla materia agraria le controversie in tema di pagamento di canoni enfiteutici, essendo esse regolate soltanto ratione valoris. 4. Le parti non hanno svolto attività difensiva. 5. La Sesta Sezione civile - 3 di questa S.C., investita della decisione sul regolamento di competenza, ha ritenuto di non condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui sarebbe inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 cod. proc. civ. quando - come avvenuto nel caso di specie - il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa sia stata riassunta, nell’escludere di essere munito di competenza per materia sostenga che la competenza spetti ad altro giudice per ragioni di valore, dovendo ritenersi ogni questione relativa a quest’ultimo profilo ormai preclusa. 6. Reputando per plurime ragioni che tale indirizzo interpretativo debba essere rimeditato, con ordinanza interlocutoria n. 14252/2017 la Sesta Sezione - 3 di questa S.C. ha rimesso il regolamento d’ufficio de quo al Primo Presidente, il quale lo ha poi assegnato alle Sezioni unite. Ragioni della decisione 1.1. La questione di massima di particolare importanza posta nella citata ordinanza interlocutoria resa dalla Sesta Sezione - 3 è la seguente Se sia ammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la causa vada incardinata secondo i principi generali dinanzi al primo giudice, senza la necessità di una previa positiva indicazione di un diverso criterio di competenza per materia o territoriale inderogabile e senza che in tal guisa si ritenga, per implicito, che il secondo giudice stia negando la sua competenza ratione valoris e non quella ratione materiae . 1.2. La questione è rilevante nel presente giudizio perché, ove si ritenga ammissibile il regolamento in oggetto, deve escludersi - come afferma il Tribunale di Termini Imerese, sezione specializzata agraria - che la controversia relativa al versamento di canoni enfiteutici insoluti rientri nella materia agraria. Infatti, non si ravvisano ragioni per discostarsi dal costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui la competenza in tema di enfiteusi è estranea alla materia agraria cfr. Cass. n. 9135/12 Cass. n. 10216/95 . È, poi, appena il caso di segnalare che nel caso di specie è inapplicabile ratione temporis il d.lgs. n. 116 del 2017 di riforma organica della magistratura onoraria, il cui art. 27, comma 1, aggiunge all’art. 7, comma 3, cod. proc. civ. il comma 3-octies, che attribuisce alla competenza del giudice di pace la cognizione delle cause in materia di enfiteusi di cui al libro Terzo, titolo IV del codice civile . 1.3. Operando un breve excursus senza pretesa di esaustività delle pronunce avutesi sul tema, va evidenziato che tradizionalmente si è ritenuto ammissibile il regolamento di competenza d’ufficio unicamente quando il giudice ad quem non solo si ritenga a sua volta incompetente per materia, ma ritenga competente per materia il giudice a quo ovvero un terzo giudice, ossia quando il giudice ad quem sia convinto che la controversia sia pur sempre regolata dallo stesso criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile che abbia dato causa alla declinatoria di incompetenza da parte del giudice a quo. Al contrario, configurandosi l’ipotesi di conflitto negativo di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. solo in ordine alla competenza per materia o per territorio inderogabile, si è ritenuto inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio ove il giudice a quo si sia dichiarato incompetente per valore e quello della riassunzione abbia ritenuto la propria incompetenza per materia v., come pronuncia più remota, Cass. n. 45/1962 . La Corte cost. v. sentenza n. 361/89 non ha ritenuto tale soluzione in contrasto con il principio del rispetto del giudice naturale di cui all’art. 25, comma 1, Cost Insomma - afferma l’orientamento maggioritario - al di fuori dei criteri di competenza attinenti alle stesse ragioni poste dal primo giudice, il secondo, adito in riassunzione, non può elevare conflitto negativo ove ritenga non solo che non esista una propria competenza per materia, ma che - anzi - la controversia non sia soggetta ad alcuna regola di competenza per materia, essendo disciplinata solo dal criterio della competenza per valore riconducibile all’ambito di competenza del primo giudice. Un’accurata giustificazione di tale orientamento fu data da Cass. n. 728/96 a proposito di un conflitto elevato dal pretore in funzione di giudice del lavoro a seguito di declinatoria della competenza ratione materiae da parte del tribunale. Si osservò che la locuzione se questi ritiene di essere a sua volta incompetente contenuta nell’art. 45 cod. proc. civ. si dovesse, per esigenze sistematiche, interpretare restrittivamente e in sintonia con l’art. 44 cod. proc. civ. nel senso che la via del conflitto di competenza si rende percorribile unicamente laddove l’altro giudice ritenga di essere a sua volta incompetente per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all’art. 28 cod. proc. civ. . Inoltre, si precisò che l’interpretazione restrittiva la quale comporta un significativo ridimensionamento dell’ambito di applicazione dell’istituto ridimensionamento tanto più opportuno a seguito delle profonde modificazioni dell’assetto generale della disciplina della competenza, introdotte dalla recente riforma del processo civile si rileva peraltro conforme alla lettura data all’art. 45 cod. proc. civ. dall’indirizzo prevalente di questa Corte . a tenore del quale il regolamento di competenza d’ufficio di cui all’art. 45 cod. proc. civ., non può essere chiesto quando il giudice designato come competente da quello ritenutosi incompetente affermi la competenza del primo giudice non per materia o territorio inderogabile ma per ragioni di valore . Sempre Cass. n. 728/96 ritenne non condivisibile l’orientamento minoritario secondo il quale il conflitto sarebbe stato pur sempre ammissibile nel caso in cui il giudice adito per primo, dichiarata la propria incompetenza, avesse indicato come competente ratione materiae un altro giudice, ove poi quest’ultimo adito in riassunzione si fosse ritenuto a sua volta incompetente per valore, sul rilievo che nel dirsi incompetente per valore, il secondo giudice verrebbe quanto meno per implicito a ritenersi incompetente anche per materia così Cass. n. 4684/84 Cass. n. 2169/82 Cass. n. 5866/85 . In conclusione, per Cass. n. 728/96 il secondo giudice pur se per avventura non competente ratione materiae, resta comunque investito della causa in forza dell’art. 44 cod. proc. civ., a prescindere da ogni indagine sulla sua effettiva competenza per valore. Né, d’altronde, sembra lecito ipotizzare l’incompetenza per materia di un giudice con riguardo a una certa lite, se non nei confronti di un diverso giudice che in relazione alla stessa lite sia ritenuto, appunto, munito di competenza per materia . Pertanto, concluse Cass. n. 728/96, se il giudice adito in riassunzione si dichiara, per contro, incompetente per valore, e ciò dopo aver disconosciuto, ex professo, la sua competenza per materia, l’esclusione della competenza per materia consegue non già alla ravvisata competenza di un altro giudice sotto tale profilo, ma deriva piuttosto dal fatto che il giudice ha negato la stessa possibilità di utilizzare il criterio della materia ai fini della ripartizione della competenza non gli è concesso allora di sollevare il conflitto, atteso che per effetto della sentenza emessa dal primo giudice la sua competenza ratione valoris a conoscere della lite è ormai radicata e non più suscettibile di contestazione . Il principio è stato ribadito da Cass. n. 19792/08 riguardo ad un conflitto elevato dal tribunale a seguito della declinatoria della competenza ratione materiae da parte del giudice di pace. Tale sentenza ha affermato, per un verso, che quando il secondo giudice esclude che la causa che è stata riassunta davanti a lui rientri nella propria competenza, può chiedere il regolamento se ritiene che la causa rientri nella competenza per materia del primo giudice per l’altro, ha escluso che il conflitto possa essere elevato nel caso in cui il secondo giudice ritenga di spartire la competenza in base al valore, perché con la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente ogni questione sulla competenza per valore è oramai preclusa . Lo stesso principio è stato definito come jus receptum da Cass. S.U. n. 21582/2011 investita della risoluzione di un contrasto relativo all’ambito e ai limiti della competenza del giudice di pace. In quel caso si è detto che, ex art. 45 cod. proc. civ., l’esperimento del regolamento di competenza d’ufficio postula che - emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia declinatoria della competenza per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice indicato come competente - quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili, vale a dire sostenga che la competenza per materia o territoriale inderogabile spetti al primo o ad un terzo giudice viceversa è inammissibile il conflitto di competenza qualora il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa è stata riassunta, nell’escludere di essere munito di competenza per materia ritenga che la competenza sia, per quella data controversia, ripartita solo ratione valoris in tal caso, conclude l’orientamento maggioritario, ogni questione relativa a quest’ultimo profilo resta preclusa. Con ordinanza n. 728/2015 la Sezione Sesta - 3 ha nuovamente applicato tale principio a proposito d’un conflitto elevato dal tribunale a seguito della declinatoria della competenza ratione materiae da parte del giudice di pace, dichiarando inammissibile l’istanza di regolamento di competenza di ufficio. In primo luogo, ha osservato che il tribunale aveva elevato conflitto ritenendo che la controversia non rientrasse nella sfera di competenza per materia o per territorio inderogabile riservata al tribunale stesso o ad altro giudice. Ha poi rilevato che, avendo le parti riassunto la controversia innanzi al tribunale, senza impugnare la declinatoria di competenza del giudice di pace con il regolamento necessario, il giudice ad quem non potesse far valere la violazione della regola distributiva della competenza per valore. Da ultimo, il principio è stato ripreso in un’altra ordinanza della Sezione Sesta - 3, la n. 15138/2016, a proposito di una peculiare fattispecie nella quale il giudice di pace aveva declinato e attribuito al tribunale la competenza sull’erroneo presupposto che la controversia fosse regolata da un criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile che l’attribuirebbe al giudice della riassunzione ed invece la controversia fosse in realtà regolata solo da un criterio di competenza per valore o per territorio derogabile, che radicava la competenza davanti al giudice declinante o ad un diverso giudice . Anche in tal caso, si è statuito che il giudice della riassunzione non può, nel presupposto della negazione del criterio di competenza per materia o per territorio inderogabile, postulare l’intervento della Corte di cassazione perché sia affermata l’esistenza di una competenza per valore o per territorio derogabile e, dunque, non può elevare conflitto . Infine è stato affermato che l’art. 45 cod. proc. civ. legittima il giudice, che riceve in riassunzione un processo, a sollevare conflitto - e, dunque, ad interloquire ulteriormente sulla competenza nonostante le parti, a seguito della declinatoria di competenza del giudice originariamente adito, abbiano riassunto il processo e non si siano dolute della declinatoria con il mezzo del regolamento di competenza a loro istanza - soltanto se la controversia sia effettivamente regolata da un criterio di competenza per materia o territorio inderogabile ed esso, in quanto effettivamente esistente, non radichi la competenza presso il giudice della riassunzione, bensì davanti al giudice che declinò la competenza o ad altro giudice . 2.1. Osserva la Corte che gli argomenti tradizionalmente portati a sostegno dell’orientamento maggioritario non sono esenti da aporie e criticità. In primo luogo, non sembra dirimente a tal fine l’art. 44 cod. proc. civ. nella parte in cui sancisce che l’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice che l’ha pronunciata, se non è impugnata con istanza di regolamento, rende incontestabile l’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all’art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti nell’articolo 28 la clausola di riserva riferita, sic et simpliciter, all’incompetenza per materia o a quella territoriale inderogabile restituisce il problema insoluto e negli stessi termini. Si deve, poi, notare che l’affermazione secondo cui il giudice ad quem non può chiedere di spartire la competenza in base al valore, perché con la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente ogni questione sulla competenza per valore è oramai preclusa così Cass. n. 19792/08, cit. , sembra soffrire di un errore di prospettiva, potendo - in realtà - ribaltarsi nel suo esatto contrario. Infatti, non è il giudice ad quem a rilevare implicitamente, elevando ex art. 45 cit. un conflitto negativo per insussistenza della propria asserita competenza per materia o territorio inderogabile, anche la propria incompetenza per valore con rilievo ormai precluso per decorso dell’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ. è invece il giudice a quo ad aver ritenuto sussistente la propria competenza per valore essendosi spogliato della causa solo ratione materiae oppure a non aver rilevato una propria incompetenza ratione valoris perché non esaminata o comunque assorbita da quella per materia e, per ciò solo, ad aver reso incontestabile sotto tale profilo la propria competenza. Pertanto, il giudice ad quem, elevando conflitto, non fa altro che limitarsi a negare la propria competenza per materia, senza nulla rilevare - neppure per implicito - circa la competenza per valore una volta esclusa quella per materia erroneamente attribuitagli dal primo giudice. Ove la competenza per materia del secondo giudice venisse effettivamente esclusa all’esito della decisione sul regolamento di competenza d’ufficio, resterebbe incontestabile la competenza ratione valoris del giudice a quo. In altre parole, se innanzi al primo giudice non si è posta in via di eccezione di parte o di rilievo d’ufficio questione alcuna di incompetenza per valore, ogni discorso a riguardo è ormai precluso già presso il primo giudice. Né - d’altronde - il secondo giudice potrebbe elevare conflitto negativo ratione valoris l’art. 45 cod. proc. civ., come si è detto, non lo consente . E allora il secondo giudice, con il sollevare conflitto, si limita a segnalare l’inesistenza della competenza per materia o territoriale inderogabile attribuitagli dal primo giudice e, se davvero tale attribuzione è erronea, il ritorno della causa al primo giudice deriverebbe non già da un implicito rilievo di incompetenza per valore ad opera del secondo giudice, ma dalla mera constatazione che, venuto meno il criterio per materia come attributivo della competenza al secondo giudice, nulla impedirebbe al primo giudice di conoscere della controversia inizialmente incardinata davanti a lui, atteso che proprio innanzi a lui la competenza ratione valoris si è ormai radicata, non essendosi mai posta la relativa questione ormai processualmente preclusa . E sarebbe incoerente sostenere che la preclusione dell’eccezione o del rilievo officioso dell’incompetenza per valore opera solo nei confronti del secondo giudice innanzi al quale la relativa questione non si è posta e neppure poteva porsi e non anche nei confronti del primo presso il quale la questione poteva porsi, ma non è stata posta tempestivamente, oppure, se posta, è stata disattesa . Viene meno, quindi, una ragione fondante dell’orientamento maggioritario di cui s’è detto. Si deve, quindi, condividere quanto si legge nell’ordinanza interlocutoria e cioè che costituisce un’aporia affermare che se il giudice di pace nega di essere competente ratione materiae ciò significa che sta spogliandosi della competenza solo sotto tale profilo, mentre se la medesima asserzione la fa il tribunale ciò vuol dire che sta declinando la propria competenza anche ratione valoris. E, ancora, appare singolare l’effetto che si realizza seguendo l’argomento cardine dell’orientamento maggioritario la competenza per valore espressamente riconosciuta o almeno non negata dal primo giudice si trasformerebbe nel suo esatto contrario, ossia in una sostanziale attribuzione della medesima competenza ratione valoris al secondo giudice, in forza d’una preclusione maturata non già innanzi a costui, ma innanzi al giudice a quo. E se l’effetto della preclusione è quello di rendere incontestabile la competenza per un titolo diverso da quello in ordine al quale vi sia stata pronuncia declinatoria, non si comprende come la mera traslatio iudicii conseguente a tale statuizione possa produrre l’effetto addirittura opposto, cioè rendere incontestabile con riferimento al giudice ad quem quella competenza per titolo diverso da quello oggetto di declinatoria che, invece, era ormai radicata innanzi al giudice a quo nel senso che questi non avrebbe mai potuto, in caso di accoglimento dell’altrui regolamento d’ufficio e di conseguente ritorno della controversia innanzi a lui, recuperare spazi di rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza sotto diversi profili . In breve, una stessa preclusione cambierebbe effetto con la traslatio iudicii non radicherebbe più la competenza presso il giudice a quo dove la preclusione medesima era maturata una volta smentita, se del caso, la sua pronuncia declinatoria in sede di decisione del regolamento di competenza d’ufficio , ma presso il giudice ad quem prevenendo la decisione stessa del regolamento in quanto ritenuto inammissibile . Ma è una conclusione - questa - giuridicamente illogica e, pertanto, non predicabile. Fra le ulteriori criticità degli argomenti portati a sostegno dell’orientamento prevalente ve ne sono anche due di tipo letterale. In primo luogo, l’art. 45 cod. proc. civ. si limita a stabilire che il regolamento può essere richiesto quando il giudice ad quem ritiene di essere a sua volta incompetente e non già che il regolamento possa essere chiesto solo se il giudice adito per secondo ritiene di essere a sua volta incompetente previa individuazione di un diverso criterio di competenza per materia del primo o d’un terzo giudice . D’altronde, come evidenziato dalla citata ordinanza interlocutoria, la competenza per materia e quella per valore non sono tra loro in rapporto di specialità. La prima attiene alla qualità , l’altra alla quantità della domanda. Pertanto, quando la sezione specializzata agraria nega come nel caso di specie che la controversia rientri tra quelle ad essa devolute dalla legge, non sta affatto affermando che la competenza a decidere la lite vada attribuita per valore si limita, puramente e semplicemente, ad affermare che la qualità della controversia e, quindi, la competenza per materia non sono quelle ritenute dal primo giudice. In secondo luogo, non v’è alcuna ragione letterale per cui la questione di competenza per materia debba ridursi alla mera individuazione di quale sia il giudice provvistone nel presupposto che, comunque, la controversia sia sicuramente assoggettata ad un criterio di riparto di competenza ratione materiae. E, infatti, è indubbio che tale questione di competenza si pone tanto nel caso in cui si discuta di quale giudice ne sia provvisto quanto nell’evenienza in cui si discuta se sia configurabile un’ipotesi di competenza per materia e, se sì, a chi debba essere attribuita. La giustificazione dell’orientamento maggioritario suscita ulteriori perplessità alla stregua delle considerazioni che seguono. Il vigente testo dell’art. 38, comma 3, cod. proc. civ. individua l’udienza di cui all’articolo 183 stesso codice come termine ultimo per rilevare d’ufficio l’incompetenza per materia, quella per valore e quella territoriale inderogabile. In tal modo il legislatore ha voluto concentrare ogni questione di competenza al massimo entro questo momento affinché sulla competenza vi sia una sola pronuncia . Ora, quando il giudice adito declina la propria competenza lo fa soltanto dopo che la parte abbia tempestivamente eccepito l’incompetenza nel termine e nelle forme di cui all’art. 38, comma 1, cod. proc. civ., oppure dopo aver egli stesso rilevato entro l’udienza di cui all’art. 183 la relativa questione per materia, valore o territoriale inderogabile . Sia l’eccezione che il rilievo devono essere espliciti affinché la relativa questione possa essere sottoposta al contraddittorio fra le parti nel rispetto degli artt. 183, comma 4, 187, comma 3, e 101, comma 2, cod. proc. civ Dottrina e giurisprudenza cfr. Cass. n. 5962/06 da ultimo e per tutte cfr., sia pure riguardo ad una incompetenza per connessione, Cass. n. 14224/2017 sono concordi sulla necessità d’un rilievo esplicito dell’incompetenza è indispensabile un’attività di esternazione della volontà di rilevare e di conseguente specificazione del suo oggetto da parte del giudice. Tale volontà - giova ribadire - non può mai ritenersi implicita, viste le esigenze di rispetto del contraddittorio desumibili oltre che dall’art. 111, comma 2, Cost. dai citati artt. 183, comma 4, 187, comma 3, e 101, comma 2, cod. proc. civ Dunque, se il giudice rileva o il convenuto eccepisce un’incompetenza per materia - e ciò può avvenire solo esplicitamente come s’è detto - evidentemente la relativa declinatoria non può che riferirsi a tale incompetenza, restando preclusi eccezione o rilievo impliciti di ogni altro titolo di incompetenza. Quindi, se il primo giudice si spoglia della competenza ravvisando un’altrui competenza per materia, ciò non vuol dire che egli stia, nel contempo, dichiarandosi incompetente anche per valore, non potendosi attribuire ad una declinatoria di competenza un implicito significato diverso o più ampio di quello espressamente predicato. Ora, la pronuncia declinatoria rimette le parti davanti al secondo giudice, il quale a sua volta, trovandosi di fronte ad una mera traslatio iudicii con l’udienza ex art. 183 cod. proc. civ. ormai trascorsa, non potrebbe in nessun caso rilevare un titolo di propria incompetenza diverso da quello che è stato oggetto dell’ordinanza declinatoria. Pertanto, per elevare conflitto negativo di competenza il secondo giudice può solo contestare il titolo di competenza così come attribuitogli dal primo giudice, senza poter rilevare la propria incompetenza per un titolo diverso, proprio perché la scansione processuale è ormai tale da impedire qualunque rilievo ulteriore essendo ormai decorso il termine massimo dell’art. 38, comma 3, cit. . Afferma ciò anche Cass. n. 12354/16, che costituisce l’ultima applicazione, in ordine di tempo, dell’orientamento maggioritario. Ma, a voler seguire tale impostazione, il principio generale secondo cui la declinatoria di competenza od anche soltanto il rilievo ex officio d’una questione di competenza presuppongono un provvedimento esplicito e su ciò dottrina e giurisprudenza sono concordi, come si è detto resterebbe, inopinatamente, capovolto rispetto al giudice ad quem che elevi conflitto ex art. 45 cod. proc. civ Infatti, contro detto principio, al regolamento di competenza d’ufficio si attribuirebbe anche un’implicita e ormai preclusa declinatoria di competenza per valore, con conseguente inammissibilità del regolamento stesso quante volte sia proposto ratione materiae o per territorio inderogabile nelle controversie che non siano effettivamente regolate da un criterio di competenza per materia o territoriale inderogabile. 2.2. In breve, come sopra anticipato, emergono svariate aporie e criticità negli argomenti tradizionalmente portati a sostegno dell’orientamento maggioritario. Tuttavia, esso merita di essere mantenuto sia pure in base ad una diversa motivazione, che privilegi una lettura minimalista dell’art. 45 cod. proc. civ. inteso come norma che si preoccupa non già di garantire, attraverso lo strumento del conflitto di competenza, l’esatto rispetto - sempre e comunque - delle regole che presiedono al riparto della competenza medesima, bensì come norma che si limita a garantire il rispetto del minimo irrinunciabile di quelle regole concernenti la qualità della domanda, accettando anche in nome della ragionevole durata del processo che una data controversia possa eventualmente essere decisa da un giudice normalmente preposto a conoscerne altre di differente valore. E, infatti, l’art. 45 cit. non consente il conflitto di competenza ove si controverta della competenza ratione valoris o territoriale derogabile si tratta d’una non casuale scelta normativa che spiega quale sia la basilare preoccupazione del legislatore. È pur vero che l’argomento per cui, nelle ipotesi non coperte dall’art. 45 cit. come sopra interpretato, l’ordinamento lascerebbe le parti interessate libere di reagire in via di regolamento di competenza ad istanza di parte, potrebbe risultare indebolito dall’art. 46 cod. proc. civ. che nei giudizi innanzi al giudice di pace non consente l’applicazione degli artt. 42 e 43 stesso codice . E indebolito ancor più oggi, essendo stato da tempo unificato nel tribunale a seguito del d.lgs. n. 51 del 1998 il giudice togato di primo grado. Nondimeno la perplessità può agevolmente superarsi considerandosi il corollario della su esposta lettura minimalista del cit. art. 45 se lo scopo della norma è soltanto quello di evitare che un giudice conosca d’una controversia di cui la legge percepisce una qualità tale da meritare di essere riservata esclusivamente ad altro giudice, ogni qual volta - invece - non via sia spazio alcuno per un riparto di competenza per materia o per territorio inderogabile è evidente che la competenza non possa che determinarsi ratione valoris. Quindi, una volta che questa S.C. considerasse ammissibile e fondata l’istanza di regolamento promossa dal giudice ad quem che neghi che la competenza a conoscere della controversia rientri in una qualsivoglia ipotesi di riparto per materia , ex art. 49, comma 2, cod. proc. civ. alla fine non potrebbe che individuare per valore e non alla luce di diverso criterio il giudice competente per il prosieguo di causa. Ma in sostanza l’esito conclusivo sarebbe, appunto, lo stesso che si sarebbe verificato se il legislatore avesse esteso la possibilità di elevare conflitto anche ratione valoris il che, invece, l’art. 45 cit. pacificamente non consente . Sarebbe un modo surrettizio per recuperare la praticabilità di un tipo di conflitto che l’art. 45 cit. espressamente nega. È opportuno evidenziare che ciò non vuol dire che così facendo il giudice ad quem in sostanza rilevi d’ufficio un’incompetenza per valore il cui rilievo è ormai precluso essendo trascorsa l’udienza di cui all’art. 183 cod. proc. civ. in realtà egli si limita a negare la fondatezza della declinatoria di competenza emessa dal giudice, come esattamente obiettato dall’ordinanza interlocutoria , ma soltanto che l’effetto sarebbe, sostanzialmente, lo stesso d’un regolamento di competenza d’ufficio ratione valoris, che invece l’ordinamento non accorda per esplicita e legittima in quanto tale non sindacabile innanzi alla Corte cost. scelta di merito legislativo. 3.1. In conclusione, sia pure con motivazione corretta nei sensi di cui al paragrafo che precede, l’orientamento maggioritario di questa Corte va mantenuto, con conseguente inammissibilità del regolamento d’ufficio de quo perché la controversia in oggetto non rientra nella competenza per materia di alcun giudice, ma è ripartita soltanto ratione valoris. Questo, in sintesi, il principio di diritto È inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, neghi di essere competente per materia e ritenga che la competenza sulla causa sia regolata solo ratione valoris, giacché in tale occorrenza l’eventuale decisione di accoglimento del regolamento da parte della Corte di cassazione, in quanto necessariamente contenente - ex art. 49, comma 2, cod. proc. civ. - anche l’individuazione del giudice competente per valore, non essendovi alcun giudice competente per materia, sostanzialmente produrrebbe il medesimo effetto d’un regolamento di competenza d’ufficio ratione valoris, che invece l’art. 45 cod. proc. civ. non accorda per insindacabile scelta di merito legislativo . Trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio e nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva non è dovuta pronuncia sulle spese. P.Q.M. dichiara inammissibile il regolamento.