Bolletta monstre da pagare. Irrilevante la mancata lettura del contatore

In ballo quasi duemila euro. Respinte le obiezioni del consumatore, che dovrà aprire i cordoni della borsa e versare quanto dovuto.

Bolletta monstre per l’energia elettrica in ballo oltre 2mila euro. Il consumatore deve pagare, volente o nolente. E irrilevante è il fatto che l’azienda fornitrice non abbia provveduto alla lettura annuale del contatore Cassazione, ordinanza n. 1059/18, sez. VI Civile, depositata il 17 gennaio . Danno. Battaglia inutile, quella contro l’Enel. Prima il Giudice di pace, poi il Tribunale e, ora, infine, la Cassazione condannano il consumatore ad aprire i cordoni della borsa per provvedere al pagamento di quanto richiesto dall’azienda per la fornitura di energia elettrica. Nello specifico, la somma era in origine 2.211 euro, ma è stata poi ridotta, grazie alla decisione del Tribunale, a 1.921 euro. Nessun cambiamento, invece, sull’obbligo di pagamento da parte del consumatore. Su questo fronte, in particolare, i Giudici del Palazzaccio respingono il richiamo difensivo alla mancata lettura del contatore . Questo elemento, spiegano, è stato tenuto presente in secondo grado, e comunque il consumatore non ha dimostrato quale sarebbe stato il diverso esito in caso di lettura del contatore e quindi quale danno egli abbia effettivamente subito dalla lamentata mancata lettura .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 4 dicembre 2017 – 17 gennaio 2018, n. 1059 Presidente Amendola – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. Gi. An. Ar. convenne in giudizio, davanti al Giudice di pace di Stilo, l'Enel distribuzione s.p.a., chiedendo che fosse accertato che non era da lui dovuta la somma di Euro 2.211,01 richiesta in pagamento dalla società convenuta, nonché al risarcimento dei relativi danni. Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda. Espletata attività istruttoria, il Giudice di pace rigettò la domanda e compensò le spese di lite. 2. Impugnata la pronuncia dall'attore soccombente, il Tribunale di Locri, con sentenza del 6 gennaio 2015, in parziale accoglimento del gravame, ha accertato che non era dovuta, da parte dell'appellante, la somma di Euro 289,41 ed ha compensato le ulteriori spese del grado. 3. Contro la sentenza d'appello ricorre Gi. An. Ar. con atto affidato ad un motivo. Resiste l'Enel distribuzione s.p.a. con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. Motivi della decisione 1. Con il primo ed unico motivo di ricorso si denuncia, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia esaminato il fatto storico pacifico per cui la società di distribuzione non aveva effettuato la lettura annuale del contatore, cosa che avrebbe determinato, senz'altro, un esito diverso della controversia . 1.1. Il motivo è inammissibile. Trattandosi, infatti, di sentenza pubblicata in data in data successiva all'11 settembre 2012, deve essere applicato il nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., introdotto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 2012, n. 134. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha tenuto presente la circostanza della mancata lettura, sicché la censura è inammissibile sulla base dei criteri indicati dalla sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte, non essendo ravvisabile alcuna omissione. Oltre a ciò, il ricorso è generico, perché non dimostra quale sarebbe stato il diverso esito in caso di lettura del contatore e, perciò, quale danno l'utente del servizio abbia effettivamente subito dalla lamentata omissione. 2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono inoltre le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.800, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.