Accertamento della tempestività del ricorso per cassazione

Nel caso in cui, effettuata la notifica del ricorso per cassazione a mezzo postale, il ricorrente ometta di produrre in giudizio i relativi avvisi di ricevimento attestanti la data di perfezionamento dell’ultima notifica, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile stante l’impossibilità di accertarne la tempestività.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 817/18, depositata il 16 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli rigettava il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento in estensione del socio accomandatario di una s.a.s., che ricorre dunque in Cassazione. La controparte propone ricorso incidentale assumendo l’improcedibilità di quello principale per tardività della notifica. Notifica. Il Collegio richiama l’art. 369 c.p.c. secondo il quale, ai fini dell’accertamento dell’osservanza del termine per il deposito del ricorso di legittimità, laddove la notifica sia stata effettuata a mezzo del servizio postale si ha riguardo alla data di ricezione dell’atto da parte dell’ultimo destinatario. Non trova infatti applicazione il principio secondo cui per il notificante assume rilevanza la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Tale assunto si riferisce infatti alle sole ipotesi di infruttuoso esito del procedimento notifcatorio in cui per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per quest’ultimo , quali appunto la decadenza dal diritto di proporre ricorso per cassazione. Inoltre, precisa la Corte, nel caso di notifica effettuata a mezzo del servizio postale la prova della data può essere fornita solo tramite l’avviso di ricevimento, alla cui mancanza sopperiscono atti equipollenti come l’attestazione dell’ufficiale giudiziario mediante il rilascio del duplicato ex art. 8 d.P.R. n. 655/1982. Nel caso di specie, gli avvisi di ricevimento non sono stati prodotti in giudizio, cosa che impedisce la verifica dell’osservanza del termine per il deposito del ricorso principale. Per questi motivi, la Corte dichiara improcedibile il ricorso principale, mentre quello incidentale viene dichiarato inammissibile poiché finalizzato ad ottenere un nuovo apprezzamento del merito della vicenda.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 23 giugno 2017 – 16 gennaio 2018, n. 817 Presidente Di Palma – Relatore Mercolino Fatto e diritto Rilevato che con sentenza del 16 giugno 2011 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da A.A. avverso la sentenza del 9 febbraio 2011, con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato il fallimento del reclamante, in estensione di quello della A. S.a.s. di A.G. e di quest’ultimo in qualità di socio accomandatario che avverso la predetta sentenza l’A. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria che hanno resistito con controricorsi, illustrati anche con memorie, la Migor S.p.a., la Hart S.r.l., la Manifattura Riese S.p.a., la Magor S.r.l., la Laura B S.r.l., la G & amp L di R.L. , la Manifatture Lord S.p.a., la CET S.r.l. e la Milena Confezioni S.r.l., le quali hanno proposto ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, nonché la New Terconf S.r.l. e La Camicia Italiana S.r.l. che il curatore del fallimento e la S.r.l. non hanno svolto attività difensiva. Considerato che la difesa della Migor e delle altre società con la stessa costituite ha eccepito l’improcedibilità dell’impugnazione principale, rilevando che, in quanto risalente al 18 agosto 2011, la notificazione del ricorso risulta effettuata in data anteriore al ventesimo giorno precedente il deposito in Cancelleria, avvenuto il 16 settembre 2011, con la conseguente inosservanza del termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., non trovando nella specie applicazione, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, la sospensione prevista dall’art. 1 della medesima legge che la data della notificazione indicata dalla difesa delle controricorrenti è in realtà quella di consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario, mentre, essendo stata la notifica effettuata a mezzo del servizio postale, la data della consegna ai destinatari avrebbe dovuto essere provata mediante la produzione degli avvisi di ricevimento, non depositati dalla difesa del ricorrente, la quale si è limitata a produrre, unitamente alla memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., semplici attestazioni relative allo stato delle notifiche, rilasciate dall’UNEP della Corte d’appello di Napoli che, ai fini della verifica dell’osservanza del termine previsto dall’art. 369 cod. proc. civ. per il deposito del ricorso per cassazione, nel caso in cui la notificazione abbia avuto luogo a mezzo del servizio postale, occorre avere riguardo alla data di ricezione dell’atto da parte dell’ultimo destinatario, non potendo trovare applicazione il principio, affermatosi per effetto della parziale dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 149 cod. proc. civ. e dell’art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 cfr. Corte cos., sent. n. 477 del 2002 , secondo cui per il notificante la notificazione deve considerarsi perfezionata con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario che detto principio è infatti riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui dall’intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per quest’ultimo, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all’ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell’avvenuta notificazione, come per il deposito del ricorso per cassazione e del controricorso, dovendo in tal caso intendersi, come si ricava dal tenore testuale dell’articolo 369 cod. proc. civ., che la stessa si sia perfezionata per entrambe le parti al momento della ricezione dell’atto da parte del destinatario, contro cui l’impugnazione è rivolta cfr. Cass., Sez. III, 7/05/2014, n. 9861 11/05/2007, n. 10837 Cass., Sez. lav., 29/10/2013, n. 24346 che, in caso di effettuazione della notifica a mezzo del servizio postale, la relativa prova può essere fornita esclusivamente a mezzo dell’avviso di ricevimento, alla cui mancanza non può sopperirsi con atti equipollenti, quale nella specie l’attestazione dell’ufficiale giudiziario, ma solo, in caso di smarrimento, mediante il rilascio del duplicato previsto dall’art. 8 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 cfr. Cass., Sez. VI, 18/11/2016, n. 23546 Cass., Sez. I, 6/03/1995, n. 2572 che, nella specie, la mancata produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento attestanti la data di perfezionamento dell’ultima notifica impedisce dunque di verificare l’osservanza del termine per il deposito del ricorso principale, la cui effettuazione in data successiva al ventesimo giorno dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario esclude la possibilità di ritenere comunque tempestivo l’adempimento, con la conseguente improcedibilità della impugnazione che è invece inammissibile il ricorso incidentale, con cui la Migor e le altre società con essa costituite deducono l’omessa e/o insufficiente motivazione in ordine ad un punto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna del reclamante al risarcimento del danno per responsabilità aggravata che, ad avviso delle controricorrenti, la Corte di merito, nel dare atto della complessità della questione giuridica affrontata e del rigetto dell’analoga istanza di fallimento avanzata nei confronti del coniuge dell’A. , non ha tenuto conto degli elementi addotti a sostegno della richiesta di conferma della dichiarazione di fallimento né del comportamento tenuto dal reclamante, volto a sottrarre ai creditori il patrimonio della società mediante la prospettazione di circostanze non veritiere che, nell’insistere sul valore delle predette circostanze, ritenute sintomatiche della mala fede o della colpa grave dell’appellante, le controricorrenti non contestano l’affermata complessità della causa, che ha giustificato il rigetto della domanda di risarcimento ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., in tal modo dimostrando di voler sollecitare un nuovo apprezzamento al riguardo, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della questione, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione cfr. Cass., Sez. II, 12/01/2010, n. 327 Cass., Sez. I, 8/03/ 2007, n. 5337 8/09/2003, n. 13071 che nei rapporti con le parti controricorrenti le spese del giudizio vanno poste a carico del ricorrente, principale soccombente, e si liquidano come dal dispositivo, mentre la mancata costituzione degli altri intimati esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali nei rapporti con gli stessi. P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso principale e inammissibile il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.