Obbligo di taratura per gli autovelox

Le opposizioni al verbale di accertamento dell’infrazione stradale per eccesso di velocità sono trattate con il rito del lavoro all’indomani del d.lgs. n. 150/2011. Laddove venga contestata l’affidabilità del cosiddetto tutor o autovelox, il giudice è tenuto ad accertare se il dispositivo sia stato sottoposto o meno alle verifiche di funzionalità e taratura. Ciò in quanto tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità devono essere sottoposte, secondo quanto stabilito dalla Consulta con sentenza n. 113/15 e dalla giurisprudenza successiva, a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, non esistendo verifiche equipollenti né essendo sufficienti, come in passato, certificati di conformità ed omologazione.

È quanto stabilito dalla VI sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 533/18, depositata l’11 gennaio. Il caso. Il signor F.V.S. proponeva opposizione al verbale di accertamento dell’infrazione stradale per eccesso di velocità rilevata in data 24 maggio 2013 innanzi al Giudice di pace di Imola, il quale si pronunciava con sentenza n. 94/14. Avverso tale giudizio, la Prefettura di Bologna avanzava appello avanti al Tribunale competente che per l’effetto, con sentenza depositata in data 11 marzo 2015, rigettava l’opposizione al verbale di accertamento dell’infrazione. Il signor F.V.S. quindi ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna. In particolare si contesta l’erroneità del rito seguito nel giudizio di appello e la nullità della citazione la tardività dell’eccezione con cui la Prefettura, soltanto in appello, aveva contestato la mancata coltivazione della querela di falso del verbale di contestazione la ritenuta infondatezza da parte del Tribunale della contestazione dell’assenza di presegnalazione della postazione di controllo sulla base dell’attestazione, contenuta nel verbale, dell’esistenza di appositi cartelli l’erroneità dell’affermazione del giudice di appello secondo cui non sarebbe obbligatoria la revisione e la taratura periodica del sistema di rilevamento di velocità del c.d. tutor”. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, accoglie solo quest’ultima doglianza, rigettando le restanti. L’opposizione a sanzioni amministrative. Preliminarmente occorre ricordare, seppur brevemente, che con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione i trentatré riti civili sino ad allora esistenti, vengono ridotti a tre, ed in particolare al rito ordinario di cognizione, al rito sommario di cognizione e al rito del lavoro. In particolare, vengono sottoposti al rito del lavoro i procedimenti relativi ad opposizioni a sanzioni amministrative, quali le opposizioni al verbale di violazione codice della strada art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 . La doglianza del ricorrente circa l’erroneità del rito, quindi, risulta infondata. Il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova fino a querela di falso. Il verbale di accertamento dell’infrazione ha natura di atto pubblico e quindi fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli indichi di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle acquisite da terzi o in esito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal Giudice, congiuntamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti Cass. Civile n. 38/14 . In altri termini il verbale di accertamento dell’infrazione ha la valenza di prova legale per quel che riguarda l’estrinseco, ovvero per tutte le attività compiutesi alla presenza del pubblico ufficiale, incluso l’avvenuto rilascio di dichiarazioni. Nel caso di specie, il ricorrente si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto infondata la contestazione dell’assenza di presegnalazione della postazione di controllo sulla base dell’attestazione, contenuta nel verbale, dell’esistenza di appositi cartelli. A ben vedere, nel caso in esame, il ricorrente si duole solo dell’erroneità dell’affermazione del Tribunale riguardo la necessità della querela di falso, ma non riferisce di aver formulato richiesta di prova contraria, sicché l’efficacia del contenuto del verbale non è stata messa in discussione e il motivo, pertanto, è stato ritenuto dalla Corte privo di decisività. La mancata presentazione della querela di falso non integra eccezione in senso stretto. Come noto, l’ exceptio in senso stretto o exceptio iuris ha ad oggetto fatti modificativi, estintivi o impeditivi operanti non in modo automatico, ma bensì solo per effetto di un’iniziativa di parte, talché l’efficacia modificativa, estintiva o impeditiva è subordinata all’esercizio di un diritto potestativo della parte che può, dunque, scegliere se farlo valere o meno. Ne consegue, per tali ragioni, che solo la parte legittimata può proporre l’ excpetio in senso stretto, e non è dato al Giudice di rilevarla d’ufficio. Nel caso in esame, in particolare, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 345 e 346 c.p.c. per il mancato rilievo della tardività dell’eccezione con cui la Prefettura, soltanto in appello, aveva contestato la mancata coltivazione della querela di falso del verbale di contestazione. La Corte sottolinea come la mancata presentazione della querela di falso non integra eccezione in senso stretto preclusa dal divieto dei nova in appello, ma mera difesa. È obbligatoria la revisione e la taratura periodica dei cosiddetti Tutor. L’unico motivo di ricorso che nell’ordinanza in esame ha trovato accoglimento concerne la doglianza sull’erroneità dell’affermazione del Giudice d’appello secondo cui non sarebbe obbligatoria la revisione e taratura periodica del sistema di rilevamento di velocità dei tutor. A riguardo la Corte Costituzionale con sentenza n. 113/15 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, c.d.s. nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura . Invero, appare evidente e manifesta la irragionevolezza da parte della pubblica amministrazione nel non richiedere, per le apparecchiature confacenti la verifica della velocità dei veicoli, alcun controllo periodico, laddove tali strumentazioni sono funzionali ad accertare in modo irripetibile il fatto da cui scaturisce la violazione, per il proprietario ovvero conducente del mezzo, del codice della strada con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria vedi anche Cass. Civile n. 25125/15 . In altri termini, oggi tutti i c.d. tutor, o più comunemente autovelox, devono essere sottoposti a calibratura periodica. Suddetta regolazione ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento di tali strumenti di controllo della velocità, non esistendo verifiche equipollenti, né essendo sufficienti, come in passato, certificati di conformità ed omologazione. In definitiva, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, come è avvenuto nel caso di cui si tratta, il Giudice è tenuto ad accertare se il dispositivo sia stato sottoposto o meno alle verifiche di funzionalità e taratura.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 26 ottobre 2017 – 11 gennaio 2018, n. 533 Presidente D’Ascola – Relatore Picaroni Motivi in fatto ed in diritto della decisione Ritenuto che F.S.V. ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Bologna, depositata in data 11 marzo 2015, che ha accolto l’appello proposto dalla Prefettura di Bologna avverso la sentenza del Giudice di pace di Imola n. 95 del 2014, e per l’effetto ha rigettato l’opposizione al verbale di accertamento dell’infrazione stradale di eccesso di velocità, rilevata in data 24 maggio 2013 dal sistema SICVe, lungo l’autostrada direzione nord, in territorio del Comune di che con ordinanza interlocutoria depositata in data 16 febbraio 2017, questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato, che risulta effettuata in data 9 marzo 2017 che l’Avvocatura generale dello Stato non ha svolto difesa in questa sede che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., di manifesta fondatezza del quinto motivo di ricorso che con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione del comb. disp. degli artt. 26 d.lgs. n. 40 del 2006 e 163, nn. 2 e 7, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 164, 324, nn. 1 e 2, 359 cod. proc. civ., 324 e 325 cod. proc. civ., e si contesta l’erroneità del rito seguito nel giudizio di appello e la nullità della citazione, per mancato rispetto del termine di 90 giorni tra la data di notifica dell’atto di appello e la prima udienza e per mancata indicazione del giorno dell’udienza di comparizione, con conseguente violazione del contraddittorio e nullità della sentenza d’appello e passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che la doglianza è infondata che il presente procedimento di opposizione a verbale di accertamento d’infrazione stradale è disciplinato, ratione temporis, dal decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, entrato in vigore in data 11 settembre 2011 l’infrazione era stata rilevata il giorno 24 maggio 2013 che gli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 prevedono l’applicazione del rito del lavoro, con la conseguenza che l’appello doveva essere proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 cod. proc. civ. ex plurimis, Cass. 02/11/2015, n. 22390 , come nella specie è avvenuto, e che il termine a comparire, ai sensi dell’art. 435, terzo comma, cod. proc. civ. era di giorni 25 e non di giorni 90 che con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 345 e 346 cod. proc. civ. per il mancato rilievo della tardività sia dell’eccezione con cui la Prefettura, soltanto in appello, aveva contestato la mancata coltivazione della querela di falso del verbale di contestazione, sia della produzione documentale che attestava la sottoposizione a verifica periodica dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità che la doglianza è infondata sotto tutti i profili che la mancata presentazione della querela di falso nella specie avverso il verbale di contestazione - non integra eccezione in senso stretto preclusa dal divieto dei nova in appello, ma mera difesa che, pertanto, il Tribunale poteva rilevare, come ha fatto pag. 2 della sentenza , che era preclusa la contestazione della veridicità del contenuto del verbale, nella parte in cui era attestata la corretta installazione del sistema rilevamento automatico della velocità i nonché l’esistenza di cartelli di presegnalazione della relativa postazione che la questione della tardività della produzione documentale - in assunto del ricorrente attestante la sottoposizione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità a verifica periodica - è priva di decisività in questa sede e rimane pertanto impregiudicata che la ratio decidendi della sentenza impugnata è basata esclusivamente sul contenuto del verbale, dal quale, secondo il Tribunale, risultavano la corretta installazione e il perfetto funzionamento del sistema di misurazione della velocità e l’esistenza della presegnalazione della postazione di controllo pag. 3 della sentenza che con il quarto motivo è denunciata violazione dell’art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992, e si contesta la mancata applicazione della cosiddetta riduzione progressiva della velocità, prevista dal comma 3 della norma, in luogo della riduzione del 5%, di cui al comma 2 stessa norma, che era stata applicata in concreto che la doglianza è infondata che la riduzione progressiva è prevista, dal comma 3 dell’art. 345 citato, per i soli casi in cui il controllo dell’osservanza del limite di velocità sia stato effettuato attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all’atto dell’emissione e dell’esazione del pedaggio, mentre al caso in esame, di rilevamento della velocità con il sistema cd. Tutor, si applica la riduzione fissa il 5%, comunque non inferiore a 5 km/h che il comma 2 prevede per gli accertamenti della velocità qualunque sia l’apparecchiatura utilizzata che con il quinto motivo è denunciata l’erroneità dell’affermazione del giudice d’appello, secondo cui non sarebbe obbligatoria la revisione e taratura periodica del sistema di rilevamento di velocità cd. Tutor che la doglianza è fondata che la sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del codice della strada nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura che, pertanto, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura che con il sesto motivo è denunciata violazione ed erronea applicazione degli artt. 142 cod. strada e 4 d.l. n. 121 del 2002 e si lamenta che il Tribunale ha ritenuto infondata la contestazione dell’assenza di presegnalazione della postazione di controllo sulla base dell’attestazione, contenuta nel verbale, dell’esistenza di cartelli di presegnalazione della postazione di controllo che la doglianza è inammissibile che il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, mentre, con riferimento alle altre circostanze di fatto - che il pubblico ufficiale abbia appreso da terzi o in seguito ad altri accertamenti - il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha comunque un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria ex plurimis, Cass. 06/10/2016, n. 20025 Cass. 20/03/2007, n. 6565 che, nel caso in esame, il ricorrente denuncia l’erroneità dell’affermazione del Tribunale riguardo alla necessità della querela di falso ma non riferisce di avere formulato richiesta di prova contraria, sicché l’efficacia del contenuto del verbale non è stata messa in discussione e il motivo, pertanto, è privo di decisività che l’accoglimento del ricorso, limitatamente al quinto motivo, comporta la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo esame del motivo di appello concernente la verifica della funzionalità e taratura dell’apparecchio rilevatore della velocità che il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato.