In assenza di gravi motivi di salute il minore deve seguire il genitore espulso dallo Stato

Qualora venga emesso nei confronti di un cittadino straniero il decreto di espulsione dal territorio dello Stato, i figli minori pur avendo diritto di seguirlo nel luogo di destinazione ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 286/1998 Testo Unico sull’immigrazione , sono costretti a seguirlo in assenza di circostanze che gli consentano per legge la permanenza nel territorio nazionale.

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 403/18, depositata il 10 gennaio. Il caso. Una cittadina straniera proponeva opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ravenna, ritenendolo illegittimo in considerazione dei motivi connessi allo sviluppo della figlia minore. Il Giudice di Pace di Ravenna respingeva il ricorso promosso dalla cittadina a causa del mancato rinnovo del permesso di soggiorno alla stessa. Parallelamente, veniva altresì respinto il ricorso al Tribunale per i minorenni per ottenere l’autorizzazione ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico sull’immigrazione alla permanenza nel territorio dello Stato per gravi motivi di salute della figlia, ricorso non impugnato dalla cittadina straniera. Pertanto, il Giudice di Pace fondava la propria decisione sull’assenza di un interesse alla permanenza nel territorio nazionale derivante dalla mancata impugnazione del genitore della pronuncia emessa dal Tribunale per i minorenni. Avverso la sentenza del Giudice di Pace la cittadina straniera ricorre per cassazione denunciando che questi avrebbe dovuto valutare il caso alla luce del diritto alla figlia all’unità familiare, anziché sulla pronuncia del Tribunale per i minorenni e che tale provvedimento contrasterebbe con il divieto di espulsione dei minori ex art. 19 Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili d.lgs. n. 286/1998. Espulsione del genitore straniero e diritti del minore. Il Supremo Collegio, rilevando che il ricorso ripropone la stessa domanda su cui il Tribunale per i minorenni si era espresso con pronuncia non impugnata dalla ricorrente, ribadisce la legittimità di quanto stabilito dai Giudici di merito. Difatti, l’art. 19 d.lgs. n. 286/1998, così come ricorda la Suprema Corte precisa che, nell’ipotesi di genitori stranieri raggiunti da provvedimento di espulsione, il minore ha il diritto di seguire il genitore, o l’affidatario, espulso, e quindi il genitore, nell’esercizio di quel diritto per conto del figlio, ha il diritto di portarlo con sé nel luogo di destinazione . Non sussistendo i requisiti per la permanenza del minore nel territorio dello Stato ex art. 31 d.lgs. n. 286/1998, così come stabilito dal Tribunale per i minorenni, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 10 ottobre 2017 – 10 gennaio 2018, n. 403 Presidente Scaldaferri – Relatore Bisogni Fatto e diritto Rilevato che 1. Con ricorso del 5 agosto 2016 K.S. , cittadina albanese, ha proposto opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ravenna il 22 luglio 2016 ritenendo la sua illegittimità per gravi motivi connessi allo sviluppo della figlia minore K.J. nata a omissis e priva di qualsiasi riferimento con il paese di origine della ricorrente. 2. Il Giudice di pace di Ravenna ha respinto il ricorso rilevando che in precedenza era stato negato alla K. il rinnovo del permesso di soggiorno e respinto il reclamo gerarchico proposto al Prefetto di Ravenna era stato respinto altresì, in data 29 febbraio 2016, il ricorso della K. al Tribunale per i minorenni dell’Emilia Romagna per ottenere l’autorizzazione ex art. 31 del d.lgs. n. 286/1998 a permanere nel territorio nazionale per gravi motivi connessi alla salute della figlia minore. Il Giudice di pace ha ritenuto preclusa la valutazione dell’interesse della figlia minore essendosi su di esso pronunciato il Tribunale per i minorenni con provvedimento non impugnato dalla K. . 3. Ricorre per cassazione K.S. deducendo violazione di legge in relazione all’art. 19 del decreto legislativo n. 286/1998 per contrasto con norme imperative di carattere inderogabile e in relazione alla mancata acquisizione del rapporto dei Servizi sociali. Rilevato che 4. Con l’unico motivo di ricorso la K. rileva che la valutazione richiesta al Giudice di pace è diversa da quella sottoposta con il ricorso al Tribunale per i minorenni in quanto, stante il divieto di espulsione dei minori vigente nel nostro ordinamento, il giudice di pace avrebbe dovuto considerare il diritto della figlia all’unità familiare. Ritenuto che 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché sostanzialmente ripropone gli stessi profili di tutela pertinenti alla domanda ex art. 31 del testo unico in materia di immigrazione d.lgs. n. 286/1998 , domanda che è stata valutata e respinta dal Tribunale per i minorenni con pronuncia non impugnata dalla ricorrente. Il riferimento al divieto di espulsione dei minori è improprio perché al minore è riconosciuto il diritto di seguire il proprio genitore in caso di rientro nel paese di provenienza conseguente all’espulsione cfr. Cass. civ. sez. I n. 9327 del 14 luglio 2000 secondo cui la disposizione di cui all’art. 17 della legge n. 40 del 1998, poi trasfusa nell’art. 19 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998, secondo la quale non è consentita, salvo che per motivi di ordine pubblico o di sicurezza, l’espulsione dei minori di anni diciotto non può interpretarsi nel senso che, nel caso di minori che siano figli di genitori clandestinamente introdottisi nel territorio nazionale ovvero privi di titolo di soggiorno, il divieto di espulsione si estenda nei loro confronti, per insopprimibili esigenze di unità della famiglia. Ad un tal riguardo, infatti, lo stesso art. 19 cit. precisa che, nell’ipotesi di genitori stranieri raggiunti da provvedimento di espulsione, il minore ha il diritto di seguire il genitore, o l’affidatario, espulso, e quindi il genitore, nell’esercizio di quel diritto per conto del figlio, ha il diritto di portarlo con sé nel luogo di destinazione . 6. Nessuna pronuncia deve essere emessa sulle spese processuali. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.