E’ leso il diritto di difesa del convenuto che riceve l’atto di citazione incompleto

Il giudizio di primo grado si svolge in assenza del convenuto. Quest’ultimo ricorre in Cassazione lamentando di essere rimasto contumace a causa dell’incompletezza dell’atto di citazione notificatogli, in quanto privo di diverse pagine. Inevitabilmente leso il suo diritto di difesa.

Sul punto la Cassazione con sentenza n. 283/18, depositata il 9 gennaio. Il caso. Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda di un avvocato volta al pagamento delle competenze professionali vantate nei confronti del convenuto per l’attività svolta in suo favore in un giudizio civile. Rilevante è il fatto che il convenuto rimaneva contumace durante il procedimento. Avverso la decisione di merito ricorre per cassazione il soccombente, lamentando l’incompletezza dell’atto introduttivo del giudizio di merito a lui notificato. Infatti l’atto depositato dal ricorrente con il ricorso era privo di alcune pagine relative alla causa petendi , alle conclusioni e richieste rispetto all’atto depositato dall’avvocato resistente. Ciò premesso la mancanza nell’atto prevenuto al ricorrente di parti determinanti hanno causato la contumacia dello stesso nel giudizio di merito. Inevitabile il pregiudizio al diritto di difesa. La Cassazione ha osservato che ai fini della declaratoria della nullità deve essere presa in considerazione la copia autentica del ricorso notificato al ricorrente, ex art 702- bis c.p.c. Forma della domanda. Costituzione delle parti , perché si deve garantire l’affidamento del destinatario sull’atto scritto che gli è stato consegnato e ha ragione di presumere esattamente corrispondente a quanto è inteso dichiarare e portare a sua conoscenza . In ragione di ciò è inevitabile il pregiudizio al diritto di difesa del convenuto a causa dei vizi dell’atto notificato che producono una nullità che, ex art. 164, comma 4 e 5, c.p.c. Nullità della citazione , se rilevata d’ufficio avrebbe condotto il Tribunale alla rinnovazione della citazione. Nella fattispecie, però, il Tribunale avendo la copia completa prodotta dall’attore non ha avuto la possibilità di rilevare il vizio dell’atto introduttivo ricevuto dal convenuto. Per questo motivo, secondo la Suprema Corte, il ricorrente ha tutto il diritto di far valere la nullità de qua come mezzo di gravame nel ricorso per cassazione. In conclusione la Corte ha affermato che il vizio, convertito in motivo di gravame, comporta l’accoglimento del ricorso e la conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per lo svolgimento del giudizio di merito nel rispetto del principio del contradditorio nei confronti del ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 luglio 2017 – 9 gennaio 2018, n. 283 Presidente Petitti – Relatore D’Ascola Fatti di causa e ragioni della decisione 1 L’avv. Ma.Lo. adiva, con rito ex art. 702-bis c.p.c., il Tribunale di Napoli, per ottenere il pagamento delle competenze professionali, pari ad Euro 6.999,15, vantate nei confronti di M.A. , per l’attività svolta in suo favore nel giudizio civile intentato contro la Cooperativa edilizia omissis . Contumace il convenuto, il Tribunale di Napoli, con ordinanza n. 10478/2013, depositata in data 21.11.2013, accoglieva la domanda, condannando M.A. al pagamento, in favore dell’avv. Ma. , degli importi di Euro 696,30 per spese, Euro 1.337,80 per diritti ed Euro 4.187,12 per onorario, oltre accessori come per legge. 3 Per la cassazione dell’ordinanza il soccombente ha proposto ricorso, notificato in data 7.5.2014, articolato in un unico mezzo. L’avv. Ma. ha resistito con controricorso, notificato il 23.5.2014. Il consigliere relatore ha avviato la trattazione con rito camerale, proponendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente M. ha presentato memoria ex art. 378 recte 380 bis c.p.c 4 Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate in controricorso parte resistente afferma che sarebbe stata omessa la specificazione di atti e documenti su cui si fonda il motivo di ricorso, ma il rilievo urta con l’elenco dei tre documenti prodotti che si rinviene alla conclusione del ricorso, prima delle parole salvezze illimitate e dopo le parole Si producono . Ivi è indicato tra gli altri il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato all’odierno ricorrente, che è l’unico documento decisivo invocato. Parte ricorrente assume infatti che esso era incompleto, perché non conteneva né l’oggetto della domanda, né l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto allegati dal creditore istante, né le conclusioni e l’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c L’assenza di questi elementi dà luogo, secondo il ricorso, a nullità della sentenza e del procedimento in violazione degli artt. 156, 157, 161 e 163 n. 3, 4, e 5 c.p.c Queste precisazioni, desumibili dalla rubrica e dal testo dell’unico motivo, vanificano anche il secondo rilievo del resistente, in ordine alla mancanza di specificità della censura e all’omesso richiamo di precedenti giurisprudenziali. La censura appare invece circostanziata nelle indicazioni normative e nelle precisazioni in punto fatto, che sono sufficienti allorquando si invoca un palese vizio in procedendo, il quale impone alla Corte di cassazione l’accesso agli atti di causa per verificare la corrispondenza alla realtà di quanto sia stato puntualmente denunciato in ricorso. Il tema del decidere nasce dalla incompletezza dell’atto introduttivo del giudizio di merito notificato al ricorrente, atto che è stato depositato unitamente al ricorso e che, confrontato con l’omologo atto depositato dal resistente, appare chiaramente mancante della seconda e della quarta pagina. Al ricorrente venne notificato un atto incompleto, privo di numerazione delle pagine, che egli ha infatti riportato testualmente nel ricorso. Il resistente, convinto di aver notificato l’atto integrale, di cui ha prodotto la copia in suo possesso, non ha compreso, come inizialmente il relatore, la portata della censura, che appare chiara al Collegio rileggendo il puntuale ricorso e confrontando i due atti. La mancanza, in quello pervenuto al M. , completo delle attestazioni dell’ufficiale giudiziario, di parti determinanti dell’atto, da lui precisate in ricorso e in memoria, hanno inevitabilmente causato la contumacia nel giudizio di merito. Va infatti rilevato che ai fini della rilevazione e della conseguente declaratoria della nullità va presa in considerazione la copia autentica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato al sig. M. , perché si deve garantire l’affidamento del destinatario sull’atto scritto che gli è stato consegnato e ha ragione di presumere esattamente corrispondente a quanto si è inteso dichiarare e portare a sua conoscenza Cass. n. 14686/2007 18217/2008 19156/2014 . 4.1 Al tribunale non è stata offerta la possibilità di rilevare il vizio dell’atto introduttivo, giacché la copia prodotta in causa era completa. Se avesse potuto disporre della copia effettivamente notificata avrebbe dovuto e potuto rilevare che alla mancanza formale delle pagine, corrispondono, a livello sostanziale, una serie di omissioni determinanti, relative sia all’edictio actionis sia alla vocatio in ius. Ne è derivato un pregiudizio al diritto di difesa del convenuto, destinato a trovare rimedio e tutela solo con l’invocata declaratoria, ex art. 164 c.p.c., di nullità del provvedimento e del giudizio da cui l’ordinanza impugnata è scaturita. Sussistono infatti sia l’incompleta esposizione dei fatti di causa a sostegno della domanda, con conseguente incertezza della causa petendi sia la mancanza di una parte dell’esposizione contenuta nelle lettere a e c del ricorso introduttivo ed è pretermessa in toto l’esposizione dei fatti indicati alla lettera b del medesimo atto. In secondo luogo, viene pretermessa la parte dell’atto relativa alla precisazione delle conclusioni e delle richieste, con pregiudizio alla corretta ed intellegibile individuazione del petitum immediato e mediato. In terzo luogo, non è stata inserita la parte dell’atto relativa all’avvertimento di cui all’art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c., con relativa invalidità della vocatio in ius. I vizi di quest’ultima e quelli dell’edictio actionis riscontrati cagionano un vulnus al contraddittorio nel rapporto tra le parti e nella dialettica tra parti e giudice Cass. 17495/2011 . Poiché serventi alla tutela di interessi che trascendono una singola parte per attingere ai valori immanenti del processo civile, i vizi riscontrati producono una nullità che, ex art. 164, commi 4 e 5, c.p.c. se rilevata d’ufficio, avrebbe condotto, stante la mancata costituzione del M. dinanzi al Tribunale di Napoli, alla rinnovazione della citazione. vedi utilmente Cass. 23420/2014 Cass. Sez. Un., 18121/2016 . Ben può, allora, il ricorrente far valere la nullità de qua come mezzo di gravame nel ricorso per cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. avverso l’ordinanza emessa in primo e unico grado. Il vizio si è convertito in motivo di gravame e il ricorso merita quindi accoglimento, restando irrilevante, come da consolidata giurisprudenza Cass. 7605/17 , il diverso orientamento del Collegio rispetto a quanto esposto nella proposta, a fronte dell’evidenza decisoria. Discende da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al tribunale di Napoli per lo svolgimento del giudizio di merito, che avrà luogo previa rimessione in termini dell’odierno ricorrente, affinché il giudizio possa essere correttamente incanalato secondo il principio del contraddittorio effettivo e rituale. Il tribunale, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.