Spazio stretto ma sufficiente: sanzionata la sosta irregolare sull’area a pagamento del Comune

Respinte definitivamente le obiezioni mosse dall’automobilista. Adeguata la disponibilità di stalli gratis. Accertata anche l’idonea larghezza della carreggiata, una volta esclusa l’area dei parcheggi.

Spazio stretto, ma sufficiente al passaggio dei veicoli. Nessuna censura, quindi, al posizionamento degli stalli di sosta a pagamento da parte del Comune. E, di conseguenza, confermata la multa alla automobilista beccata ad aver parcheggiato in maniera irregolare, ignorando l’obbligo del ticket Cassazione, ordinanza n. 46, sez. VI Civile, depositata il 3 gennaio . Spazio. Prima il Giudice di Pace e poi il Tribunale hanno respinto l’opposizione dell’automobilista al verbale consequenziale alla scelta di usufruire gratis di uno stallo di sosta a pagamento. Nonostante la doppia sconfitta, però, la donna decide comunque di giocarsi la carta del ricorso in Cassazione. Risultati? Nessuno. Perché i giudici del Palazzaccio confermano la pronuncia d’appello, e quindi la giustezza della multa. Vittoria definitiva, perciò, per il Comune. Innanzitutto, viene evidenziato che nella zona in cui è stata elevata la contravvenzione sono ubicati stalli con sosta libera pari al 52,5 per cento dei posti disponibili . Per quanto concerne poi l’ubicazione dell’area di parcheggio , è emerso che la carreggiata era chiaramente identificata, per esclusione, dalla sagoma degli stalli di sosta di colore blu e che lo spazio residuo non impediva il transito di una fila di veicoli trattandosi di strada urbana a senso unico e la porzione residua destinata a carreggiata non aveva larghezza inferiore a 3 metri .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 12 maggio 2017 - 3 gennaio 2018, n. 46 Presidente Manna – Relatore Picaroni In fatto e in diritto Ritenuto che An. Bo. ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo, depositata in data 15 settembre 2015, che ha rigettato l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Palermo n. 353 del 2013, e per l'effetto ha confermato il rigetto dell'opposizione al verbale di contestazione elevato in data 18 aprile 2012, per violazione dell'art. 7, comma 1, lett. f e 15 cod. strada che il Comune di Palermo ha svolto difese che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso e il Collegio condivide la proposta con riferimento ai primi due motivi che con il primo motivo è denunciata violazione dell'art. 7, comma 8, cod. strada, e si contesta che l'area di parcheggio a pagamento in oggetto è ubicata all'interno della carreggiata che con il terzo motivo è denunciata violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. n. 55 del 2014 e si lamenta l'eccessività dell'importo liquidato a titolo di spese che i primi due motivi, con i quali sono riproposte le doglianze già prospettate nel giudizio di appello, sono infondati che, secondo quanto accertato in fatto dal Tribunale, nella zona P7, nel cui ambito è stata elevata la contravvenzione a carico della sig.ra Bo., sono ubicati stalli con sosta libera pari al 52,5% dei posti disponibili che neppure sussiste la violazione delle prescrizioni dettate dall'art. 7, comma 6, cod. strada in materia di ubicazione delle aree di parcheggio che, richiamata la giurisprudenza di questa Corte regolatrice Cass. 22/02/2007, n. 4172 , secondo cui la carreggiata, normalmente delimitata ai lati da strisce di margine , può essere delimitata dalle strisce colorate che individuano la parte di strada destinata al parcheggio dei veicoli, il Tribunale ha evidenziato che, nel caso di specie, non era contestato che la carreggiata fosse chiaramente identificata, per esclusione, dalla sagoma degli stalli di sosta di colore blu, né che lo spazio residuo impedisse il transito di una fila di veicoli trattandosi di strada urbana a senso unico di marcia , né, infine, che la porzione residua destinata a carreggiata avesse larghezza inferiore a 3 metri che risulta fondato, invece, il terzo motivo di ricorso, in quanto il Tribunale ha liquidato a titolo di spese l'importo di Euro 1.618,00, che risulta superiore all'importo massimo che può essere riconosciuto sulla base dei parametri tariffari, in considerazione del valore della causa Euro 35,86 , e che corrisponde ad Euro 1.172,00 che la sentenza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa è decisa nel merito, con la liquidazione delle spese del grado di appello nel rispetto dei parametri tariffari che l'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta i rimanenti, cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del grado di appello in favore del Comune di Palermo nell'importo di Euro 1.172,00 per compensi, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.