Ricorso improcedibile: impossibile sanare la mancanza della relata di notifica

Con il ricorso per cassazione deve essere depositata la copia autentica della sentenza con relazione di notificazione a pena di improcedibilità, salvo ipotesi sanatorie

Sul punto la Cassazione con ordinanza n. 30480/17, depositata il 19 dicembre. Il caso. La Corte d’Appello di Messina respingeva l’impugnazione degli appellanti contro la sentenza di primo grado, la quale respingeva la domanda di manutenzione nel possesso di un fabbricato proposta in relazione ad una costruzione posta a distanza illegale realizzata dagli appellanti. Avverso la decisione di merito i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione. Relazione di notificazione. La Cassazione prima di analizzare nel merito la controversia ha osservato che ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. con il ricorso per cassazione deve essere depositata la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta , a pena di improcedibilità. La norma processuale è chiara nel richiedere il deposito materiale dell’atto insieme al ricorso. Nel caso di specie la copia autentica contenuta nel fascicolo di ricorso non risulta corredata della relazione di notificazione e quindi la sanzione dell’improcedibilità è inevitabile . Per completezza la Corte ha evidenziato che rimane fuori dalla fattispecie l’ipotesi sanante affermata di recente dalle Sezioni Unite, nello specifico in merito alla possibilità che la relata di notifica sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio Cass. sez. Unite n. 10648/17 . Notifica a mezzo PEC. La Suprema Corte ha poi rilevato che la notifica della sentenza impugnata è stata eseguita a mezzo PEC. Secondo la Corte ai fini della prova della notificazione in via telematica, occorre dunque che siano prodotti anche il messaggio di trasmissione a mezzo PEC e le ricevute di avvenuta consegna e di accettazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 68/2005 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata . Nella fattispecie l’attestazione di conformità prodotta nella copia della sentenza impugnata corredata dalla relata di notifica via telematica è incompleta perché si riferisce solo alla sentenza, mancando l’attestazione di conformità di avvenuta consegna del messaggio ai documenti informatici richiesti. In conclusione, secondo la Cassazione, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso a causa della mancata produzione da parte dei ricorrenti della relata di notifica della sentenza e il mancato rinvenimento di una valida relata di notifica della sentenza nel fascicolo di altra parte.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 16 novembre – 19 dicembre 2017, n. 30480 Presidente Petitti – Relatore Orilia Ritenuto in fatto 1 La Corte d’Appello di Messina, con sentenza depositata il 3.5.2017 ha respinto l’impugnazione principale e quella incidentale, proposte, rispettivamente da R.I.M. e da F.A. , C. e B.L. contro la sentenza 130/12 del Tribunale di Mistretta che aveva respinto la domanda di manutenzione nel possesso di un fabbricato proposta dalla prima in relazione ad una costruzione posta a distanza illegale realizzata dai vicini F. -B. . 2 La sentenza, notificata in data 8.5.201Z è stata impugnata dalla R. con ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. In data 24.7.2017 il difensore della ricorrente ha depositato istanza di rimessione in termini per la notifica del ricorso. I F. -B. resistono con controricorso deducendone preliminarmente l’inammissibilità per tardività della sua notificazione. Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso e la ricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto Il ricorso è improcedibile formula che prevale su quella di inammissibilità v. Sez. 3, Sentenza n. 1104 del 20/01/2006 Rv. 587885 Sez. 3, Ordinanza n. 11091 del 2009 Sez. 2, Sentenza n. 9567 del 29/04/2011 non massimata . A norma dell’articolo 369 comma 2 n. 2 cpc insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta . La formulazione della norma processuale è chiarissima nel senso di richiedere il deposito materiale dell’atto unitamente al ricorso. Ebbene, nel caso di specie la stessa ricorrente dà atto della avvenuta notifica della sentenza di appello in data 8.5.2017 v. pag. 1 ricorso , ma nel suo fascicolo la copia autentica della stessa non risulta corredata della relazione di notificazione e quindi la sanzione dell’improcedibilità è inevitabile v. Cass. S.U. ord. 16-4-2009, n. 9005, Cass. S.U. 16-4-2009 ord. n. 9006, Cass. 28-9-2009 n. 20795, Cass. 1-12-2009 n. 25296, Cass. 26-4-2010 n. 9928, Cass. 11-5-2010 n. 11376, Cass. 6-8-2010 n. 18416, Cass. 10-9-2010 n. 19271, Cass. 1012-2010 n. 25070 più di recente, v. altresì Sez. 1, Sentenza n. 16549 del 2015 e ancora, Sez. 2, Sentenza n. 22176 del 2014, queste ultime non massimate . È vero che le sezioni unite hanno di recente affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la relata di notifica della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio Cass. S.U. n. 10648/2017 , ma nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi sanante. La notifica della sentenza impugnata è stata eseguita a mezzo pec Ai sensi dell’articolo 9 comma 1 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 . Il successivo comma 1 ter dispone che in tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis . Ai fini della prova della notificazione in via telematica, occorre dunque che siano prodotti anche in copia cartacea, asseverata conforme alla copia telematica dallo stesso procuratore speciale notificante, ai sensi delle norme della legge n. 53 del 1994 su richiamate, e dell’articolo 9, comma 1 bis, stessa legge il messaggio di trasmissione a mezzo PEC e le ricevute di avvenuta consegna e di accettazione previste dall’articolo 6, comma 2, del d.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 richiamato dall’articolo 3 bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994 v. Sez. 3 -, Sentenza n. 26102 del 19/12/2016 Rv. 642339 Sez. 3 -, Sentenza n. 18758 del 28/07/2017 Rv. 645167 . Tornando al caso di specie, nel fascicolo di parte dei controricorrenti si rinviene copia della sentenza impugnata n. 470/17 corredata dalla relata di notifica in via telematica a firma dell’avv. Peppino Spinnato, ma l’attestazione di conformità prodotta è incompleta perché si riferisce solo alla sentenza. Manca invece la attestazione di conformità della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna del messaggio ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata produzione da parte della ricorrente della relata di notifica della sentenza impugnata e il mancato rinvenimento di una valida relata di notifica della sentenza nel fascicolo dell’altra parte non vale dunque ad evitare l’improcedibilità. Le spese vanno poste a carico della parte soccombente. Considerato infine che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013 , che ha aggiunto il comma 1 - quater all’articolo 13 del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.