Sfratto per morosità, improcedibilità del giudizio a cognizione piena: l’ordinanza di rilascio sopravvive o no?

Il Tribunale di Monza con la sentenza del 1° dicembre 2017, n. 3624 si è pronunciato sul rapporto tra processo e mediazione nell’ipotesi in cui nessuna delle parti del giudizio ordinario di locazione che segue la convalida dell’intimazione di sfratto di morosità abbia attivato la mediazione obbligatoria.

Il caso di specie locazione commerciale. Ed infatti, nel caso di specie era accaduto che il Comune di Cologno Monzese avesse intimato lo sfratto per morosità ad un conduttore di un locale ad uso commerciale con contestuale citazione per la convalida. Concessa l’ordinanza provvisoria di rilascio, il Tribunale disponeva il mutamento del rito al fine di proseguire nelle forme del rito locatizio con contestuale assegnazione alle parti del termine per avviare la mediazione. Del resto, non vi può essere dubbio che la materia rientra nella locazione e che l’obbligatorietà scatta dopo la decisione del Giudice in ordine all’ordinanza di rilascio cfr. sul punto l’art. 5 comma 1 bis e comma 4 lett. b , d.lgs. n. 28/2010 . Improcedibilità e natura del giudizio di convalida Senonché, nessuna delle parti aveva avviato il procedimento con la conseguenza che il Giudice ha ritenuto fondata l’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziaria. Secondo il Tribunale la domanda di declaratoria di improcedibilità del presente giudizio -che non è un giudizio di opposizione ma un giudizio di convalida in cui, a seguito dell’opposizione alla convalida, è stato mutato il rito stante l’omessa instaurazione del procedimento di mediazione, è fondata . sopravvivenza dell’ordinanza. Per il Tribunale, però, l’improcedibilità del giudizio, tuttavia, non travolge l’ordinanza di rilascio e ciò sul presupposto che se il giudizio a cognizione piena vuoi per estinzione -anche se non espressamente richiamata dagli articoli 665-667 c.p.c. vuoi per declaratoria di improcedibilità non sfocia in una pronuncia di merito che prenda il posto dell’ordinanza di rilascio, ne deriva la stabilizzazione dell’ordinanza di rilascio in quanto difetta una pronuncia di merito che si saldi a detta ordinanza assorbendola, se si tratta di pronuncia di accoglimento della domanda di condanna al rilascio caducandola, se si tratta di pronuncia di rigetto della domanda di condanna al rilascio . Ne consegue che è onore dell’intimato conduttore far acquisire la condizione di procedibilità al giudizio di merito perché se il giudizio diviene improcedibile, l’ordinanza già emessa nella fase sommaria rimane efficace. Ma il punto non appare pacifico ad esempio, per il Tribunale di Napoli, sez. IX, 3 giugno 2015 l’onere di avviare la mediazione in un caso come quello oggetto della sentenza del Tribunale di Monza, grava sulla parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio nella specie l’intimante non avendo parte resistente azionato alcuna domanda riconvenzionale . Il precedente opposto del Tribunale di Roma perdita di efficacia dell’ordinanza . La soluzione del Tribunale di Monza, da un lato, segue l’indirizzo di alcuni Tribunali quelli citati in motivazione sono Tribunale di Rimini 24 maggio 2016 Tribunale di Bologna, sez. II, 17 novembre 2015 Tribunale di Napoli n. 325 del 14 marzo 2016 , ma dall’altro lato, quella soluzione non appare pacifica in giurisprudenza. Ed infatti, già si era verificato un caso del tutto identico all’esito del quale il Tribunale di Roma con sentenza n. 7194/2015 aveva ritenuto che l’ordinanza di convalida di sfratto, a seguito della pronuncia di improcedibilità perdesse la propria efficacia. E ciò sul corretto presupposto che la sentenza che dichiara l’improcedibilità del giudizio è una sentenza di rito che non può essere equiparata ad un’ipotesi di estinzione del giudizio e per chi scrive questo ragionamento dovrebbe valere anche nel caso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo .

Tribunale di Monza, sentenza 1 dicembre 2017, n. 3624 Giudice Bertolozzi Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida ex art. 658 cpc, il Comune di Cologno Monzese denunciava la morosità di B& amp B Marmi sas di Gian Paolo Dominelli & amp C d’ora innanzi, per brevità, B& amp B , conduttrice dell’immobile ad uso diverso da abitazione sito pressso il cimitero in via Longarone snc in Cologno Monzese MI , a causa dell’omesso pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità da gennaio 2012 a gennaio 2017 per la somma complessiva di € 39.400,00. Contestualmente conveniva in giudizio la medesima conduttrice avanti al Tribunale di Monza per ivi sentir convalidare l’intimato sfratto. All’udienza fissata per il giudizio di convalida la società intimata si costituiva depositando comparsa di costituzione e risposta e fascicolo, in cui contestava di dovere l’intera somma di cui all’atto di intimazione e chiedeva l’accertamento dell’effettivo ammontare dei canoni scaduti, anche mediante CTU, prova per interrogatorio formale e per testimoni, la concessione di termine per sanare la morosità accertata e successivamente il mutamento del rito. Concessa l’ordinanza provvisoria di rilascio si provvedeva a mutare il rito al fine della prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio e le parti venivano mandate in mediazione, che non veniva esperita, quindi la causa all’odierna udienza viene discussa e decisa con contestuale emissione e lettura della sentenza. La domanda di declaratoria di improcedibilità del presente giudizio -che non è un giudizio di opposizione ma un giudizio di convalida in cui, a seguito dell’opposizione alla convalida, è stato mutato il rito stante l’omessa instaurazione del procedimento di mediazione, è fondata. A mente dell’art. 5 D. L.vo n. 28/2010, infatti, la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale in materia di locazione e detta disposizione non si applica nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’art. 667 del codice di procedura civile ” art. 5 D. L.vo cit. comma 4 lettera b . Il che, a contrario, implica l’applicazione della suddetta disposizione anche al procedimento di convalida successivamente al mutamento del rito, come nel caso di cui si tratta. L’improcedibilità del giudizio, tuttavia, non travolge l’ordinanza di rilascio, e ciò per le ragioni ben indicate nello stralcio della pronuncia di merito che qui si riporta, e che si fanno proprie Dal punto di vista giuridico l’atto conclusivo del procedimento sommario di sfratto, quale è l’ordinanza di rilascio, sebbene non idonea ad acquistare autorità di giudicato in ordine al diritto fatto valere dal locatore, può essere qualificato come provvedimento di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, i cui effetti permangono fino a quando non viene emessa la sentenza di merito. Il giudicante non può negare che esiste tuttora un dibattito in merito alla natura di tale atto e quindi in merito alle conseguenze in caso di estinzione del procedimento di merito, ma la soluzione più aderente alla ratio dell’intero procedimento in analisi sembra essere quella secondo la quale, se all’interno di un processo a cognizione piena si inserisca un subprocedimento che si concluda con un provvedimento sommario anticipatorio della soddisfazione del diritto di una parte, nulla disponendo il legislatore circa la sorte dell’ordinanza questa non è disciplinata in via analogica dall’art. 683, comma 1, cpc ma dall’applicazione analogica del principio desumibile dall’art. 653 cpc secondo cui l’efficacia del provvedimento sommario non cautelare non verrebbe travolta dall’estinzione del giudizio a cognizione piena. In ossequio a tale ragionamento, mutuato anche dalla costante giurisprudenza di legittimità, si può affermare che l’estinzione del procedimento di merito non abbia effetto sull’ordinanza di mutamento di rito, non travolgendola quanto ad effetti. Se il giudizio a cognizione piena vuoi per estinzione -anche se non espressamente richiamata dagli articoli 665-667 cpc vuoi per declaratoria di improcedibilità non sfocia in una pronuncia di merito che prenda il posto dell’ordinanza di rilascio, ne deriva la stabilizzazione dell’ordinanza di rilascio in quanto difetta una pronuncia di merito che si saldi a detta ordinanza assorbendola, se si tratta di pronuncia di accoglimento della domanda di condanna al rilascio caducandola, se si tratta di pronuncia di rigetto della domanda di condanna al rilascio . Tribunale di Rimini 24 maggio 2016 v. anche Tribunale di Bologna sez. II 17 novembre 2015 Tribunale di Napoli n. 325 del 14 marzo 2016 . Per i motivi di cui sopra il giudizio è improcedibile, mentre permangono gli effetti dell’ordinanza provvisoria di rilascio. Quanto alle spese legali, come si legge ancora nella pronuncia sopra riportata, in ragione delle questioni ermeneuticamente complesse dove non si riscontrano ancora pronunce stratificate e costanti della giurisprudenza, vengono compensate integralmentei anche perché è pacifico che le parti non hanno attivato la procedura di mediazione, per cui l’improcedibilità dipende dalla condotta omissiva di entrambe cfr. Tribunale di Pescara 7 ottobre 2014 . P.Q.M. Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone -dichiara l’improcedibilità del presente giudizio stante la mancata attivazione della mediazione obbligatoria, dando atto che risulta stabilizzata l’ordinanza di rilascio emessa il 21 marzo 2017 -respinge ogni ulteriore domanda -compensa tra le parti le spese di lite. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.