Sinistro stradale: legittima la contestazione differita in assenza del danneggiante

Qualora, in seguito ad un sinistro stradale, la violazione commessa dal danneggiante non possa contestarsi immediatamente, per essersi questi allontanato dal luogo del sinistro, l’indicazione delle motivazioni che legittimano la contestazione differita possono efficacemente essere espresse con la notificazione del verbale di contestazione ex art. 201 c.d.s. Notificazione delle violazioni .

Così la Corte di Cassazione con ordinanza n. 30353/17, depositata il 18 dicembre. Il caso. In seguito ad un sinistro stradale, le forze dell’ordine emettevano verbale di contestazione nei confronti dei danneggianti per violazione dell’art. 189 c.d.s. Comportamento in caso di incidente . I danneggianti impugnavano il verbale innanzi al Giudice di Pace di San Benedetto del Tronto in quanto la contestazione non era stata immediata ai sensi dell’art. 201 c.d.s., ma avveniva dopo la verificazione del sinistro. Il Giudice di Pace e successivamente il Tribunale di San Benedetto del Tronto rigettavano i ricorsi dei danneggianti avverso il verbale di contestazione, evidenziando che nessuna contestazione immediata sarebbe stata possibile in quanto i danneggianti risultavano assenti al momento dell’accertamento delle forze dell’ordine. Avverso la pronuncia di rigetto del Tribunale di San Benedetto del Tronto i danneggianti propongono ricorso per cassazione, denunciando la mancanza, all’interno del verbale, di motivazioni volte a giustificare la contestazione differita, nonché l’omessa notificazione dello stesso all’effettivo trasgressore, così come previsto ex art. 201 c.d.s. Notificazione delle violazioni . La contestazione immediata. La Suprema Corte rileva che, ai fini della legittimità del procedimento, l’indicazione all’interno del verbale, dei motivi per cui la contestazione degli addebiti possa essere differita trova un’eccezione proprio nel caso di specie, ossia nell’ipotesi di un accertamento di violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. Infatti, risulta che i verbalizzanti sono intervenuti sul luogo del sinistro, allorquando il trasgressore ed il proprietario coobbligato non erano presenti per essersi allontanati i verbalizzanti hanno utilizzato il termine fuga” dopo l’incidente. Come specifica lo stesso Tribunale il semplice richiamo alla fuga” del trasgressore stava ad indicare, con chiarezza, l’assenza sul luogo del sinistro del trasgressore e/o del proprietario del veicolo . In aggiunta, risulta agli atti che il verbale delle forze dell’ordine era stato preceduto dalla notifica del verbale di contestazione, dal quale risultava la ragione della mancata contestazione immediata e non aveva ulteriore necessità di specificare, o riportare la ragione di una mancata contestazione perché, ciò, avrebbe integrato gli estremi di una duplicazione inutile portare a conoscenza del trasgressore, ciò che già era nel dominio della conoscenza dello stesso trasgressore . La Corte dunque rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 12 settembre – 18 dicembre 2017, n. 30353 Presidente D’Ascola – Relatore Scalisi Fatto e diritto a Preso atto che il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso infondato perché risultava correttamente applicata la normativa di cui all’art. 201 CdS. La proposta del relatore è stata notificata alle parti. b Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe, dal quale risulta. che C.L. e N.T. , con ricorso del 10 giugno 2014, ha chiesto a questa Corte la cassazione della sentenza n. 778 del 2013, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno confermava la sentenza del Giudice di Pace di San Benedetto del Tronto che aveva rigettato il ricorso avverso il verbale di constatazione della violazione di cui all’art. 189 primo e secondo comma del CdS. Secondo il Tribunale di San Benedetto del Tronto, stante l’assenza del trasgressore e dell’altro coobbligato, al momento dell’accertamento, nessuna contestazione immediata della violazione era possibile, anzi trattavisi di una ipotesi di non necessità della contestazione immediata. La cassazione di questa sentenza è stata chiesta per un motivo per violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 201 CdS e dell’art. 385 primo comma del Regolamento di esecuzione ed attuazione del CdS DPR 16.12.1992 n. 4959 in riferimento all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ Il Ministero dell’Interno, in data 11 aprile 2016, ha depositato atto di costituzione tardiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. Tuttavia, non risulta che abbia svolto attività giudiziale. c Ritiene infondato il ricorso per le seguenti ragioni 1.- Secondo i ricorrenti il verbale con cui era stata contestata la violazione di cui all’art. 189, primo e quinto comma CdS, notificato al sig. C. , non riportava nessuna motivazione in ordine alla contestazione differita del medesimo atto. Epperò, specificano i ricorrenti, secondo l’art. 201 CdS e secondo l’art. 385 del Regolamento di esecuzione del CdS, . qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve essere notificato all’effettivo trasgressore . 1.1.- Il motivo è infondato e non può essere accolto. Va qui osservato che la contestazione immediata imposta dall’art. 201 c.d.s. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere, subito, l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone, altrimenti, l’illegittimità dell’accertamento e degli atti successivi del procedimento. Tuttavia, la stessa disposizione elenca in maniera esaustiva i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata e, tra queste, indica l’ipotesi di un accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo. Ora, nell’ipotesi in esame, come ha evidenziato il Tribunale , risulta che i verbalizzanti sono intervenuti sul luogo del sinistro, allorquando il trasgressore ed il proprietario coobbligato non erano presenti per essersi allontanati i verbalizzanti hanno utilizzata il termine fuga dopo l’incidente. Come specifica lo stesso Tribunale il semplice richiamo alla fuga del trasgressore stava ad indicare, con chiarezza, l’assenza sul luogo del sinistro del trasgressore e/o del proprietario del veicolo. Va da sei che tale notazione integrava gli estremi del perché non fosse stata effettuata la contestazione immediata della violazione del Codice della Strada e a soddisfare l’obbligo di motivare la mancata contestazione. 1.2.- Va, altresì, precisato che il verbale del 31 dicembre 2012, essendo stato preceduto dalla notifica del verbale di contestazione, dal quale risultava la ragione della mancata contestazione, non aveva ulteriore necessità di specificare, di richiamare, o di riportare la ragione di una mancata contestazione, perché, ciò, avrebbe integrato gli estremi di una duplicazione inutile portare a conoscenza del trasgressore la mancata contestazione immediata della violazione , ciò che già era nel dominio della conoscenza dello stesso trasgressore. In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere al regolamento delle spese posto che la parte intimata, in questa sede, non ha svolto alcuna attività giudiziale. Il Collegio dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.