Per il patrocinio gratuito a spese dello Stato conta (anche) il reddito dei figli

Nel procedimento di separazione tra coniugi, affinché sia possibile ottenere il beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, il reddito che permette al richiedente di usufruire di tale beneficio deve calcolarsi in considerazione del reddito complessivo del nucleo familiare, compreso quello prodotto dai figli conviventi con il richiedente medesimo.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 30068/17, depositata il 14 dicembre. Il caso. All’interno di un procedimento di separazione tra coniugi, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento ammetteva in via anticipata e provvisoria la coniuge al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Trento, preso atto dell’ammontare complessivo dei redditi del nucleo familiare, revocava con decreto l’ammissione al patrocinio, poiché il reddito della coniuge risultava superiore a quello stabilito dal d.P.R. n. 115/2002 Testo unico in materia di spese di giustizia . Avverso il decreto la coniuge propone ricorso per cassazione dolendosi dell’errata quantificazione del reddito per l’ammissione al beneficio del patrocinio il Tribunale di Trento avrebbe errato nel considerare il reddito complessivo del nucleo familiare, anziché quello della sola ricorrente. La determinazione del reddito per il patrocinio. La Suprema Corte ribadisce che, ai fini del calcolo del reddito per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, l’art. 76, comma 4 Condizioni per l’ammissione , d.P.R. n. 115/2002, dispone che si debba tener conto dei redditi percepiti dal solo richiedente quando oggetto della controversia siano diritti della personalità o quando nella controversia stessa vi sia conflitto di interessi tra il richiedente e i componenti del nucleo familiare. Ora, nel caso di specie, deve rilevarsi che nelle cause di separazione vi è conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l’azione o che è convenuto, non anche con i figli conviventi. Pertanto, nelle cause di separazione personale dei coniugi va cumulato il reddito dei figli conviventi con il genitore richiedente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato . La Corte dunque rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 25 ottobre – 14 dicembre 2017, n. 30068 Presidente Petitti – Relatore Giusti Fatti di causa 1. - B.S. in R. è stata ammessa dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Trento in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione personale tra coniugi promosso nei suoi confronti da parte del marito R.E Con decreto in data 12 dicembre 2014, il Giudice del Tribunale di Trento - a seguito della nota dell’Agenzia delle entrate che comunicava i redditi complessivi del nucleo familiare dell’istante - ha revocato l’ammissione della predetta al patrocinio a spese dello Stato, dato che il reddito del nucleo familiare del 2011, anno successivo alla domanda, superava quello stabilito dagli artt. 76 e 92 del d.P.R. n. 115 del 2002, anche senza considerare, stante l’interesse confliggente, il reddito del marito. 2. - Avverso il decreto di revoca la B. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato al Ministero della giustizia presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato il 7 gennaio 2015. L’intimato Ministero della giustizia non ha svolto attività difensiva in questa sede. Con ordinanza interlocutoria 22 giugno 2016, n. 12970, della VI-2 Sezione civile è stato disposto il rinnovo della notifica del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato. La ricorrente vi ha provveduto, rinnovando la notificazione in data 5 agosto 2016. Il Ministero è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo violazione dell’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 la ricorrente sostiene che, nelle cause per separazione dei coniugi, in specie quelle giudiziali, debba essere considerato ai fini dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato il solo reddito del soggetto istante sia perché il procedimento avrebbe ad oggetto diritti della personalità, sia perché gli interessi del richiedente sarebbero in conflitto con tutti i componenti del nucleo familiare, compresi i figli i quali, laddove ancora conviventi, se pur maggiorenni , potrebbero avere o interesse all’unità familiare, oppure comunque un interesse alle condizioni di separazione . 1.1. - Il motivo è infondato. In tema di condizioni per l’ammissione al patrocinio, al fine della determinazione dei limiti di reddito che segnano il requisito della non abbienza, l’art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. In questo contesto, il comma 4 della stessa disposizione stabilisce che si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi . Si tratta di stabilire se nelle cause di separazione personale tra i coniugi, al fine di valutare le condizioni per l’ammissione dell’istante al patrocinio a spese dello Stato, si debba escludere dal cumulo il solo reddito dell’altro coniuge o vadano esclusi anche i redditi dei figli, conviventi con il genitore richiedente il beneficio. L’alternativa va sciolta nel primo senso. Infatti, nelle cause di separazione - che non hanno per oggetto diritti della personalità - vi è conflitto di interessi solo con il coniuge che ha promosso l’azione o che è convenuto, non anche con i figli conviventi, processualmente privi di ogni legittimazione a fronte dell’azione di natura strettamente personale coinvolgente i soli coniugi, a nulla comunque rilevando un eventuale dissenso o consenso dai figli manifestato per l’iniziativa del genitore che ha domandato la separazione, posto che tale dissenso o consenso non incide sulle condizioni di diritto per l’accoglimento della domanda giudiziale cfr. Cass. pen., Sez. IV, 29 aprile 2015, n. 18039 . Pertanto, nelle cause di separazione personale dei coniugi va cumulato il reddito dei figli conviventi con il genitore richiedente l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. - Con il secondo mezzo si lamenta l’erronea valutazione delle circostanze di fatto poste a sostegno del provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Deduce la ricorrente che il procedimento per separazione è iniziato nel 2013, laddove il figlio dell’istante, R.F. , il cui reddito ha determinato il superamento del limite di legge, avrebbe cessato la convivenza con il nucleo familiare in data OMISSIS , uscendo di casa e costituendo un nucleo familiare autonomo. D’altra parte, R.F. avrebbe fatto parte del nucleo familiare nell’anno 2011 solo per un periodo limitato otto mesi e cinque giorni , sicché la sua partecipazione di reddito dovrebbe essere modulata sul tempo effettivo di partecipazione al nucleo familiare . 2.1. - Il motivo è inammissibile, non essendo formulato nel rispetto della prescrizione dettata dall’art. 366, n. 6, cod. proc. civ La censura lamenta infatti l’errata valutazione, da parte del Tribunale di Trento, di circostanze di fatto risultanti da documenti, ma non indica specificamente quando tali documenti siano stati precisamente prodotti nel corso del procedimento dinanzi al giudice del merito Cass., Sez. U., 13 ottobre 2017, n. 24145 . 3. - Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulla spese, non avendo l’intimato Ministero svolto attività difensiva in questa sede. 4. - La ricorrente - essendo stata ammessa, con delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Trento del 26 gennaio 2015, al patrocinio a spese dello Stato per promuovere il ricorso per cassazione - non è tenuta, nonostante il rigetto dell’impugnazione, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 Cass., Sez. lav., 2 settembre 2014, n. 18523 Cass., Sez. VI-5, 22 marzo 2017, n. 7368 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.