Quando la condotta del debitore è volta ad ostacolare la riscossione del credito?

La prescrizione del credito può essere sospesa solo se il creditore non può, con gli ordinari controlli, superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, il quale con la sua condotta fornisce l’apparenza dell’adempimento dell’obbligazione.

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 29990/17, depositata il 13 dicembre. Il caso. La Corte d’Appello di Roma aveva ritenuto prescritto il credito di Roma Capitale relativo ad un diritto di posteggio, disconoscendo nella fattispecie la ricorrenza della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 c.c. Sospensione per rapporto tra le parti . Avverso la decisione Roma Capitale ricorre in Cassazione. La ricorrente lamenta che i Giudici di merito non abbiano preso in considerazione il fatto che il debitore non aveva adempiuto al debito e che l’inadempimento conseguiva al comportamento censurabile volto a fornire l’apparenza dell’adempimento. Sospensione delle prescrizione. Secondo consolidato principio della giurisprudenza di legittimità la causa di sospensione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c. ricorre quando il debitore adotta un comportamento che impedisce l’agire del creditore e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diritto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione . La Corte ha ribadito che l’effetto dell’occultamento del debito, derivante dalla condotta del debitore, deve essere considerato in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli . La S.C. ha osservato che, nel caso di specie, la sentenza impugnata non meriti nessuna censura in quanto i Giudici di merito si sono uniformati a detto principio nell’escludere l’invocata causa di sospensione della prescrizione. Infatti il mancato rilevamento dell’inadempimento era imputabile all’omessa verifica in sede amministrativa dell’effettiva riscossione del diritto e non al comportamento del debitore.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 7 novembre – 13 dicembre 2017, n. 29990 Presidente Scaldaferri – Relatore Marulli Ritenuto in fatto 1. Con il ricorso in atti Roma Capitale ha chiesto la cassazione della sentenza qui impugnata - con la quale la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto prescritto il credito di essa ricorrente relativo ad un diritto di posteggio, disconoscendo la ricorrenza nella specie della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941, n. 8, cod. civ. - sul rilievo a della duplice circostanza che il debitore non aveva comunque adempiuto il debito e che l’inadempimento era conseguenza di un comportamento censurabile volto a fornire l’apparenza dell’adempimento e b dell’omesso esame di tale circostanza. Al ricorso, illustrato pure con memoria, resiste l’intimata con controricorso. Il collegio ha autorizzato l’adozione della motivazione semplificata. Considerato in diritto 2. Il ricorso è manifestamente infondato. 3. Premesso infatti che secondo il consolidato insegnamento di questa Corte l’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, n. 8 , cod. civ., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione Cass., Sez. IV, 13/10/2014, n. 21567 , con la conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli Cass., Sez. IV, 17/04/2007, n. 9113 , nessuna censura merita l’impugnata decisione, allorché, attenendosi al principio in parola, ha escluso che nella specie potesse trovare applicazione l’invocata causa di sospensione in ragione del fatto che il mancato rilevamento dell’inadempimento era imputabile non già all’apparente regolarità dell’esazione risultante dai controlli eseguiti in loco, ma dall’omessa verifica in sede amministrativa dell’effettiva riscossione del diritto. 4. Il ricorso va dunque respinto. 5. Le spese seguono la soccombenza e doppio contributo. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.