Il giudice che decide sull’opposizione al verbale non può andare oltre i vizi dedotti con l’atto introduttivo

Nel procedimento instaurato con opposizione al verbale di contestazione della violazione del codice della strada, il giudice non può rilevare d’ufficio vizi ulteriori e diversi da quelli dedotti dall’opponente con l’atto introduttivo.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29597/17, depositata l’11 dicembre. La vicenda. Il Giudice di Pace annullava il verbale di accertamento e contestazione di violazione di norme del codice della strada impugnato dalla società di trasporti destinataria dello stesso. La decisione veniva confermata anche in seconde cure, previa correzione della motivazione fornita dal GdP. Considerando che il verbale contestato sanzionava la violazione delle norme in tema di limiti di peso per la circolazione di veicoli adibiti al trasporto, il Tribunale sottolineava che molti dei dati necessari non sono indicati in verbale, con la conseguenza che l’iter seguito dall’Amministrazione, anche in considerazione della complessità dei calcoli, per la determinazione della sussistenza o meno della violazione [dell’art. 167 c.d.s., n.d.r.] non è comprensibile . Dal verbale non risultavano infatti il peso del veicolo e del rimorchio, né il peso limite del veicolo trainante indicato dalla carta di circolazione. Ultrapetizione. La P.A. ricorre per la cassazione della pronuncia dolendosi per il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale. Il Collegio, ripercorrendo la vicenda, condivide la prospettazione della ricorrente in quanto il verbale impugnato è stato confermato dal Tribunale per ragioni diverse da quelle fatte valere con il ricorso introduttivo, ossia per il fatto che il formulario riporta solo i dati di carico e di scarico del veicolo, ma non la massa complessiva, per determinare la quale occorre individuare la tara del veicolo del rimorchio . La giurisprudenza afferma infatti costantemente che l’opposizione al verbale di contestazione della violazione del codice della strada, proposta ex art. 204- bis c.d.s., configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie dl procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, sicchè il giudice non può rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente . In conclusione la Corte, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al competente Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 30 novembre – 11 dicembre 2017, n. 29597 Presidente D’Ascola – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che il Giudice di pace di Leonforte, con sentenza in data 10 gennaio 2012, ha accolto il ricorso della s.r.l. D.M. Trasporti, annullando il verbale di accertamento e contestazione elevato dalla Polizia provinciale di Enna, per violazione di norme del codice della strada che il Tribunale di Enna, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28 giugno 2016, ha rigettato l’appello della Provincia regionale di Enna, oggi Libero consorzio comunale di Enna, mentre ha accolto il gravame incidentale sulle spese della D.M. Trasporti, condannando il Libero consorzio comunale al rimborso delle spese del doppio grado che il Tribunale ha rigettato l’appello anche se per ragioni diverse da quelle enunciate in senso alla sentenza di primo grado, la cui motivazione sul punto deve essere corretta che in particolare il Tribunale - ha preso atto che, ai sensi dell’art. 167 del codice della strada, il peso dei veicoli può essere desunto dai documenti di accompagnamento, tra i quali deve annoverarsi anche il formulario rifiuti - ha osservato però che tale formulario riporta solo dati di carico e di scarico del veicolo che dallo stesso è possibile esclusivamente desumere il peso del carico del mezzo alla partenza dalla S. e all’arrivo alla Servizi Industriali che per determinare la massa complessiva deve essere individuata anche la tara del veicolo nonché, nel caso di veicoli complessi, pure quella del rimorchio, quindi la massa complessiva dei due mezzi, nonché la massa rimorchiabile che nessuno di questi dati è indicato in seno al verbale - ha rilevato inoltre che tale massa complessiva deve poi esser rapportata al peso limite indicato nella carta di circolazione del veicolo, sulla quale deve pure essere calcolata la percentuale del 5% di tolleranza, e nel caso di veicoli complessi tale peso limite sarà determinato sommando il peso limite sia del veicolo trainante che del rimorchio che solo all’esito di questa complessa raccolta di dati, ed effettuate tutte le operazioni di somma tra tare e peso del carico, calcolo del 5% sulla massa complessiva derivante dalla carta di circolazione, nonché raffronto con la somma delle masse complessive di veicolo e rimorchio come emergenti dalle carte di circolazione di ciascun veicolo o rimorchio , sarà possibile ottenere il dato dell’eventuale peso in eccesso rispetto a quanto previsto dall’art. 167 del codice della strada che lo svolgimento di queste operazioni non è stato palesato in seno al verbale, molti dei dati necessari non sono indicati in verbale, con la conseguenza che l’iter seguito dall’Amministrazione, anche in considerazione della complessità dei calcoli, per la determinazione della sussistenza o meno della violazione non è comprensibile - ha affermato che, in sostanza, nulla è dato sapere in ordine al peso del veicolo e del rimorchio le tare , né in ordine a quello che, in base alla carta di circolazione, è il peso limite del veicolo trainante e del rimorchio, e solo in relazione al quale, in concreto, potrà essere valutato se il giorno dell’accertamento vi sia stata o meno una violazione dell’art. 167 del codice della strada da parte del conducente del veicolo, del proprietario e del committente ciò in quanto l’Amministrazione non ha prodotto la carta di circolazione o altri dati relativi al rimorchio e alla motrice, il cui peso, da soli e nel complesso, non è un dato acquisito nel procedimento che in assenza di tale documentazione non è in alcun modo possibile verificare la correttezza dei calcoli effettuati dalla P.A. per determinare il peso complessivo dei due mezzi e del carico, al fine di valutarne la conformità al peso massimo previsto dalla carta di circolazione che per la cassazione della sentenza del Tribunale il Libero consorzio comunale di Enna ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 gennaio 2017, sulla base di tre motivi che l’intimata società non ha svolto attività difensiva in questa sede che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata al ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ. ultrapetizione - nullità della sentenza , lamentando che il Tribunale abbia confermato l’accoglimento dell’opposizione al verbale per motivi diversi da quelli esposti in seno al ricorso introduttivo di primo grado che il motivo è fondato che dall’esame degli atti - ai quali è possibile accedere, essendo denunciato un vizio in procedendo - risulta che con il ricorso introduttivo ex art. 204-bis del codice della strada l’opponente D.M. Trasporti ha fatto valere le seguenti ragioni di impugnazione del verbale a l’estinzione della pretesa ex art. 201, comma 5, del codice della strada b l’illegittimità del verbale per mancata indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, con conseguente violazione del diritto di difesa c la violazione del diritto di difesa derivante dalle modalità di accertamento della presunta violazione, giacché l’infrazione contestata non è derivata da accertamenti effettuati dalla Polizia provinciale a seguito di posti di blocco d la circostanza che la supposta infrazione, consistente nel trasporto di veicoli usati eccedente il limite massimo consentito, non è supportata da idonea prova, sul rilievo che la pesa a destinazione è intervenuta in base alla bascula del centro demolizione che, allo stato, non è idonea a fondare e legittimare l’irrogazione della sanzione dovendo per un verso l’Amministrazione provare che il centro demolizione abbia un sistema di pesa dotato delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, posto che in caso contrario le risultanze dei macchinari utilizzati per misurare e descrivere il peso non sono attendibili né risultando che gli agenti della Polizia provinciale abbiano effettuato il controllo del carico a mezzo delle risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge né tanto meno con quelle in dotazione agli organi di polizia che con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente, quanto al merito della contestata infrazione, ha quindi eccepito la mancanza di dimostrazione che gli strumenti di pesatura fossero certificati e calibrati a norma di legge che risulta quindi evidente che l’annullamento del verbale è stato invece confermato dal Tribunale per ragioni diverse da quelle fatte valere con il ricorso introduttivo, ossia per il fatto che il formulario riporta solo i dati di carico e di scarico del veicolo, ma non la massa complessiva, per determinare la quale occorre individuare la tara del veicolo e del rimorchio che sussiste pertanto il denunciato vizio di extrapetizione che infatti, secondo la giurisprudenza della Corte Cass., Sez. II, 18 gennaio 2010, n. 656 Cass., Sez. Il, 11 gennaio 2016, n. 232 , l’opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204-bis dello stesso codice della strada e 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al giudice di pace, di un giudizio di accertamento della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla causa petendi fatta valere con l’opposizione stessa, sicché il giudice non può rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo che resta assorbito l’esame delle censure articolate con gli altri motivi che il ricorso è accolto che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Enna, che la deciderà in persona di altro magistrato che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Enna, in persona di diverso magistrato.