L’accoglimento della domanda preclude la compensazione delle spese processuali

La possibilità di compensazione, parziale o totale, delle spese di lite, prevista dall’art. 92 c.p.c., è preclusa laddove risulti evidente dalla lettura della sentenza l’accoglimento in toto delle domande attoree.

Sul tema la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29594/17, depositata l’11 dicembre. Il fatto. Un avvocato proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Roma avverso alcune ordinanze-ingiunzioni, relative ad altrettante cartelle esattoriali. Il ricorso veniva accolto con annullamento di tutte le ordinanze-ingiunzioni opposte e condanna della Prefettura di Roma alla rifusione delle spese, liquidate in 180 euro. L’avvocato impugnava la pronuncia in appello per l’insufficiente liquidazione delle spese processuali, ma il gravame veniva rigettato dal Tribunale che sottolineava come in realtà non vi fosse stato in primo grado un pieno accoglimento delle domande risultava dunque ragionevole una parziale compensazione delle spese, seppur presunta, non avendola il GdP espressamente dichiarata. Spese processuali. Avverso la sentenza del Tribunale l’avvocato ricorre per cassazione dolendosi per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè che tutte le ordinanze-ingiunzioni impugnate erano state dichiarate nulle dal Giudice di Pace. La Corte condivide il ricorso in quanto il Tribunale ha erroneamente assunto a presupposto della decisione il fatto che il Giudice di Pace avesse proceduto ad un’implicita compensazione parziale delle spese in quanto la domanda sarebbe stata accolta solo in parte. In realtà emerge dalla lettura della sentenza di prime cure che la domanda attorea era stata accolta interamente rendendo prive di efficacia tutte le ordinanze-ingiunzioni impugnate. Fermo restando poi che, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, il giudice non può liquidare le spese di giudizio in misura inferiore ai minimi tariffari, la Corte conferma la violazione dell’art. 92 c.p.c. e dell’art. 4 d.m. n. 55/2004, oltre che delle tabelle allegate. In conclusione la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e decidendo nel merito riliquida le spese a favore dell’avvocato ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 30 novembre – 11 dicembre 2017, n. 29594 Presidente D’Ascola – Relatore Giusti Fatto e diritto Ritenuto che l’Avv. V.M. ha proposto opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Roma, avverso dodici ordinanze-ingiunzioni, tutte emesse 4 febbraio 2011 dal Prefetto di Roma e notificate il 15 marzo 2011 che l’adito Giudice di pace, con sentenza in data 18 gennaio 2013, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato e reso prive di efficacia le impugnate ordinanze ingiunzioni opposte, condannando la Prefettura di Roma alla rifusione delle spese, liquidate in Euro 180, di cui 30 per esborsi, oltre IVA e CpA che l’Avv. V. ha proposto appello, lamentando l’insufficiente liquidazione delle spese processuali che nella contumacia della Prefettura, il Tribunale di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 14 luglio 2016, ha rigettato l’appello che il Tribunale ha bensì rilevato che il Giudice di pace ha liquidato i compensi netti in modo sicuramente ridotto, ma ha sottolineato che in realtà nel caso di specie non vi è stato il pieno accoglimento delle domande dell’opponente, giacché - essendo state annullate solo una parte della cartelle esattoriali - risulta ragionevole una compensazione parziale delle spese che secondo il Tribunale, benché il Giudice di pace non abbia espressamente dichiarato la compensazione parziale delle spese, può ritenersi che tale circostanza sia alla base della liquidazione nella misura tal qual’é stata che per la cassazione della sentenza del Tribunale l’Avv. V. ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 gennaio 2017, sulla base di due motivi che l’intimata Prefettura non ha svolto attività difensiva in questa sede che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che il primo motivo lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in ordine alla nullità di tutte le ordinanze ingiunzioni impugnate che il motivo è manifestamente fondato che il Tribunale ha giustificato la liquidazione delle spese effettuata dal Giudice di pace sotto il minimo tariffario sulla base della considerazione che il primo giudice avrebbe in realtà operato una implicita compensazione parziale delle spese stesse, giacché la domanda del ricorrente, di annullamento delle ordinanze ingiunzioni, sarebbe stata accolta soltanto in parte, limitatamente ad alcune cartelle esattoriali che in realtà emerge per tabulas dalla piana lettura della sentenza di primo grado che il Giudice di pace ha accolto in toto la domanda del ricorrente, annullando e rendendo prive di efficacia tutte e dodici le ordinanze ingiunzioni opposte due di esse per tardiva emissione, le altre per un vizio formale dei verbali di accertamento presupposti attesa la mancata indicazione, negli stessi, del nominativo del responsabile del procedimento che pertanto, cade la premessa, su cui ha fatto leva la sentenza impugnata, della sussistenza delle condizioni per la compensazione parziale delle spese a favore della Prefettura che con il secondo motivo ci si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2004 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate che con esso il ricorrente lamenta che siano state liquidate spese di giudizio in violazione dei minimi tariffari che il motivo è manifestamente fondato che va fatta applicazione del principio secondo cui il giudice del merito non può liquidare le spese di giudizio in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense Cass., Sez. VI-2, 30 marzo 2011, n. 7293 che pertanto, per il giudizio di primo grado, i compensi minimi sarebbero dovuti ammontare, in applicazione della tariffa ratione temporis applicabile, in complessivi Euro 330 che il ricorso è accolto che la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto che le spese, anche per la fase di appello, vanno liquidate come da dispositivo che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, in accoglimento dell’appello, riliquida le spese di primo grado dinanzi al Giudice di pace a carico della Prefettura di Roma in Euro 360, di cui Euro 30 per compensi, oltre IVA e CpA condanna la Prefettura alla rifusione delle spese di appello dinanzi al Tribunale a favore dell’Avv. V. , che liquida in complessivi Euro 700, di cui Euro 50 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge pone a carico della Prefettura le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 700, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.