Domanda nuova o domanda modificata? Si guardi al carattere ampliativo del thema decidendum

La richiesta di applicazione della clausola contrattuale che prevede il criterio convenzionale di rivalutazione del capitale garantito non è diversa dalla domanda di condanna all'adempimento del contratto ex articolo 1453 c.c. formulata con la domanda monitoria in entrambi i casi, infatti, rimane ferma l'originaria pretesa di pagamento del capitale garantito, a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto esercitato da parte dell'assicurato.

Così ha deciso la Sesta Sezione della Cassazione Civile, con l’ordinanza n. 29619/17, depositata l’11 dicembre. Il caso. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore di un assicurato che aveva richiesto il riscatto di una polizza assicurativa caso vita”, condannando l’assicurazione al pagamento del capitale garantito al netto dei diritti fissi e variabili per costi di acquisizione e gestione del contratto. La sentenza era stata confermata dalla Corte d’Appello di Venezia, che aveva inoltre respinto la domanda riconvenzionale svolta dall’assicurato relativamente alla rivalutazione del capitale e alla liquidazione degli interessi sulla somma che risulterà dovuta. Ciò per due motivi, ovvero a il ricorso monitorio aveva avuto come oggetto solo la somma capitale e pertanto le domande riconvenzionali, poiché non derivanti dalle eccezioni formulate dalla società opposta, non potevano qualificarsi come reconventio reconventionis ” 2 le condizioni generali di assicurazione prevedevano espressamente l’onere a carico dell’assicurato delle spese di gestione della polizza e tale clausola non poteva essere considerata derogata dalla circostanza che la riga Entità dei caricamenti” era stata lasciata in bianco. Si è quindi giunti davanti alla Corte di Cassazione. Quando è domanda nuova e quando solo modificata? La Sesta Sezione ha accolto il motivo relativo alla domanda del capitale rivalutato, giudicando errato il ragionamento seguito dalla Corte territoriale. In particolare, se quest'ultima aveva ritenuto che si trattasse di domanda nuova, e non solo modificata, a causa della riserva di separata azione formulata nel ricorso monitorio relativamente all'importo corrispondente alla rivalutazione del capitale riscattato da calcolarsi secondo i criteri predeterminati nella polizza. La Sesta Sezione ha colto l'occasione per ricordare la diversità ontologica tra emendatio libelli” e mutatio libelli” . Anzitutto, ha sottolineato come nel caso in esame la riserva non attenesse ad una pretesa autonoma, per causa petendi e petitum, rispetto a quella fatta valere con decreto ingiuntivo, bensì una mera diversa misura quantitativa della stessa pretesa che trovava titolo una polizza assicurativa. D'altra parte, la richiesta di applicazione della clausola contrattuale che prevedeva il criterio convenzionale di rivalutazione del capitale garantito non è diversa dalla domanda di condanna all'adempimento del contratto ex art. 1453 c.c. formulata con la domanda monitoria in entrambi i casi, infatti, rimane ferma l'originaria pretesa di pagamento del capitale garantito, a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto esercitato da parte dell'assicurato. Viene così richiamato l'arresto delle Sezioni Unite sentenza n. 12310/15 secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa petitum ” o causa petendi ” , sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali . Per distinguere tra domanda nuova e domanda modificata, dunque, occorre guardare all'eventuale carattere ampliativo del thema decidendum , laddove la domanda nuova si aggiunge a quella originariamente formulata mentre la domanda modificata comporta la sostituzione della domanda successiva a quella originaria. Considerato che la società assicurativa nel caso in esame aveva contestato la validità stessa del titolo contrattuale, per la Sesta Sezione è stata non solo corretta la scelta dell'opposto di concentrare nello stesso giudizio l'accertamento della prestazione ex contractu , ma anche conforme all’obiettivo di economicità dei mezzi processuali nonché di evitare il frazionamento delle pretese. Relativamente al secondo motivo di ricorso, invece, lo stesso è stato ritenuto inammissibile in quanto, secondo la Cassazione, non si tratta di interpretazione e violazione dei criteri legali ex art. 1370 c.c. e art. 35 d.lgs. n. 206/05, bensì di accertamento in fatto della oggettiva inesistenza di una clausola negoziale che richieda l'applicazione dei criteri legali di interpretazione. È stata ritenuta una mera illazione quella secondo cui la mancata compilazione del rigo relativo all'eventuale accordo negoziale in deroga alle condizioni generali di contratto doveva intendersi come deroga tacita.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile 3, ordinanza 25 ottobre – 11 dicembre 2017, n. 29619 Presidente Armano – Relatore Olivieri Fatto e diritto IL COLLEGIO Premesso La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 12.3.2015 n. 653, ha confermato la decisione di prime cure che aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore di T.O. , rideterminando l’importo del credito allo stesso spettante a titolo di riscatto della polizza assicurativa caso vita stipulata con Nuova Tirrena Ass.ni s.p.a. successivamente incorporata in Groupama Assicurazioni s.p.a. , e condannato la società assicurativa opponente al pagamento del capitale garantito al netto dei diritti fissi e variabili pari al 5% del premio per costi di acquisizione e gestione del contratto, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal T. nella comparsa di costituzione e risposta relativa alla rivalutazione del capitale ed alla liquidazione degli interessi sulla somma che risulterà dovuta. Rilevava il Giudice di appello che il ricorso monitorio aveva ad oggetto soltanto la somma capitale e che le domande riconvenzionali, in quanto non derivanti dalle eccezioni formulate dalla società opposta non potevano qualificarsi come reconventio reconventionis , incontrando il limite delle nuove domande previsto dall’art. 183 c.p.c Inoltre le CGA prevedevano al punto 2.5 l’onere a carico dell’assicurato delle spese di gestione della polizza e tale clausola non era stata sostituita dalle parti in quanto la scheda denominata entità dei caricamenti non era stata contrassegnata né diversamente compilata La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dal T. con due motivi Resiste con controricorso Groupama Ass.ni s.p.a Ritenuto il primo motivo violazione degli artt. 36 e 183 c.p.c., in relazione all’art. 360co1 n. 3 recte n. 4 c.p.c. è fondato. Sostiene il ricorrente che la riserva di agire separatamente per la liquidazione dell’importo rivalutato della sorte capitale richiesta con il decreto ingiuntivo, era determinata dalla illiquidità del credito che non poteva pertanto essere richiesto con il ricorso monitorio. In ogni caso la integrazione della pretesa anche in relazione a tale voce contrattuale, configurava una mera emendatio e non anche una mutatio libelli , e dunque doveva ritenersi consentita alla stregua della facoltà accordata all’art. 183 c.p.c Ove poi ritenuta una nuova domanda, non poteva egualmente andare incontro a preclusione in quanto l’opponente aveva chiesto anche l’accertamento negativo del rapporto contrattuale ed in base a tale domanda riconvenzionale, era consentita la formulazione della indicata reconventio reconventionis . La Corte d’appello ha posto a base della decisione il seguente sillogismo Il creditore ha richiesto nel ricorso monitorio il pagamento della sorte capitale riscatto indennizzo assicurazione caso vita con riserva di separata azione per il pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione contrattuale della sorte capitale L’oggetto del giudizio rimaneva circoscritto al solo credito per sorte capitale. Consegue che la condanna al pagamento anche della sorte rivalutata, richiesta con la comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dalla ingiunta Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a., integra una nuova domanda , come tale inammissibile. Tale argomento risulta deficitario sulla premessa minore, e quindi errato nella conseguenza. Risulta incontestato che la riserva di separata azione era stata formulata nel ricorso monitorio, in relazione all’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale riscattato, da calcolarsi secondo i criteri predeterminati nella polizza l’art. 5 delle Condizioni Contrattuali riportato nel ricorso per cassazione a pag. 5 , prevedeva infatti che il capitale garantito investito, doveva essere rivalutato secondo la moltiplicazione della misura percentuale del rendimento del fondo di riferimento Tirrena Tre , come previsto dall’art. 3 del regolamento del Fondo, su base annuale, per l’aliquota di riferimento a seconda del capitale investito, previa detrazione dello 0,75% a beneficio dell’assicuratore . Orbene la statuizione del Giudice di appello secondo cui il ricorrente, riservandosi di agire separatamente per conseguire la rivalutazione convenzionale del capitale , avrebbe determinato una delimitazione originaria dell’oggetto del giudizio, come tale immodificabile nel prosieguo del giudizio a cognizione piena introdotto dalla opposizione della società assicurativa, non applica correttamente le nozioni di causa petendi e petitum che vengono a delimitare l’ambito della cognizione del rapporto dedotto in giudizio, che non è limitato alla editio actionis del ricorrente monitorio ma deve essere definito, all’esito della fase di trattazione, anche in considerazione delle eccezioni, difese, domande riconvenzionali svolte dall’opponente e delle modifiche e precisazioni delle domande ed eccezioni già proposte, consentite alle parti ai sensi dell’art. 183 c.p.c Tanto premesso il precedente Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 14057 del 28/05/2008, cui si richiama la Corte territoriale e che non tratta direttamente la questione della riserva della azione, ma si limita a prenderne atto, ai fini di verificare la estensione della efficacia oggettiva del giudicato formatosi nel giudizio in cui il creditore aveva formulata la riserva concerneva un contratto di appalto nel quale l’appaltatore aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento di corrispettivi contrattuali, facendo riserva di separata domanda per ottenere il diverso compenso per la esecuzione di lavori extracontrattuali. Non vi è dubbio, quindi, che in quel caso, non soltanto i petita ma anche i fatti costitutivi delle pretese fossero diversi, integrando pertanto autonome domande idonee, in quanto tali, a definire l’oggetto del giudizio in relazione a quelle sole domande effettivamente proposte, e legittimando la conclusione per cui la successiva formulazione della richiesta di compensi non aventi titolo nel contratto facendo seguito alla riserva contenuta in citazione, integrava una vera e propria mutatio libelli , pacificamente inammissibile non essendo stato accettato su di essa il contraddittorio perché, essendo fuori discussione che la riserva di proporre una domanda non equivale alla domanda stessa, la pretesa di innestare su una riserva la domanda, formulata in prosieguo in secondo grado, corrispondente al contenuto di quella riserva incontrava necessariamente la preclusione di cui all’art. 345 cod. proc. civ. Corte cass. 14057/2008 cit. analogamente, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 05/06/2007 che, in relazione a decreto monitorio azionato per il pagamento di canoni locativi, ha considerato nuova ed inammissibile la domanda proposta dal creditore volta a far valere il diritto al risarcimento dei danni arrecati all’immobile locato, non assumendo a tal fine rilievo la riserva di domanda per le ulteriori somme dovute, anche a titolo di risarcimento danni e che sar ebbero state richieste in un separato giudizio , contenuta nel ricorso monitorio, osservando, da un lato, che colui che, esposte determinate circostanze, si riserva di proporre, in altro separato giudizio, le domande conseguenti a queste, non propone nel primo giudizio alcuna domanda sì che ove, successivamente, introduca in questo tali domande riservate non opera una emendatio libelli , ma una vera e propria, vietata, anche nel vigore degli artt. 183 e 184 c.p.c. nella formulazione assunta a seguito della novella del 1950 mutatio libelli , dall’altro, che le domande riservate, per essere validamente sottoposte all’esame del giudice devono essere introdotte in giudizio con il rispetto delle regole del processo civile . Del tutto diversa è, invece, la fattispecie posta all’esame della Corte in cui la riserva non atteneva ad una pretesa autonoma -per causa petendi e petitum rispetto a quella fatta valere con il decreto ingiuntivo, ma ad una diversa misura quantitativa della medesima pretesa avente ad oggetto il capitale riscattato che trovava titolo nella polizza assicurativa, ma che allo stato non poteva essere liquidata, né era di agevole liquidazione -e dunque non poteva essere determinata ai fini dell’importo indicato nel ricorso monitorio occorrendo applicare i parametri variabili di calcolo previsti per la indicizzazione nelle clausole di polizza. Ed infatti, la richiesta -formulata con la comparsa di risposta depositata dall’opposto T. di applicazione della clausola contrattuale che prevedeva il criterio convenzionale di rivalutazione del capitale garantito, non si distingue qualitativamente dalla domanda di condanna all’adempimento del contratto, formulata ex art. 1453 c.c. con la domanda monitoria, in quanto in entrambi i casi rimane ferma la originaria pretesa di pagamento del capitale garantito , in seguito all’esercizio del diritto di riscatto da parte dell’assicurato, venendo ad essere ridefinito e precisato l’ammontare del quantum dovuto dalla società assicurativa in esecuzione della individuata prestazione principale. Tale variazione -pure in presenza di originaria riserva per la quota illiquida della prestazione dovuta non rimane impedita da alcuna preclusione processuale, essendo invece consentita dalla previsione dell’art. 183, comma 5, c.p.c. nel testo introdotto dalla legge n. 353/1990 e modificato dall’art. 2 comma 3, lett. c ter DL 14 marzo 2005 n. 35 conv. con mod. in legge 14 maggio 2005 n. 80 , dovendo richiamarsi al proposito i principi di diritto enunciati da questa Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015 -pubblicata successivamente alla sentenza impugnata e trascritti nella massima dal CED secondo cui la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa petitum e causa petendi , sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. . Il discrimen tra domanda nuova -inammissibile, se non sia conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e domanda modificata, è stato rinvenuto dalle Sezioni Unite nel carattere ampliativo del thema decidendum che presentano le domande nuove rispetto invece al carattere sostitutivo della modifica la domanda nuova si aggiunge a quella originariamente formulata la domanda modificata implica invece la sostituzione della domanda successiva a quella originaria , non essendo ricavabile dalla norma processuale alcuna differenza invece quanto alla possibilità di variazione degli elementi identificativi fondamentali causa petendi, petitum egualmente consentiti ad entrambe le domande con la modificazione della domanda iniziale l’attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda o, se si vuole, alla domanda siccome formulata nei termini precedenti alla modificazione , mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio. Una differente ricostruzione renderebbe, come già evidenziato, difficilmente comprensibile una modifica prevista come diversa dalla mera precisazione e tuttavia non suscettibile di incidere neppure in parte sugli elementi identificativi della domanda . In tale quadro ricostruttivo delle facoltà riconosciute alle parti nella fase di trattazione si colloca la modifica della domanda monitoria effettuata dall’opposto nella comparsa di costituzione e risposta che ha ritenuto non più conveniente -di fronte alla opposizione della società assicurativa intesa a contestare la stessa validità del titolo contrattuale la opzione originariamente esercitata di ricorrere al più agevole ricorso monitorio, sebbene limitato al solo credito liquido, essendo funzionale la scelta del creditore -che come visto si inscrive nelle facoltà processuali accordate dall’art. 183co5 c.p.c. a concentrare nell’ambito dello stesso giudizio l’accertamento della medesima prestazione ex contractu, essendo conforme tale obiettivo al principio di economica dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi art. 111 Cost. , intesi ad evitare il frazionamento delle pretese con proliferazione di cause attinenti il medesimo rapporto ed il pericolo della formazione di giudicati contrastanti cfr. amplius Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 4090 del 16/02/2017 che ritiene non abusivo il frazionamento delle pretese derivanti dal medesimo rapporto, soltanto ove sussista e sia dimostrato uno specifico ed oggettivo interesse del creditore . La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in parte qua e la causa rinviata alla medesima Corte d’appello affinché accerti l’esatto ammontare del diritto dell’assicurato alla riscossione del capitale garantito e rivalutato, secondo le condizioni di polizza. Il secondo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 1370 c.c. e degli artt. 34 e 35 Dlgs n. 206/2005, in relazione all’art. 360co1 n. 3 c.p.c. è palesemente inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi . Il ricorrente, infatti, intende censurare la violazione del criterio ermeneutico volto ad attribuire prevalenza -nel caso di clausola dubbia unilateralmente predisposta al significato che risulti più favorevole al contraente non predisponente, non avvedendosi che la Corte d’appello non ha proprio fatto applicazione dei criteri ermeneutici per la risoluzione di casi dubbi, essendosi limitata a rilevare, dall’esame del testo contrattuale, la esistenza della disposizione contenuta nelle Condizioni Generali di polizza e l’assenza di patti aggiunti in deroga inseriti dalle parti nel documento di polizza. La Corte territoriale ha rilevato che nel modulo predisposto la riga Entità dei caricamenti. A richiesta del Contraente, dichiaro che il premio è gravato di un costo pari al ----% era stata lasciata in bianco, al contrario di altri righi del modulo regolarmente compilati. L’assunto del ricorrente secondo cui la mancata compilazione del rigo, doveva intendersi quale manifestazione di volontà negoziale derogatoria della disposizione delle Condizioni Generali, punto 2.5 che prevedeva espressamente a carico dell’assicurato i diritti di emissione della polizza ed i costi per spese di acquisizione e gestione del contratto denominati caricamenti pari all’importo fisso di Euro 25 .per diritti di emissione del contratto, più il 5% del premio per costi di acquisizione e gestione del contratto , si risolve in una mera illazione priva di fondamento in quanto diretta a riconoscere effetti giuridici ad un comune silenzio serbato dalle parti omettendo la compilazione di un quadro del modulo di polizza che, in totale difetto di elementi circostanziali esterni indizianti -neppure indicati dal ricorrente non riveste alcun connotato di univoca significatività, risolvendosi semplicemente nell’assenza di una qualsiasi pattuizione o predisposizione unilaterale oggetto di adesione, modificativa, integrativa, o sostitutiva delle altre disposizioni di polizza. Nella specie, pertanto, non vi è questione di interpretazione e di violazione dei criteri legali ex art. 1370 c.c. e 35 Dlgs n. 206/2005, quanto piuttosto di accertamento in fatto della oggettiva inesistenza di una clausola negoziale che -per il suo contenuto polisenso richieda l’applicazione dei criteri legali di interpretazione manca cioè del tutto lo stesso oggetto dell’indagine ermeneutica. In conclusione il ricorso trova accoglimento quanto al primo motivo, inammissibile il secondo la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Venezia in altra composizione che liquiderà anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso cassa la sentenza in relazione al motivo accolto rinvia alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.