Validità della procura al difensore rilasciata sia per l’intimazione di sfratto che per la disdetta

La questione, nel caso di specie, riguarda la possibilità che la procura al difensore concessa per l’intimazione di sfratto, accolta dal Giudice di prime cure, sia valida anche per la successiva richiesta di disdetta. Ciò che rileva secondo la Suprema Corte è l’inequivoca volontà del locatore

Sul punto la Corte di Cassazione con ordinanza n. 28471/17, depositata il 29 novembre. La vicenda. La Corte di Appello, confermando la sentenza di prime cure, aveva accolto la domanda di sfratto per finita locazione proposta dal Comune nei confronti di una società, ritenendo l’idoneità della disdetta a seguito della precedente intimazione di sfratto. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società soccombente denunciando con il secondo motivo nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 84, comma 2 , c.p.c Intimazione di sfratto e disdetta. La ricorrente con il secondo motivo censura la Corte territoriale per non aver preso in considerazione che nell’atto di appello il difensore aveva la procura solo per l’esercizio del potere di intimazione di sfratto e non invece rappresentanza negoziale anche per l’esercizio del potere di disdetta. Secondo la Cassazione correttamente la Corte di Appello, richiamando i precedenti di legittimità, ha affermato che l’inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il contratto è presente anche nell’intimazione di sfratto e per tanto quest’ultima può contenere la disdetta. Inoltre, l’intimazione è direttamente riferibile al locatore in forza della procura al difensore e dello stesso mandato alle liti, estensibile ad una dichiarazione che, pur avendo natura sostanziale, costituisce il presupposto dell’intimazione di sfratto e vale, quindi, ad integrare una disdetta valida ed efficace . In ragione di ciò la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 12 ottobre – 29 novembre 2017, n. 28471 Presidente Amendola – Relatore Sestini Fatto e diritto Rilevato che la Italven sas ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 688/16 con cui la Corte di Appello dell’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di sfratto per finita locazione proposta dal Comune di L’Aquila -in relazione ad un fondo ad uso diverso ritenendo che una precedente intimazione di sfratto notificata il 21.6.2012 costituisse idonea disdetta in riferimento alla scadenza del 7.8.2013 l’intimato ha resistito con controricorso la ricorrente ha depositato, unitamente alla memoria ex art. 380 bis, 2 co. cod. proc. civ., copia della sentenza 1091/2014 della Corte di Appello dell’Aquila, corredata di certificazione ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. la ricorrente ha anche fatto pervenire in corso di adunanza una istanza di audizione in camera di consiglio Considerato che atteso che, pur trattandosi di ricorso presentato anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 168/2016 conv. in L. n. 197/2016, non era stata fissata, alla data di entrata in vigore della nuova normativa 30.10.2016 , l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio, trova applicazione la nuova disciplina dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che consente alle parti di presentare memorie, ma non anche di partecipare all’adunanza col primo motivo che deduce la nullità della sentenza in riferimento all’art. 324 cod. proc. civ. e all’art. 2909 cod. civ. , la ricorrente censura la Corte per non aver tenuto conto del giudicato costituito dalla sentenza n. 1091/2014 emessa fra le stesse parti dalla Corte di Appello dell’Aquila a conferma della sentenza n. 79/2014 pronunciata dal Tribunale , con cui era stato affermato che, dopo una disdetta invalida del 2000, l’amministrazione comunale non aveva effettuato altre disdette per la scadenza del 7.8.2007 e per quella successiva del 7.8.2013 il motivo è infondato, in quanto a prescindere da ogni valutazione sulla ritualità della produzione a mezzo della memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. della sentenza n. 1091/2014 e della certificazione di non avvenuta impugnazione, deve escludersi che tale sentenza comporti un giudicato ostativo all’accoglimento della domanda del Comune la pronuncia, infatti, è intervenuta su una domanda di sfratto notificata nel giugno 2012 , rispetto alla quale la Corte ha accertato che, dopo una disdetta pervenuta il 7.8.2000 e dunque tardiva rispetto alla scadenza del 6.8.2001 , il contratto si era rinnovato tacitamente per sei anni e, quindi, per un ulteriore sessennio la Corte ha inoltre precisato che la disdetta dell’agosto 2000 non poteva essere considerata valida in relazione alla scadenza dell’agosto 2007 nulla la Corte ha statuito sul punto della idoneità o meno dell’intimazione di sfratto del 2012 a integrare essa stessa idonea disdetta per la nuova scadenza, ossia sul tema che costituisce oggetto del presente giudizio, il cui esame non risulta pertanto influenzato da alcun giudicato il secondo motivo che denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 84, 2 comma cod. proc. civ. e, comunque, la violazione dell’art. 84, 2 comma cod. proc. civ. censura la Corte per non avere preso posizione sulle osservazioni di diritto contenute nell’atto di appello in relazione alla carenza di rappresentanza negoziale del difensore per l’esercizio del potere di disdetta la ricorrente ribadisce che la procura non conferiva il potere negoziale di comunicare la disdetta, ma esclusivamente quello di intimare lo sfratto il motivo è infondato, in relazione ad entrambi i profili, in quanto la Corte ha preso posizione sulle contestazioni dell’appellante e ha affermato -correttamente e con richiamo a precedenti di legittimità Cass. n. 8443/1995, Cass. n. 409/2006 e Cass. n. 263/2011 che anche l’intimazione di sfratto può contenere la disdetta, in quanto da essa si trae l’inequivoca volontà del locatore di non rinnovare il contratto, e che tale intimazione è direttamente riferibile al locatore in virtù della procura al difensore, che l’ha sottoscritta, posta a margine della citazione, e dello stesso mandato alle liti, estensibile ad una dichiarazione che, pur avendo natura sostanziale, costituisce il presupposto dell’intimazione di sfratto, e vale, quindi, ad integrare una disdetta valida ed efficace le spese di lite seguono la soccombenza trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.